Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, sez.I, 08 ottobre 2024 n. 346
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA
PRIMA SEZIONE
riunita in udienza il 05/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, – Presidente
LAROCCA ROSA, – Relatore
DI FLORIO VINCENZO, – Giudice
in data 05/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 299/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
P.F. – (…) Difeso da – (…) ed elettivamente domiciliato presso …[email protected]
contro
Ag.entrate – Riscossione – Matera – Vicolo xx Settembre, 10/20 75100 Matera MT elettivamente domiciliato presso [email protected]
Regione Basilicata – Via Verrastro 4 85100 Potenza PZ elettivamente domiciliato presso [email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 213/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Il F.P., come in atti generalizzato e rappresentato e difeso (d’ora innanzi il contribuente), con ricorso spedito per la notifica via pec in data 15.11.2023, poi iscritto a ruolo e depositato nella Segreteria di questa Corte, proponeva appello avverso la sentenza n. 213/2/2023 della Corte Tributaria Provinciale di Potenza e ne chiedeva la riforma.
La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso proposto dal predetto avverso la cartella di pagamento n. (…), emessa nei suoi confronti dalla concessionaria della riscossione Agenzia Entrate Riscossione di Potenza e notificata a mezzo pec il 18.03.2022, sulla scorta di un ruolo emesso dalla Direzione Regionale Basilicata, Settore Contenzioso Regionale, avente ad oggetto il recupero delle somme iscritte dal predetto ente per le tasse automobilistiche relative agli anni 2014/2015.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza rigettava il ricorso affermando l’inesistenza della nullità della notifica in assenza della raccomandata informativa, la sussistenza di atti notificati in precedenza rispetto alla cartella impugnata ed il mancato maturare della prescrizione.
Il F.P. impugnava il predetto pronunciamento, chiedendone l’integrale riforma, per mezzo dei motivi oggetto dell’atto di appello innanzi richiamato, ai quali nella presente sede si rimanda.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
La Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva anch’essa in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali affermava la correttezza del pronunciamento gravato.
In data 5.07.2024 si svolgeva la discussione in pubblica udienza e questa Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errata/illegittima statuizione dei giudici di primo grado avente ad oggetto la liquidazione delle spese di giudizio in favore della resistente agenzia delle entrate riscossione, liquidate in Euro 200,00, essendosi quest’ultima costituita in giudizio direttamente, tramite un suo funzionario in servizio presso la sede provinciale e non già mediante il ministero di un procuratore legale.
La doglianza è infondata.
Ed invero, ai sensi dell’art. 15, co. 2 sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, tutte le volte in cui un’amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di un suo funzionario il contraddittore soccombente, lungi dall’essere esente dal pagamento delle spese processuali, in ossequio all’applicazione del principio della soccombenza, può soltanto beneficiare di una riduzione dell’ammontare liquidato del 20%. Ne consegue che, nella specie, stante il valore simbolico di quanto liquidato dai primi giudici a titolo di spese processuali, è evidente che lo stesso rientri a pieno titolo nei valori di liquidazione contemplati dalla legge anche una volta applicata la riduzione predetta.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante afferma l’errata/illegittima liquidazione delle spese di giudizio in favore della Regione Basilicata, terza intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado, per il difetto della vocatio in ius di quest’ultima da parte sua.
Anche questa seconda doglianza, a parere di questa Corte, è infondata.
Ed invero, pur essendo la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., interventrice volontaria nel presente giudizio, la stessa è la titolare sostanziale del rapporto dedotto in giudizio dell’appellante/ricorrente di primo grado, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta risultato soccombente sarà comunque tenuto al pagamento delle spese processuali nei suoi confronti, posto che la stessa giammai si sarebbe costituita volontariamente ove il rapporto dedotto in giudizio fosse stato di tipo esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, come nella specie.
Con il terzo motivo di gravame veniva dedotta la nullità della cartella di pagamento per violazione ed errata applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 perché la cartella esattoriale sarebbe stata notificata a persona diversa dal destinatario e, conseguentemente, l’agente aveva l’onere di comunicare l’avvenuta notifica mediante raccomandata informativa.
Anche tale motivo di gravame, peraltro già analiticamente scrutinato dai primi giudici, è infondato, a parere di questa Corte, per quanto si va a dire.
Risulta dagli atti che la cartella di pagamento di cui si tratta risulta essere notificata a mezzo di raccomandata a.r., recapitata in data 13.04.2022, a mani di familiare convivente del destinatario che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento a conferma dell’effettiva ricezione dell’atto.
Orbene se così è, tenuto conto del fatto che l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato “notificazione della cartella di pagamento”, prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni degli art. 137 e ss. c.p.c., è evidente la possibilità di utilizzare come modalità di notifica l’invio di raccomandata a.r., per com’è avvenuto nel caso di specie, trattandosi di notifica effettuata nei confronti di familiare convivente del destinatario.
Se così è, l’appello deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata e la valenza impositiva della cartella di pagamento n. (…).
Alla pronuncia in oggetto consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
– rigetta l’appello;
– condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle amministrazioni appellate, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
il 5 luglio 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento respinge i tre motivi di appello formulati dal contribuente, l’uno relativo alla notificazione della cartella di pagamento e gli altri due relativi alla liquidazione delle spese processuali, confermando così integralmente la pronuncia di primo grado.
Per ciò che riguarda la notificazione della cartella, il contribuente lamentava il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), nonostante il perfezionamento della notificazione a mani di familiare convivente.
Tale censura viene respinta, in quanto la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta mediante spedizione a mezzo posta: di conseguenza, ai fini del rituale perfezionamento, non è richiesto altro incombente se non la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario, anche eventualmente con sottoscrizione illeggibile (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. I, ord., 19 gennaio 2023 n. 1686).
Trattandosi di una notifica a mezzo posta, non trova applicazione l’obbligo di spedizione di raccomandata informativa nel caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, previsto dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per il caso di notifica eseguita dal messo notificatore. Né l’obbligo di spedizione della comunicazione di avvenuta notifica può derivare dall’art. 7, comma 3, Legge 20 novembre 1982 n. 890, dal momento che alle notifiche postali eseguite dall’Agente della Riscossione si applicano unicamente le disposizioni sul servizio postale ordinario, e non la normativa in materia di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese, viene confermata la congruità dell’importo di Euro 200,00, liquidato in primo grado in favore dell’Agente della riscossione che aveva emesso la cartella impugnata. La circostanza che il predetto Agente della riscossione si fosse difeso in giudizio mediante un proprio funzionario non vale infatti ad escludere la liquidazione delle spese del giudizio in suo favore, ma unicamente a ridurre le stesse nella misura del venti per cento rispetto all’importo complessivo ottenuto applicando le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati (art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546). Nel caso di specie, l’importo pressoché “simbolico” liquidato in primo grado in favore dell’Agente della Riscossione appariva senza dubbio compreso nei valori di liquidazione previsti dalla legge, anche una volta operata la predetta riduzione.
Infine, sempre in materia di liquidazione delle spese processuali, viene ritenuto corretto l’addebito al contribuente, risultato soccombente, di quelle dell’Ente impositore (nel caso di specie, la Regione Basilicata) intervenuto volontariamente in giudizio.
La parte soccombente è infatti tenuta a rifondere le spese processuali in favore del predetto soggetto, pur non avendo operato nei suoi confronti una vocatio in giudizio diretta, posto che l’Ente impositore è il titolare sostanziale del credito posto in discussione mediante il ricorso tributario, come tale dotato della legittimazione e dell’interesse ad intervenire in giudizio a tutela dello stesso.
Pertanto, in conclusione, posto che l’Ente impositore non si sarebbe costituito volontariamente, laddove il rapporto dedotto in giudizio fosse stato di tipo esclusivamente procedurale, e non anche sostanziale, il contribuente soccombente è tenuto a rifondere le spese processuali anche di quest’ultimo soggetto.