Giudice di Pace di Frosinone, 27 gennaio 2024 n. 62
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato, tra l’altro l’art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.
Con atto di citazione in opposizione a precetto il sig. C.D. impugnata l’atto di precetto notificatogli in data 29.11.2022 ed a sua volta basato sull’ingiunzione fiscale [OMISSIS…] emessa da [OMISSIS…] e notificatagli il 30.01.2020, sostenendone l’illegittimità per estinzione della prodromica sanzione irrogata con verbale n. [OMISSIS…] relativo alla violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e notificato oltre il termine di 90 gg. di cui all’art. 201 I co. C.d.S.
Affermava segnatamente l’opponente che detto termine doveva farsi decorrere alla data di scadenza dei 60 giorni concessi nel prodromico verbale n. [OMISSIS…], nel quale veniva richiesto ad esso attore di comunicare i dati della patente di guida del conducente del veicolo al momento della prima infrazione del C.d.S. ai fini e per gli effetti di cui all’art. 126 bis C.d.S.
Riteneva in definitiva l’opponente che essendo la sanzione estinta, il precetto notificato doveva ritenersi sine titulo e dunque nullo e/o annullabile, illegittimo, inesistente e privo di fondamento e l’opposizione andava accolta con il favore delle spese di lite.
Costituitasi la parte opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione ritenendola inammissibile ed infondata in quanto, non solo il verbale presupposto all’ingiunzione fiscale posta alla base del precetto, era stato regolarmente notificato in data 11.12.2015 ma altresì in quanto detta ingiunzione fiscale era stata già impugnata da esso opponente, innanzi al Giudice di pace di Alatri, Dott.ssa Caterina Di Vito, che con sentenza n. [OMISSIS…] (allegata in atti) aveva rigettato il ricorso e confermato l’ingiunzione di pagamento opposta.
L’opposizione è infondata e va rigettata.
In primis non corrisponde al vero che la sentenza prodotta in atti dalla società opposta abbia statuito esclusivamente sulla competenza territoriale declinandola in favore del Giudice di pace di Frosinone, come sostenuto da parte opponente.
Al contrario, il Giudice di pace di Alatri in detta sentenza, dopo aver qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione radicando la competenza innanzi al giudice adito in quella sede, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso ritenendo che l’ingiunzione fiscale (oggi posta alla base del precetto opposto) era stata regolarmente preceduta dalla notifica del prodromico verbale e che il decorso infruttuoso del termine di trenta giorni per impugnare quest’ultimo legittimava l’opposta ad emettere l’ingiunzione fiscale.
Segnatamente nella sentenza in esame si afferma che “nel caso specifico, i motivi di doglianza parte attrice doveva farli valere con l’opposizione al verbale che allo stato risulta validamente notificato”.
Infine il Giudice di pace di Alatri ritenendo assorbita ogni ulteriore doglianza rigettava l’opposizione “con conseguente conferma dell’ingiunzione di pagamento n. [OMISSIS…] notificata in data 28.01.2020”.
Dunque a seguito del rigetto dell’opposizione e dell’incontestato passaggio in giudicato della citata sentenza n. [OMISSIS…] emessa dal Giudice di pace di Alatri, l’ingiunzione fiscale veniva ad essere validata quale titolo esecutivo ed atto assimilabile al precetto.
In ordine alla durata dell’efficacia del precetto contenuto nella ingiunzione, la Suprema Corte è intervenuta per chiarire che “… l’ingiunzione fiscale, nella configurazione attribuitale dalla giurisprudenza e dalla dottrina, cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e autotutela, e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l’atto di precetto. Sulla base di tale premessa, risulta corretta in linea di principio, l’affermazione secondo cui, protraendosi l’inattività dell’Amministrazione nel procedere agli atti esecutivi fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 481 c.p.c., l’ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (onde, ai fini del promovimento dell’esecuzione, si rende necessaria una reiterazione della notificazione della stessa), ma non viene meno in essa la valenza di titolo esecutivo” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3 aprile 1997, n. 2894).
In base a detto principio la società opposta, essendo munita di un valido titolo esecutivo costituito dall’ingiunzione fiscale (la quale a seguito del rigetto dell’opposizione di cui sopra era soggetta a prescrizione decennale) e avendo tuttavia consumato i termini di 90 giorni di cui all’art. 481 c.p.c. correttamente ha provveduto a precettare nuovamente il ricorrente.
Dunque l’opposizione in esame è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Frosinoe, in persona della Dott.ssa Claudia Taormina, definitivamente pronunciando nella causa n. 250/2023 R.A.C. promossa dal Sig. C. D. contro [OMISSIS…], contrariis reiectis:
– Rigetta l’opposizione poiché infondata;
– Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta delle spese di lite che liquida in Euro 300,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Frosinone, lì 25.01.2024
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Claudia Taormina
COMMENTO REDAZIONALE –La sentenza in commento ribadisce la duplice natura dell’ingiunzione fiscale, che cumula in sé la valenza di titolo esecutivo e di atto di precetto.
Sotto il primo aspetto, l’ingiunzione fiscale mantiene la propria valenza di titolo esecutivo fino alla prescrizione del credito, nel caso di specie decennale, stante la consacrazione dell’ingiunzione medesima in un titolo esecutivo di formazione giudiziale (i.e.: sentenza), che aveva respinto l’opposizione contro di essa proposta.
Sotto il secondo profilo, l’efficacia precettizia dell’ingiunzione fiscale è pari a 90 giorni dalla sua notificazione.
Pertanto, trascorso tale periodo senza l’avvio dell’esecuzione, correttamente il creditore procedente rinnova l’efficacia ingiuntiva mediante la notificazione di un atto di precetto.