Cass. civ. Sez.I, ord. 4 agosto 2023, n. 23817


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 86/2019 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;                                                                                                 – ricorrenti –

contro

A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato …;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE PERUGIA n. 1243/2018 depositata il 25/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/07/2023 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza in data 25 settembre 2018, il Tribunale di Perugia ha respinto l’appello proposto dall’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA e dal MINISTERO DELL’INTERNO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 678/2017 in data 11 settembre 2017, la quale, a propria volta, aveva accolto il ricorso proposto da A.A. avverso il verbale di contestazione n. (Omissis) – col quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, – ritenendo che la notificazione del verbale medesimo fosse tardiva.
  1. Il Tribunale – dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da A.A. sia con riferimento alla tardività dell’impugnazione sia con riguardo al mancato rispetto del precetto di cui all’art. 342 c.p.c., e dopo avere ammesso la produzione della documentazione relativa all’accertamento e contestazione della violazione – ha invece confermato, seppur correggendo la motivazione, la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva ritenuto tardivamente notificato il verbale di contestazione.

Ribadita l’applicabilità anche al procedimento amministrativo del principio della scissione degli effetti della notifica, infatti, il Tribunale ha rilevato che la notifica del verbale era stata effettuata dall’Amministrazione opposta avvalendosi del Servizio Integrato di Notifica (S.I.N.), essendo stati gli atti consegnati a Poste Italiane in data 10 maggio 2017 per essere poi accettati per la spedizione in data 29 maggio 2017.

Il Tribunale, quindi, ha affermato che la fase della consegna degli atti non poteva essere equiparata alla consegna del plico postale per la notifica a mezzo posta, dovendosi, invece, ritenere che l’impiego della convenzione con Poste Italiane venga ad attribuire a queste ultime il compimento delle attività materiali prodromiche alla notificazione – come imbustamento, predisposizione della relata di notifica – “che non costituiscono vere e proprie attività del procedimento notificatorio ma sono semplicemente prodromiche all’attività di notificazione”, e che l’Amministrazione avrebbe potuto autonomamente gestire, da ciò conseguendo che, in relazione a tali attività, Poste Italiane non agivano quale soggetto notificatore, ma quale sostituto dello stesso notificante.

Il Tribunale, quindi, ha concluso che il principio di scissione degli effetti della notifica non poteva trovare applicazione con riferimento a tali attività ma solo al successivo momento della registrazione del plico all’ufficio postale per la notifica, e cioè alla successiva data del 29 maggio 2017, da ciò derivando la tardività della notifica medesima, essendo stata accertata la violazione in data 19 febbraio 2017.

  1. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia ricorrono ora l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA e il MINISTERO DELL’INTERNO. Resiste con controricorso A.A..
  1. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c..
  1. Il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3 e della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 3.

Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che le attività di imbustamento, predisposizione della relata di notifica etc. attengano alla sola fase prodromica della notificazione, laddove le stesse, alla luce delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1992, art. 3, costituiscono attività propria dell’ufficiale giudiziario e quindi rientrano essere stesse nell’attività notificatoria, potendosi equiparare la consegna degli atti al Gestore del Servizio alla consegna dei medesimi all’U.N. E.P. Argomentano, quindi, le Amministrazioni ricorrenti che, anche qualora l’Amministrazione si venga ad avvalere del c.d. S.I.N., il perfezionamento dell’attività di notifica per il notificante deve collocarsi nel momento della consegna al Gestore dello stesso S.I.N. 2. Il ricorso è fondato.

2.1. Deve essere, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente in quanto il ricorso, ben lungi dal sollevare profili che attengono all’apprezzamento dei fatti, ha invece denunciato specificamente un profilo che attiene direttamente alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

2.2. La motivazione della decisione impugnata ha preso le proprie mosse richiamando il principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio – non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo (Cass. Sez. U – Sentenza n. 12332 del 17/05/2017).

Dopo aver posto tale premessa, tuttavia, la decisione impugnata ha ritenuto – però erroneamente – di dover operare una distinzione tra la fase di spedizione e consegna del plico postale al destinatario e la fase – precedente – nella quale l’Amministrazione che procedeva alla contestazione della violazione amministrativa era venuta ad avvalersi del servizio specifico predisposto da Poste Italiane Spa (il c.d. S.I.N.: “Servizio Integrato di Notifica”), riconducendo l’operatività del principio della scissione degli effetti della notifica alla sola fase successiva della consegna dell’atto per la notifica all’ufficiale postale, e ciò in quanto la precedente fase sarebbe, invece, meramente prodromica alla notifica e non costituirebbe, conseguentemente, vera e propria attività del procedimento notificatorio, ben potendo essere gestita in proprio dall’Amministrazione che intende contestare la violazione.

2.3. Giova premettere che la fase di notificazione della contestazione della violazione amministrativa è regolata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che “In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’art. 137, comma 3, del medesimo codice”.

A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni delle previsioni del Codice della Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione “si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”.

Il richiamo alle norme del codice di rito sulla notificazione comporta, quindi, anche l’applicabilità dell’art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito – con riferimento all’epoca anteriore all’aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, – che l’Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicchè i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati – come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 – in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all’Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all’Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013).

2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l’attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell’operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce – ai fini che qui interessano – parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell’atto, richiamato dalla decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase.

2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, “il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di Poste Italiane, non un ente a sè di cui l’Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a Poste Italiane” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018).

Invero, proprio l’assenza di autonomia soggettiva tra il S.I.N. e Poste Italiane – che, come poc’anzi rammentato, all’epoca dei fatti era l’Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di notificazione a mezzo posta – comporta la fallacia della tesi, come quella sostenuta nella decisione impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da Poste Italiane, una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la notificazione, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza – che, invece, l’impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare – che le Amministrazioni ricorrenti “ben avrebbero potuto gestire in proprio” le attività di predisposizione degli atti per la notifica.

Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività della notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a Poste Italiane, costituendo le varie fasi della predisposizione dei plichi ed della loro spedizione e consegna semplici stadi di un unico procedimento per il quale Poste Italiane viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne.

  1. La sentenza del Tribunale di Perugia è, quindi, incorsa nella denunciata violazione di legge e deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato, il quale – oltre ad uniformarsi al principio di diritto da ultimo enunciato – provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Perugia in persona di diverso magistrato.

Conclusione

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2023


MASSIMAIn tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l’amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.