Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sez. XIX, 07 novembre 2023 n. 15300


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’avviso di accertamento in epigrafe, la SO. GE. R.T.. Italia S.p.A., nella asserita qualità di concessionario per la gestione delle imposte del Comune di Casamarciano, richiedeva a F. T. il pagamento del complessivo importo di euro 1.653, a titolo di IMU dovuta per l’anno 2018 per immobili siti in via Raffaele Mercogliano di detto Comune.

Avverso detto avviso, l’intimato ha spiegato tempestivo ricorso innanzi questa Corte per i motivi in appresso esaminati.

Benché ritualmente evocati in lite, non hanno svolto difese la SO. GE. R.T.. Italia S.p.A. e il Comune di Casamarciano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A suffragio dell’impugnativa, parte ricorrente deduce:

(a) l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, siccome eseguita a mezzo posta privata;

(b) il diritto alla riduzione al 50% dell’imposta, in ragione della mera comproprietà del cespite (in pari quota con M. T. L.) e delle condizioni di inagibilità dello stesso;

(c) l’omessa notifica del prodromico processo verbale di constatazione;

(d) la carenza di legittimazione in capo alla SO. GE. R.T.. Italia S.p.A., in difetto dell’allegazione del titolo concessorio, nemmeno risultante dal regolamento delle entrate del Comune di Casamarciano.

Il ricorso merita accoglimento per quest’ultimo motivo, la cui disamina, benché doverosamente successiva nel corretto ordine logico di trattazione delle questioni, può precedere (ed anzi assorbire) il vaglio sulle altre doglianze in ossequio al principio della “ragione più liquida” (Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9936 e successive conformi).

Come questa Corte ha in più occasioni affermato, l’azione di accertamento e riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico; ma la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, rappresenta una legittima opzione organizzativa del servizio pubblico di riscossione che rientra nell’ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2000 (testo unico enti locali).

Ciò posto, a fronte della specifica e puntuale contestazione sollevata da parte ricorrente, le parti resistenti, non costituendosi in lite, non hanno fornito prova circa il trasferimento dal Comune di Casamarciano alla SO. GE. R.T.. Italia S.p.A. del potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali (da cui discende il conferimento della legittimazione sostanziale ed anche della legittimazione processuale per le relative controversie); d’altro canto, l’avviso di accertamento impugnato non reca alcuna menzione del titolo o della concessione ovvero ancora della delibera dell’ente comunale di affidamento del servizio (indicazione che avrebbe attivato un onere di informazione a carico del contribuente).

Sicché, mancando la prova del potere in capo alla SO. GE. R.T.. Italia S.p.A. di esercitare attività esattiva per conto e nell’interesse del Comune di Casamarciano, va pronunciato annullamento dell’avviso di accertamento in tale (indimostrata) veste emesso.

Le peculiarità della vicenda controversa giustificano, ad avviso della Corte, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.


COMMENTO REDAZIONALE– L’azione di accertamento e di riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico e la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione rappresenta una legittima opzione organizzativa di quest’ultimo.

Tuttavia, a fronte delle contestazioni del contribuente sul punto, spetta alla parte resistente provare l’effettivo trasferimento del potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali dal Comune (che ne è titolare) al soggetto concessionario, da cui discende altresì il conferimento a quest’ultimo soggetto della legittimazione sostanziale e processuale per le relative controversie.

Nel caso di specie, dal momento che nessuno di tali due soggetti si era costituito in giudizio, tale prova era venuta a mancare.

D’altra parte, l’avviso di accertamento IMU impugnato non recava alcuna menzione del titolo o della concessione o della delibera dell’Ente comunale di affidamento del servizio di riscossione (indicazione che avrebbe attivato un onere di informazione a carico del contribuente).

Pertanto, mancando la prova del potere, in capo al soggetto concessionario, di esercitare attività esattiva per conto e nell’interesse del Comune, l’avviso di accertamento IMU emesso dal predetto concessionario viene annullato.