Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, sez. VI, 25 gennaio 2024 n. 270
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale II di Milano impugna, chiedendone la riforma, la sentenza della CTP di Milano n. 3594/2022, che, in accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. M. C., nella sua qualità di curatore dell’eredità giacente del sig. S. R. A., ha annullato l’avviso di liquidazione n. TP3/00895136372 notificatogli per il pagamento di euro 1.613,20. a titolo di tributi conseguenti alla presentazione della dichiarazione di successione.
Lamentava il ricorrente di non rivestire la qualifica di erede e, per l’effetto, non poteva rispondere solidalmente all’assolvimento dell’onere tributario.
Il primo collegio nell’accogliere il ricorso rilevava l’inesistenza in capo al curatore dell’eredità giacente di presupposti soggettivi, non essendo ancora stata accettata ‘eredità e non essendo il curatore possessore di beni facenti parte dell’asse ereditario non potendone liberamente disporre.
In sede di gravame l’Ufficio eccepisce preliminarmente la carenza di motivazione della sentenza impugnata, non potendo individuare le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la decisione assunta, e nel merito eccepisce l’erroneità della pronuncia avendo l’Ufficio liquidatore correttamente notificato l’avviso ai soggetti indicati nel quadro Eredi e legatari – della dichiarazione di successione, avendo il curatore indicato nella dichiarazione di successione alla sezione relativa al quadro di parentela il proprio nome quale titolare del patrimonio. Lamenta altresì l’erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni.
Conclude l’impugnazione l’Ufficio con la richiesta di liquidazione delle spese di entrambi i gradi.
Resiste il contribuente costituendosi in giudizio, depositando nei termini anche memoria illustrativa.
MOTIVI
L’appello non è fondato.
In primo luogo va respinta l’eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione in quanto il primo giudice compiutamente ha illustrato le ragioni e l’iter seguito per il proprio convincimento, contrariamente a quanto rilevato dall’Ufficio appellate.
Peraltro si deve osservare come la Corte di Cassazione, anche recentemente, abbia statuito, (Cass. Ordinanza 08.02.2023 n.3871) il principio secondo il quale sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo dell’esattezza e logicità del suo ragionamento.
Nel caso di specie il testo è chiaro e sufficiente per cui l’eccezione di nullità della sentenza va respinta.
Quanto al merito questo collegio ritiene infondata la tesi sostenuta dall’Ufficio il quale dopo aver precisato che l’istituto dell’eredità giacente è volto a garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione mortis causa, coincidente con la morte della persona, e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità da parte del chiamato, al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio (o. l’asse) ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del de cuius, ha rilevato come il legislatore abbia previsto la nomina da parte del Tribunale competente di un curatore dell’eredità giacente al quale sono conferiti i poteri e gli obblighi previsti dal Codice Civile, obblighi che cesseranno con l’accettazione della eredità.
Secondo l’ufficio, pertanto, il curatore, posto che ha il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima venga accettata o, in mancanza di successibili, venga devoluta allo Stato, essendo soggetto obbligato, ai sensi dell’ art. 28, co. 2, del D.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso ( Cass. civ. sez. V, 15 luglio 2009, n. 16428).
Precisa altresì l’appellante che l’orientamento giurisprudenziale conferma che per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell’atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l’eredità, il soggetto passivo d’imposta è indubbiamente il curatore dell’eredità giacente» (Cfr. Commiss. Trib. Regionale, LAZIO, Sez. XXXVI, sent. n. 246 del 27 febbraio 2007).
Tale tesi non può essere condivisa, al curatore dell’eredità giacente pur essendo soggetto tenuto alla dichiarazione di successione ex art 28 TUS non può infatti competere l’anticipazione delle imposte seppur nei limiti dei beni posseduti.
Come precisato dal primo collegio e condiviso in questa sede “il curatore dell’eredità giacente non è certamente un erede di cui si legge nell’atto impugnato “tali importi sono dovuti in solido dagli eredi e il versamento di uno degli obbligati libera, quindi, anche gli altri”; neppure è il possessore dei beni, mobili o immobili, reperiti e facenti parte dell’asse ereditario, in quanto non ne può liberamente disporre, tutte le sue attività sono soggette alla vigilanza del Giudice, con autorizzazioni preventive e controlli successivi, e il Giudice può chiedere conto delle azioni compiute, eventualmente sanzionarle nonchè revocare la nomina del curatore. “
Anche recentemente, questa Corte di Giustizia di secondo grado, con la sentenza n. 1626/2023 ha statuito che la procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione e l’odierno collegio non intende discostarsi da tale decisione.
In particolare, è stato ribadito che il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all’amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi.
Il Collegio peraltro ha inteso prendere definitivamente le distanze dalla risposta ad interpello della stessa Agenzia delle Entrate n. 587/21 del 15 settembre 2021, in quanto l’Ufficio con «una interpretazione a solo suo beneficio, pretende di richiedere il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali al curatore dell’eredità giacente, ignorando la natura giuridica dell’istituto civilistico».
Per le ragioni esposte va respinto l’appello dell’Ufficio e confermata la sentenza impugnata che ha disposto l’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano.
Respinge l’appello dell’Ufficio.
Condanna l’ufficio al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato che liquida in euro 1.200,00 oltre anticipazioni, spese generali, IVA e cpa.
Milano, 12 dicembre 2023
COMMENTO REDAZIONALE – Il curatore dell’eredità giacente deve essere considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale.
Come tale egli, pur essendo tenuto a presentare la denuncia di successione, non deve pagare l’imposta di successione, neppure entro il limite di valore dei beni ereditari detenuti, non potendo essere considerato né un rappresentante legale, né un sostituto del chiamato all’eredità, ma essendo invece mero titolare di un ufficio di diritto privato, tenuto all’amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, e quindi quindi privo del possesso sugli stessi.