Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2025 n. 8383


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere Rel.

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da:

A.A., B.B., domiciliati per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato F. S. P. domiciliazione telematica come in atti                                                                                                         – ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO Spa, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato P. C., domiciliazione telematica come in atti                                                                                                                                                                                                                    – controricorrente –

nonché contro

BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE Spa, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato L. M.I, domiciliazione telematica come in atti                                                                                                                                                    – controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE                                                                                                                    – intimata –

avverso la SENTENZA della Corte d’Appello BARI n. 1325/2022 depositata il 14/09/2022.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla pubblica udienza del 26/03/2025, udita la relazione svolta dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi che ha concluso, come da conclusioni scritte già depositate, per il rinvio a nuovo ruolo ed in subordine per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

sentito l’avvocato Pietro Davide Sarti per i ricorrenti, in sostituzione dell’avvocato Fabio Salvatore Maria Prattichizzo, il quale riportandosi ai motivi di ricorso, richiamando le conclusioni rese in atti, ha aderito alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo rassegnata dal P.M.;

sentito l’avvocato Giovanni Caprera in sostituzione dell’avvocato PASQUALE CANTORE, per Intesa San Paolo Spa, anche quale incorporante UBS Spa, il quale ha dichiarato di aderire alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e per il resto si è rimesso al controricorso e alle memorie depositate.

CONSIDERATO CHE

A.A. e B.B., quali garanti della F.I. Petroli, finanziata dalla Medio Credito Centrale Spa, tramite banche private, ai sensi della legge n. 662 del 1996, sono stati escussi con procedura esattoriale a seguito dell’inadempimento della debitrice principale;

proposta da essi opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, questa, nel contraddittorio con MCC Spa e UBI Banca Spa, è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata;

la Corte d’Appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con MCC Spa e Banca UBI Spa, con sentenza n. 1325 del 14/09/2022, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi, A.A. e B.B.;

rispondono con separati controricorsi MCC Spa e Banca Intesa Spa;

il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 25/11/2024 e, all’esito, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 30705 del 29/11/2024;

il ricorso è stato, quindi, chiamato all’udienza pubblica del 26/03/2025 per la quale:

il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per l’estinzione del giudizio o, in subordine, per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni Unite su questione rimessa da altra Sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025;

i ricorrenti e la Banca Intesa Spa e il Medio Credito Centrale Banca del Mezzogiorno Spa hanno depositato memoria;

nella memoria difensiva depositata dalla difesa dei ricorrenti per l’adunanza del 25/11/2024 è stato dedotto – e provato con allegazione di documentazione apposita – che, con domanda presentata telematicamente in data 28/06/2023 prot. n. (Omissis), L’ B.B. ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, in relazione alla cartella n. (Omissis) oggetto della presente controversia;

questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 30705 del 29/11/2024, deliberata all’esito dell’adunanza camerale del 25/11/2024, rimetteva il ricorso alla pubblica udienza, in ordine alla questione degli effetti dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 in quanto avente particolare rilevanza di diritto, anche alla stregua delle ordinanze di rimessione alla pubblica udienza già adottate da altra Sezione di questa Corte (per tutte: Cass. nn. 26437 e 26467 del 10/10/2024, n. 27138 del 21/10/2024, n. 27286 del 22/10/2024);

la detta prospettazione dei ricorrenti è stata ribadita con la memoria per l’udienza pubblica;

il Procuratore Generale ha ritenuto, nelle proprie conclusioni scritte, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di estinzione con riferimento alla posizione di Fabio Salvatore Maria Prattichizzo;

la Medio Credito Centrale Spa ha ribadito le conclusioni per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso;

la Banca Intesa San Paolo Spa, anche quale incorporante UBS Spa ha chiesto che nel caso di estinzione i ricorrenti sino condannati al pagamento delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale;

nelle more della fissazione del ricorso in udienza pubblica altra sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025, ha rimesso il ricorso n. R.G. 19326/2021, in materia tributaria, alla Prima Presidente in ordine alla questione del seguente tenore testuale: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”;

la medesima questione è rilevante anche ai fini della definizione della posizione processuale del ricorrente B.B., che ha attivato il procedimento previsto dalla vista normativa, ove questa possa applicarsi anche ai crediti diversi da quelli tributari e, soprattutto, come nella specie, restitutori o risarcitori: punto sul quale pure vanno specificamente investite le Sezioni Unite, onde evitare che la pronuncia già sollecitata dalla ricordata interlocutoria possa limitarsi ai crediti tributari, senza affrontare la tematica delle cartelle attivate per i crediti di natura diversa;

nella richiamata ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025 si è, inoltre, alla pag. 2, affermato:

“Ancora, pur in assenza di una previsione normativa ad hoc, si può ritenere, con un’interpretazione analogica (per l’identità di ratio legis: art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.) dell’art. 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 (riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie), che in caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione quater” da parte di uno solo dei coobbligati, i pagamenti effettuati ai fini della rottamazione delle cartelle di pagamento liberano anche gli altri coobbligati non aderenti, i quali vengono a beneficiare dell’estinzione del procedimento”;

la detta questione è posta, come sopra tratteggiata, ma non trasposta nella formulazione del quesito alle Sezioni Unite ad opera della richiamata precedente ordinanza interlocutoria, anche nella presente controversia, nella quale, inoltre, si pone anche la questione della posizione dell’altra ricorrente, coobbligata solidale, nella specie A.A., che, incontestatamente, non ha inteso addivenire alla definizione agevolata di cui alle più volte richiamate previsioni di legge, cosicché, qualora si dovesse addivenire alla soluzione dell’estinzione dell’obbligazione da parte del debitore principale o del coobbligato, la sua posizione, di fideiussore, potrebbe ancora ritenersi non definita;

la questione riveste, invero, notevole importanza, teorica e pratica, per l’ampiezza delle conseguenze sull’assetto, la durata e l’esito del contenzioso, seriale, per il concreto recupero dei crediti erariali non tributari: tanto da qualificarsi come questione di massima di particolare importanza;

si ritiene, pertanto, che la causa debba essere trasmessa alla Prima Presidente, affinché valuti la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni delle conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, nonché dell’estensione o meno della relativa disciplina ai crediti non tributari – e, nella specie, aventi ad oggetto il recupero di indebiti – e della posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale – nella specie, quale fideiussore – che non abbia aderito alla definizione agevolata;

P.Q.M.

rimette la causa alla Prima Presidente, affinché valuti la rimessione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione III civile, in data 26 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento fa seguito all’ordinanza interlocutoria Cass. civ., sez. V, 05 marzo 2025 n. 5830 (già commentata su questa Rivista) che, in materia tributaria, ha rimesso alla Prima Presidente della Suprema Corte, affinché ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite, questione del seguente tenore testuale: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 (i.e.: 29) dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse“.

La medesima questione risulta rilevante anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari (nella specie, restitutori o risarcitori), oggetto del giudizio: pertanto, anche sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte devono essere investite di analoga questione, anche per evitare che la loro pronuncia possa limitarsi ai soli crediti tributari, senza affrontare la tematica delle cartelle attivate per crediti di natura diversa.

L’ordinanza interlocutoria in commento pone infine all’attenzione delle Sezioni Unite l’ulteriore questione relativa alla posizione del coobbligato in via solidale (nel caso di specie, fideiussore) che, diversamente dal debitore principale, non abbia aderito alla definizione agevolata. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte dovranno chiarire se i pagamenti effettuati ai fini della cd. “rottamazione quater” (come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge 197/2022) abbiano effetto liberatorio anche per gli altri coobbligati non aderenti, i quali vengano così a beneficiare dell’estinzione del procedimento.