Cass. civ., sez. V, ord., 24 febbraio 2025 n. 4815
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere Rel.
Dott. ANGARANO Rosanna – Consigliere
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere
Dott. BERNARDO Cecilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti E.D.M. e L. M., che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via Duomo n. 133 in Napoli; – ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; – controricorrente –
avverso
la sentenza n. 6887, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 7.9.2021, e pubblicata il 28.9.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
Svolgimento del processo
- L’Agenzia delle Entrate eseguiva verifiche fiscali nei confronti della E. Srl, attiva nel settore della manutenzione e ristrutturazione, con riferimento all’anno 2014 e, attraverso il controllo incrociato con i dati contabili di una impresa cliente, rilevava un ampio scostamento tra il reddito dichiarato dalla E. e quello accertato con metodo induttivo. In conseguenza emetteva atto impositivo nei confronti della società, avente ristretta base partecipativa, e notificava anche l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo al reddito di partecipazione ritenuto conseguito alla socia A.A., contestando l’obbligo del pagamento di una maggiore Irpef nella misura di Euro 26.131,00 (ric., p. 4).
- La contribuente impugnava l’atto impositivo notificatole a titolo personale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure, prevalentemente contestando il fondamento del pregiudicante accertamento societario. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio censurando in primo luogo l’inammissibilità dell’impugnativa introdotta dalla controparte, perché proposta il 16.12.2019 in forma cartacea e non digitale, ed ha replicato nel merito del ricorso della contribuente. La CTP ha ritenuto infondate le difese proposte dalla ricorrente, ed ha rigettato il suo ricorso.
- A.A. ha spiegato appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, riproponendo i propri argomenti. La CTR ha reputato fondata la rinnovata contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria e relativa all’illegittimità della procedura di notificazione in forma cartacea del ricorso introduttivo in primo grado, ed ha rigettato l’impugnativa dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla contribuente.
- A.A. ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione
- Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 16 bis, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione del ricorso in forma cartacea sia causa di invalidità insanabile dell’atto.
- Censura la contribuente che per effetto della previsione di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, è facoltà delle parti servirsi della notificazione telematica, ma non si tratta di un obbligo. Comunque, nel caso di specie, la notificazione ha regolarmente raggiunto il destinatario, e deve trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ. Inoltre, la CTR afferma che l’invalidità della notifica in forma cartacea dipenderebbe dalla mancata applicazione del Dm n. 163 del 2013 il quale ha dettato la procedura per la notificazione telematica, ma si tratta di norme subordinate alla legge.
- La CTR scrive che “il novellato art. 16 co. 3 bis del D.Lgs. 546/92 prevede che, in relazione a contenziosi il cui valore supera gli Euro 3.000,00, gli atti del processo debbano essere notificati e depositati esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite dal D.M. 163/2013. L’appello va pertanto rigettato e dichiara(ta) l’inammissibilità del ricorso” (sent. CTR, p. 1).
- Invero l’art. 16 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, come novellato e nel testo applicabile, dispone al comma 3 che “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione” (evidenza aggiunta), mentre è consentita la notificazione cartacea per quei soli atti in relazione ai quali è consentito al contribuente di difendersi personalmente, perché relativi a controversie aventi valore fino a tremila Euro (comma 3 bis).
4.1. La norma di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 119 del 2018, invocata dalla ricorrente, dispone: “L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche” (evidenza aggiunta).
- La norma da ultimo riportata prevede pertanto espressamente la possibilità della notificazione sia cartacea che telematica, ma solo nel caso in cui l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trovi applicazione nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto n. 119 del 2018.
Nel caso in esame l’originario ricorso della contribuente è stato notificato il 16.12.2019 quando il D.L. n. 119 del 2018 era già entrato in vigore (24.10.2018), ed alla notificazione poteva provvedersi esclusivamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo provvedersi nel rispetto delle previsioni dettate dal già entrato in vigore D.M. n. 163 del 2013.
Il ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
5.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui “a seguito dell’entrata in vigore, il 24.10.2018, dell’art. 16 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 bis del D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, stante la espressa previsione di norma primaria; le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal D.M. n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione”.
- Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da A.A., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.
COMMENTO REDAZIONALE– La pronuncia in commento afferma il principio di diritto secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore, il 24 ottobre 2018, dell’art. 16 (erroneamente indicato come 6-bis) D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (che ha modificato l’art. 16-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, stante la espressa previsione di norma primaria; le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal D.M. 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi decreti di attuazione.
In applicazione di tale principio, l’ordinanza in commento conferma l’inammissibilità, già dichiarata in entrambi i gradi di merito, del ricorso tributario notificato con modalità analogiche (i.e.: cartacee) in data 16 dicembre 2019, e dunque successivamente al discrimine temporale del 1° luglio 2019.
In senso contrario, ossia per l’applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156, comma 3, c.p.c.) e conseguente esclusione dell’inammissibilità, tutte le volte in cui il ricorso cartaceo notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 abbia comunque provocato la tempestiva costituzione della parte resistente-appellata, si vedano Cass- civ., sez. V, ord., 12 novembre 2024 n. 29208; Cass. civ., sez. V, ord., 10 gennaio 2025 n. 585 e Cass. civ., sez. V, ord., 06 febbraio 2025 n. 2937.
La pronuncia in commento rappresenta quindi un mutamento di indirizzo, in senso più rigoroso e restrittivo, rispetto ai precedenti sopra citati.