Cass. civ., sez. II, ord., 28 novembre 2023 n. 33027


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30360/2021 R.G. proposto da:

ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’avvocato F.S.                                            – ricorrente –

contro

BIZETA 2001 Srl , rappresentata e difesa dall’avvocato R.A.                                                                                              – controricorrente –

avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n. 208/2021 depositata il 13/05/2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Svolgimento del processo

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lodi da A.A., in qualità di trasgressore, e dalla Società B. Srl , quale obbligata in solido, per l’annullamento all’ordinanza-ingiunzione comminata dall’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007art. 7, I, allegato 1, punto 2.

Il Giudice di Pace di Lodi accolse parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annullò l’ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasportatore A.A., confermandola nei confronti della B. Srl. Il Tribunale di Lodi accolse l’appello proposto dalla B. Srl , osservando che, una volta esclusa la legittimazione passiva di A.A., mero conducente e dipendente della società di trasporto, veniva meno la responsabilità solidale della società. Secondo il Tribunale, la responsabilità dell’obbligato solidale prevista dalla L. n. 689 del 1981art. 6 stante la natura personale della responsabilità amministrativa, ha natura di garanzia, essendo volta ad evitare il pericolo di insolvenza da parte della persona fisica, autore materiale della violazione. Il Tribunale ritenne che le posizioni del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano necessariamente in rapporto di accessorietà, con la conseguenza che il venir meno, per qualsiasi motivo, dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta l’esclusione anche dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.

Avverso la sentenza del giudice dell’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano sulla base di un motivo di ricorso.

Propone controricorso Società B. Srl. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello, avrebbe ritenuto che la posizione del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano in rapporto di accessorietà, fondando la sua decisione su giurisprudenza superata (Cass. 3879/2012Cass. 26387/2008), senza tener conto che le Sezioni Unite, con la sentenza 22.9.2017 n. 22082, avrebbero statuito che, in tema di sanzioni amministrative, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale si è discostato dall’orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale.

Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082).

L’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d’insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981art. 6, comma 1.

Nel caso di specie, il giudice d’appello ha escluso la responsabilità della società, obbligata in via solidale, sulla base dell’assenza della responsabilità personale del conducente.

Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2023


COMMENTO REDAZIONALE– Viene confermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 Legge 24 novembre 1981 n. 689 non assolve soltanto una funzione di garanzia, ma anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti (sia persone fisiche che enti) abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione. 

In altri termini, la ratio della responsabilità dell’obbligato in solido non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore, ma sia invece facilmente identificabile il soggetto obbligato in solido.

Pertanto, secondo quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sezioni Unite, 22 settembre 2017 n. 22082), l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e l’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale.

Viene quindi annullata con rinvio la sentenza di appello che, sul solo presupposto dell’annullamento dell’ordinanza- ingiunzione nei confronti del conducente- trasgressore, dipendente di una società, aveva ritenuto non applicabile la sanzione amministrativa anche nei confronti di quest’ultima, in qualità di obbligata in solido.