Cass. civ., sez. V, ord., 17 aprile 2024 n. 10368


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. HMELJAK Tania – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10083/2022 R.G. proposto da

A.A., elettivamente domiciliato in Marino (RM), via delle Castagnole n. 22, presso lo studio dell’avv. G. M., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;                                                                                                                      – ricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;                                                                                                          – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4691/02/21, depositata il 21 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. 4691/02/21 del 21/10/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 7042/04/17, respingeva l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 16902/30/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.A. in nome e per conto MP Edilproget Srl nei confronti del tacito diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005.

1.1. La CTR respingeva l’appello proposto da A.A. evidenziando che egli aveva agito non in proprio, quale socio della società titolare del credito, ma quale liquidatore di detta società, estinta in data antecedente alla proposizione del ricorso. Ne conseguiva l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese di lite.

  1. Avverso la sentenza della CTR A.A. presentava ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
  2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente: è vero che il ricorso contiene una concisa narrazione dei fatti di causa, ma è altrettanto vero che i fatti narrati, anche nel contesto dei singoli motivi di ricorso, sono sufficienti alla complessiva comprensione del tenore delle censure proposte.
  2. Con il primo motivo di ricorso A.A. deduce l’illegittima applicazione dell’art. 91cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente liquidato le spese in favore di AE, sebbene quest’ultima non si sia difesa in giudizio a mezzo di avvocato.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo” (Cass. n. 27634 del 11/10/2021Cass. n. 23055 del 17/09/2019Cass. n. 24675 del 23/11/2011).

2.3. La sentenza impugnata si è pienamente conformata al superiore principio di diritto.

  1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 115cod. proc. civ. e dell’art. 2697cod. civ., per avere la CTR omesso di considerare che il ricorrente era delegato dall’assemblea societaria di MP Edilproget Srl alla riscossione dei crediti, nonché socio della stessa, sicché la circostanza che egli non sia più liquidatore della società non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della legittimazione ad agire.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. A.A. ha agito in nome e per conto di MP Edilproget Srl, circostanza che non è contestata al pari di quella concernente l’estinzione della società in data antecedente alla proposizione del ricorso avverso il diniego tacito di rimborso. Conseguentemente, il ricorso originariamente proposto dal ricorrente è inammissibile in quanto l’estinzione della società priva il liquidatore del potere di rappresentarla in giudizio (da ultimo, Cass. n. 10354 del 31/03/2022).

3.3. La circostanza che il ricorrente sia anche socio della menzionata società non ha alcuna rilevanza, non avendo egli agito in proprio ma in nome e per conto dell’ente da lui (non più) rappresentato.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 7.632,00.

4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

Così deciso in Roma l’11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024


COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento conferma il principio secondo cui, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 conferma il diritto dell’Ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, sent., 23 novembre 2011 n. 24675; Cass. civ., sez. V, sent., 17 settembre 2019 n. 23055 e Cass. civ., sez. V, ord., 11 ottobre 2021 n. 27634).

Viene quindi respinto il motivo di ricorso con cui il contribuente lamentava la liquidazione delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, malgrado quest’ultima non fosse costituita in giudizio a mezzo di avvocato.

Il principio risulta applicabile anche agli Enti locali (i.e.: Comuni), secondo quanto espressamente statuito dalle pronunce richiamate in motivazione.