Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20 febbraio 2024, n. 4530


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente

Dott. SOCCI ANGELO Matteo – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. BILLI Stefania – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26833/2020 R.G. proposto da:

COMUNE FRASCATI, rappresentato e difeso dagli avvocati … (Omissis) e … (Omissis) -indirizzo pec … e …                -ricorrente-

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADDIS ABEBA 1, presso lo studio dell’avvocato … (Omissis), che lo rappresenta e difende                                                                                                                                                                             -controricorrente-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 863/2020 depositata il 17/02/2020

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

Svolgimento del processo

A.A. ha impugnato, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento del Comune di Frascati, aventi ad oggetto i.c.i./i.m.u. 2008/2013 per la quota del 33 % del suo immobile in Via V d S n. 33, lamentando la genericità degli stessi, la non debenza del tributo, trattandosi di abitazione principale, conferita in fondo patrimoniale, l’omessa notifica al coniuge co-titolare del fondo patrimoniale.

Il ricorso in esame, concernente l’i.m.u. per l’annualità 2013, è stato rigettato in primo grado, ma accolto, all’esito dell’appello, in ragione del riconoscimento dell’esonero dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Più precisamente è stato accolto il secondo motivo dell’appello, rigettato il secondo. Nella sentenza si legge “il contribuente A.A. era proprietario sino alla divisione del 1 aprile 2015 del 33% dell’immobile sito in Frascati, V d S n. 3, sub. Omissis, Omissis e Omissis e soltanto dopo il 1 aprile 2015 diveniva proprietario per l’intero del solo sub Omissis. Nella sentenza impugnata si assume la legittimità dell’avviso i.c.i. 2013 sul presupposto che il A.A. aveva dichiarato quale sua abitazione principale l’immobile sito al sub 506 e che tale bene al sub 506 non era stato assoggettato all’imposta i.c.i. Nell’atto di appello il contribuente, invece, assume di aver abitato quale propria prima casa fino al 1 aprile 2015 l’intero fabbricato costituito dal sub Omissis, sub Omissis e sub Omissis e agli atti non vi è traccia della dichiarazione che sarebbe stata resa dal A.A. in relazione al sub 506 come sua abitazione principale”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Frascati, chiedendone la cassazione, con ogni conseguenziale pronuncia. 4. Il contribuente si e costituito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

Il Comune ha depositato memoria in cui ha eccepito la necessità di un ricorso incidentale per la riproposizione del motivo rigettato (e non assorbito).

La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.

Motivi della decisione

  1. Il Comune, con un unico motivo, ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, atteso che tale disposizione, facendo riferimento all’abitazione principale come ad un’unica unità immobiliare, è ostativa al riconoscimento dell’esenzione a più unità immobiliari.
  1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l’effettivo impiego ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità (vedi Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015, che ha cassato la sentenza della CTR per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull’abitazione principale, l’unitario accatastamento degli immobili).

Questa Corte ha già rilevato, però, l’inapplicabilità di tale conclusione, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale, con riguardo all’agevolazione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 (cfr. Cass., Sez. 6-5, 31 luglio 2018, n. 20368 e Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2019, n. 17015). Il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull’ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale: la disposizione de qua contiene, difatti, un’inequivocabile limitazione dell’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, statuendo che “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” e che per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Ne consegue, pertanto, anche in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass., Sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), l’impossibilità di estendere all’i.m.u. il pregresso orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di i.c.i. e la necessità di limitare ad un’unica unità immobiliare, destinata ad abitazione principale, l’esenzione dall’i.m.u.

  1. Il ricorso deve, quindi, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di i.m.u., l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..”) e non può essere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rigetto dell’originario ricorso, non essendo necessario, alla luce della disciplina i.m.u., alcun accertamento di fatto. Né sussistono ulteriori questioni assorbite da esaminare, in quanto, come correttamente osservato dal Comune, nell’ultima memoria difensiva, il primo motivo di appello del contribuente è stato rigettato e dalla sentenza impugnata non risulta alcuna eccezione assorbita.

Le spese del giudizio di merito devono essere integralmente compensate, in considerazione del progressivo emergere, nella giurisprudenza di legittimità, delle differenze tra i.c.i. e i.m.u. in ordine alla questione in esame. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.


MASSIMA: In tema di Imu, l’esenzione dall’imposta riconosciuta per immobile destinato ad abitazione principale non può essere estesa ad ulteriori unità immobiliari contigue seppur di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale.