In tema di perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione all’Ente locale, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nella parte in cui consente la notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base al citato D.Lgs. n. 546, art. 62, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicchè il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.
Provvedimento: Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 05-02-2018, n. 2762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27993/2015 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI TOMMASO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI RIONERO IN VULTURE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 310/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non i partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 310/3/2015, depositata il 22 aprile 2015, la CTR della Basilicata rigettò l’appello proposto dal sig. S.G., quale titolare dell’omonima ditta, nei confronti del Comune di Rionero in Vulture, avverso la sentenza della CTP di Potenza, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad imposta sulla pubblicità per gli anni 2010 e 2011.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato Comune non ha svolto difese.
Preliminarmente all’esame dei motivi, deve rilevarsi che il ricorrente, invitato nella proposta del relatore depositata in atti a dar prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione all’Ente locale, ha depositato attestazione del Comune di Rionero in Vulture in data 13 novembre 2017 comprovante che il difensore del contribuente ha depositato in data 24 novembre 2015 il ricorso direttamente al Comune, presso il quale è stato assunto al n. 17445 di protocollo generale.
Detta attestazione non è idonea a comprovare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti relativamente all’introduzione del giudizio di legittimità.
Invero questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nella parte in cui consente la notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base al citato D.Lgs. n. 546, art. 62, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicchè il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività” (cfr. Cass. sez. 5, 28 ottobre 2016, n. 21866, nonchè, in generale, in punto d’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, tale da determinarne l’inammissibilità, Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. sez. unite 14 gennaio 2008, n. 627).
Il ricorso, alla stregua del principio di diritto dinanzi trascritto, applicabile nella fattispecie in esame, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ciò precludendo l’esame dei motivi di ricorso.
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Comune intimato svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018