Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, sez. III, 04 marzo 2024 n. 163
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Provincia della Spezia impugnava la cartella di pagamento n. 056 2022 00037825 48 000 emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia in relazione a contributi per la manutenzione e l’esercizio dei segnalamenti marittimi per l’importo pari ad € 122.424,47, sostenendo che in base alle previsioni di cui alla Legge n. 84/1994 , nessun onere finanziario risulterebbe posto a carico delle Province in relazione alle opere di manutenzione dei relativi Porti se dotati, come quello della Spezia, di Autorità Portuale.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, eccependo tra l’altro il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario.
La CGT di 1° grado della Spezia accoglieva detta eccezione, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Appella la Provincia eccependo:
– che i Primi Giudici avrebbero errato nel declinare la propria giurisdizione,
– che la Provincia, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 84/1994 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” non avrebbe più alcuna competenza in materia di manutenzione e esercizio dei segnalamenti marittimi.
Propone altresì istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la Ragioneria dello Stato Genova/La Spezia resistendo ed in particolare eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo la parte impugnato un atto di intimazione emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ente distinto ed autonomo rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; insiste inoltre sul difetto di giurisdizione della Corte Tributaria.
Decisa con ordinanza n. 509/2023 la questione relativa alla sospensione della pronuncia di primo grado, la causa veniva rinviata per la trattazione del merito all’udienza del 28/2/2024.
Successivamente la difesa dell’appellante Provincia depositava memoria per ribadire l’appartenenza della presente causa alla cognizione del Giudice tributario.
Evidenzia la sussistenza della legittimazione passiva del MEF e della Ragioneria Territoriale in quanto ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene di dover affermare, contrariamente a quanto dichiarato dai Primi Giudici, la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7278/2023 hanno stabilito quanto segue:
“una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (Corte cost.n.167/2018, Corte cost. n. 269 e n. 236 del 2017; Corte cost. n. 89/2018)”.
Nel caso di specie risultano presenti tutti i requisiti individuati dalla suddetta pronuncia:
- a) la cartella esattoriale per cui è causa attiene agli importi richiesti dallo Stato alla Provincia a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’esercizio ed il mantenimento di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto della Spezia. Essa comporta evidentemente, se eseguita coattivamente, una decurtazione del patrimonio dell’Amministrazione Provinciale;
- b) la decurtazione non integra in alcun modo una modifica di un rapporto sinallagmatico, in quanto lo Stato giustifica la propria pretesa richiamando il Regio Decreto n. 3095 del 2 aprile 1885 ;
- c) evidente è la destinazione delle risorse a concorrere ad una spesa pubblica.
Ciò detto in ordine alla giurisdizione, deve essere affrontata un’altra questione di carattere preliminare, e cioè l’eccepito difetto di legittimazione passiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia.
Anche tale eccezione va rigettata.
Se è vero infatti che l’atto impugnato è una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, altrettanto è vero che detta cartella risulta fondata su un atto non impugnabile ai sensi dell’ art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (nota dell’8 marzo 2022 della Ragioneria Territoriale dello Stato), per cui è consentito al contribuente, con l’impugnazione della cartella, contestare il merito della pretesa tributaria, con l’onere di chiamare in giudizio anche il/i soggetto/i che, secondo quanto desumibile dalla cartella medesima, corrispondono all’ente creditore.
Esaurite le questioni pregiudiziali/preliminari e passando quindi ad esaminare il merito della vertenza, l’appello appare fondato.
Emerge infatti chiaramente dalla legge 28/01/1994, n. 84 avente per oggetto “Riordino della legislazione in materia portuale” che nessuna competenza residua a carico della Provincia della Spezia in materia portuale.
Dispongono infatti l’art. 13 comma 2 e 27 comma 5 della predetta legge:
Art. 13 “2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l’installazione e l’acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina”.
Art. 27 “5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736 , nonché di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 , non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1995 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1994″.
Altro sembra non doversi aggiungere rispetto al chiaro tenore letterale del disposto normativo.
L’appello deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere annullata l’impugnata cartella di pagamento.
L’assoluta novità della questione trattata, per la quale non sono rinvenibili precedenti giurisprudenziali, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello.
Spese compensate
COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla Provincia di La Spezia da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia, con riferimento ad un credito relativo a contributi per la manutenzione e l’esercizio dei segnalamenti marittimi.
La Provincia di La Spezia eccepiva la mancata debenza dell’importo, in quanto, in base alle previsioni di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84, nessun onere finanziario risulterebbe posto a carico delle Province in relazione alle opere di manutenzione dei relativi porti, qualora questi ultimi siano dotati di Autorità Portuale, come appunto avviene per il porto di La Spezia.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, costituitosi in primo grado, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e tale eccezione trovava accoglimento da parte della pronuncia di prime cure.
La predetta statuizione viene tuttavia completamente riformata con la sentenza in commento, che afferma la giurisdizione del giudice tributario in materia e, nel merito, accoglie l’appello della Provincia di La Spezia.
Sotto il profilo della giurisdizione, viene richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal Legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: in primo luogo, la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; secondariamente, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; da ultimo, le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (si vedano, ex multis, Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 28 dicembre 2016 n. 27074; Corte Costituzionale, 10 novembre 2017 n. 236; Corte Costituzionale, 14 dicembre 2017 n. 269; Corte Costituzionale, 26 aprile 2018 n. 89; Corte Costituzionale, 20 luglio 2018 n. 167 e Cass. civ., Sezioni Unite, 13 marzo 2023 n. 7278).
I predetti requisiti vengono tutti ritenuti sussistenti nel caso de quo.
L’eventuale pagamento (spontaneo o coattivo) della cartella comporterebbe necessariamente una decurtazione del patrimonio dell’Amministrazione Provinciale.
Tale depauperamento si porrebbe al di fuori di qualunque rapporto sinallagmatico, dal momento che lo Stato giustifica la propria pretesa creditoria richiamando una norma di legge (R.D. 02 aprile 1885 n. 3095).
Evidente è infine la destinazione delle risorse a concorrere ad una spesa pubblica, quale quella necessaria per la manutenzione e l’esercizio dei segnalamenti marittimi.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per poter qualificare la pretesa creditoria azionata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia- come tributaria, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice tributario.
Sempre sotto il profilo del rito, viene respinta l’eccezione, sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia, volta a far valere la propria carenza di legittimazione passiva.
Se è vero infatti che l’atto impugnato è una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, è però altrettanto vero che essa risulta fondata su un atto (i.e.: nota Ragioneria Territoriale dello Stato dell’8 marzo 2022) non espressamente dichiarato impugnabile mediante ricorso tributario, poiché non incluso nell’elencazione di cui all’art. 19, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Pertanto, poiché la proposizione del ricorso tributario avverso atti che non siano espressamente qualificati come impugnabili ex art. 19, comma 1, D.lgs. 546/1992 costituisce una semplice facoltà, e non già un onere, è consentito al contribuente, che non abbia esercitato tale facoltà, contestare il merito della pretesa tributaria mediante l’impugnazione della successiva cartella di pagamento. In tal caso, il contribuente deve (i.e.: ha l’onere di) chiamare in giudizio anche il/i soggetto/i che, secondo quanto desumibile dalla cartella medesima, corrisponde/corrispondono all’Ente/agli Enti creditore/i.
Per tale motivo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e La Spezia viene riconosciuto come dotato di legittimazione passiva nella vertenza de qua.
Nel merito, l’appello della Provincia di La Spezia trova integrale accoglimento, alla luce degli artt. 13, comma 2, e 27, comma 5, Legge 28 gennaio 1994 n. 84, che escludono qualsiasi onere finanziario a carico delle Province, in relazione alle opere di manutenzione dei relativi Porti, qualora questi ultimi siano dotati di Autorità Portuale, come quello di La Spezia.
L’assoluta novità della questione giuridica trattata, per la quale non sono rinvenibili specifici precedenti giurisprudenziali, giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma