Cass. civ., sez. V, ord., 23 ottobre 2024 n. 27544
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 10122/2023 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F.: 80224030587; fax: 0696514000; p.e.c.: [email protected]), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente –
contro
- T. A. V. Spa (C.F. e P.IVA: (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv. M. C. (C.F.: (Omissis); pec: (Omissis); fax: (Omissis)), dall’Avv. F. R. F. (C.F.: (Omissis); pec: (Omissis); fax: (Omissis)) entrambi dello Studio legale Z., in …., e l’Avv. P. B. (C.F.: (Omissis); pec: (Omissis); fax: (Omissis)), con studio in …ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale (Omissis); – controricorrente –
– avverso la sentenza n. 1230/2022 emessa dalla CTR Toscana in data 03/11/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Svolgimento del processo
- La I. T. A. V. Spa impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio Provinciale di Livorno dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, con riferimento ad un immobile facente parte del compendio immobiliare posto nel Comune di C, aveva rettificato il classamento in cat. D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e la rendita catastale in Euro 580,00, precedentemente proposti dalla società con procedura Docfa in cat. E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) ed Euro 40,00. La società sosteneva che gli immobili, facenti parte del compendio dell’Interporto, fossero strumentali e funzionali, in modo diretto o indiretto, alle attività istituzionali, d’interesse pubblico, esercitate dallo stesso ed esenti da ICI/IMU ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992.
- La CTP di Livorno rigettava il ricorso, trattandosi di un’area della superficie di mq. 15.000 asfaltata, concessa in uso a terzi per la sosta dei mezzi verso un corrispettivo giornaliero e, pertanto, produttiva di un reddito, con la conseguenza che era dotata di autonomia funzionale e reddituale e, come tale, non era censibile in cat. E/1.
- Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Toscana accoglieva il gravame, affermando che l’unità immobiliare consisteva in un’area pavimentata concessa in uso, verso un corrispettivo unitario giornaliero, ad una impresa operante nel settore dei trasporti per lo stoccaggio di autoveicoli e che, pur essendo certamente produttivo di un reddito, non sussisteva tuttavia l’altro requisito dell’autonomia funzionale, in considerazione del fatto che si trattava di un’area destinata alla sosta di veicoli ubicata all’interno del comprensorio interportuale, strettamente e funzionalmente connessa con le finalità del complesso interportuale. In particolare, escludeva che tale unità potesse essere “oggettivamente destinata al suo uso ordinario senza un collegamento con altre parti della struttura produttiva”, essendo appunto destinata allo stazionamento dei mezzi per servizi di trasporto.
- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. La I. T. A. V. Spa ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato reputava inammissibile il ricorso.
La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 61 ss. del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, e 2, commi 40 e 41, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che solo le unità immobiliari “strettamente” strumentali possono essere considerate prive di autonomia funzionale e reddituale perché indissolubilmente strumentali all’esercizio delle attività (nel caso di specie, di pubblico trasporto) censite nel medesimo gruppo.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949.
Ai fini dell’inquadramento catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo dell’autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico.
Orbene, non è revocabile in dubbio che, mentre gli spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico ed i parcheggi auto ad uso del personale dipendente siano strettamente strumentali all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso dell’interporto, non altrettanto possa dirsi per i magazzini e per le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere. Nel caso di specie, per stessa ammissione della contribuente (cfr. pag. 13 del controricorso), si tratta di aree scoperte pacificamente utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito ed, in particolare, per un traffico di autovetture nuove in importazione.
Del resto, in tema di classamento di immobili, ciò che rileva è che nell’unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione). Infatti, in tema di classamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli articoli 5 del R.D.L. n. 652 del 1939 e 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949, siano immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (Cass., Sez. 5, n. 20026 del 7 ottobre 2015). Nella fattispecie (anteriore alla operatività in parte qua dell’art. 1 co. 578-582 L. 205/2017) è stato accertato che l’unità immobiliare consiste in un’area pavimentata concessa in uso, verso un corrispettivo unitario giornaliero, ad una impresa operante nel settore dei trasporti per lo stoccaggio di autoveicoli, sicché l’immobile è certamente produttivo di un reddito.
In questi termini va valorizzata Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5070 del 21/02/2019, secondo cui “In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come “mezzi pubblici di trasporto”, con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività.”. Invero, nel caso di specie, l’attività di stoccaggio delle auto nel piazzale dell’interporto, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività.
Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 n. 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. Senza tralasciare che l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018). Invero, l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal portuale utilizzate per svolgere l’attività pubblica portuale e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10287 del 12/04/2019).
- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2024.
COMMENTO – Oggetto del contendere è la classificazione catastale di un immobile incluso in un’area portuale. L’Agenzia delle Entrate classificava lo stesso come categoria D/8, mentre la società contribuente insisteva per la conferma della precedente classificazione catastale in categoria E/1, come tale esente dall’ICI e dall’IMU, in forza del disposto di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Dopo alterne vicende nei gradi di merito (i.e.: favorevole all’Agenzia delle Entrate il primo grado, alla società contribuente l’appello), la Corte di Cassazione conferma in via definitiva l’avviso di accertamento impugnato, accogliendo il motivo di ricorso unico proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Viene così confermato il principio secondo cui, ai fini della classificazione catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo dell’autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale ad un servizio pubblico.
In tal senso dispone l’art. 2, comma 40, D.L. 03 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2006 n. 286, secondo cui “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.
Così, ad esempio, sono stati ritenuti classificabili nella categoria E gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche (i.e.: sciovie, funivie, seggiovie), qualora non riservati ad una specifica categoria di utenti (quali gli utilizzatori delle piste a scopo ludico-sportivo), bensì utilizzati come “mezzi pubblici di trasporto” per consentire il raggiungimento di siti montani altrimenti inaccessibili, dal momento che gli stessi, pur soddisfacendo anche un interesse commerciale, sono comunque funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività (Cass. civ., sez. V, ord., 21 febbraio 2019 n. 5070). Diversamente, la discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e per la captazione di biogas rientra nella categoria D/7 (e non in quella residuale E), in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza in senso contrario l’eventuale destinazione dell’immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass. civ., sez. V, sent., 23 maggio 2018 n. 12741).
Per quanto specificamente riguarda le aree portuali, la loro imposizione a fini ICI risponde non già al criterio dell’ubicazione, bensì a quello della funzione, intesa come attività libero-imprenditoriale.
Pertanto, il censimento catastale di tali aree impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (in tal senso Cass. civ., sez. V, sent., 17 settembre 2019 n. 23067 che, sulla base di tali principi, ha escluso la possibilità di classificare nella categoria E/1, e di esentare quindi dal pagamento dell’ICI, gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merci). In senso analogo si vedano anche Cass. civ. sez. V, ord., 20 dicembre 2022 n. 37280 e Cass. civ., sez. V, ord., 21 giugno 2024 n. 17255.
Pertanto, restano assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal portuale utilizzate per svolgere l’attività pubblica portuale e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (si veda anche, in senso analogo, Cass. civ., sez. V, ord., 12 aprile 2019 n. 10287).
In applicazione di tali principi, vengono ritenuti strettamente strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’interporto solo gli spazi per la sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico ed i parcheggi auto ad uso del personale dipendente. Diversamente, non vengono ritenuti tali i magazzini e le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere: tali aree, infatti, risultando funzionali all’esercizio dell’attività libero-imprenditoriale della società contribuente, non possono essere classificate nella categoria E/1, né esentate dal versamento di ICI e/o IMU.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza di secondo grado viene interamente riformata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, viene respinto nel merito l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale dell’immobile.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma