Cass. civ., Prima Presidente, decr., 23 gennaio 2025 n. 1630


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 (poi iscritta al RGN 24103/2024), ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal giudice a quo nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997, nel quale è controversa la nullità dell’accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l’attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020.

– Un’altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024).

– Anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024) ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un’identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendo applicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67.

– A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà, le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell’applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

– Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.

La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

P.Q.M.

visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze di cui in premessa.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE– Si controverte ancora circa l’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Come noto, nella giurisprudenza di merito si sono formati due indirizzi di segno opposto, l’uno di carattere più restrittivo, secondo cui la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 è applicabile unicamente ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020, e l’altro invece più estensivo, in quanto favorevole all’applicazione di tale sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nel 2020.

Il contrasto giurisprudenziale ha fatto sì che venissero sollevate due ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ex art. 363-bis c.p.c., al fine di ottenere una pronuncia di legittimità sulla questione controversa (ordinanze di rimessione Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce 19 novembre 2024, R.G.N. 24246/2024, e Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, sez. II, 13 novembre 2024 n. 24103, quest’ultima già commentata su questa Rivista).

Nelle more, è stata tuttavia emessa la pronuncia Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960 (anch’essa già commentata su questa Rivista), che ha concluso in senso favorevole all’indirizzo più estensivo, affermando l’applicabilità della sospensione per eventi eccezionali a tutte le annualità i cui termini di accertamento fossero ancora “aperti” nel 2020.

Alla luce di tale pronuncia sopravvenuta, i rinvii pregiudiziali disposti dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce vengono dichiarati inammissibili e viene ulteriormente ribadito il principio secondo cui i termini di sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020 si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.