Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, sez. II, 04 luglio 2024 n. 751
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SOCIETA’ A. M. S.A.S. DI M. G. impugnava in data 12.01.2024 la cartella di pagamento n. ———- per contributi consortili anni 2017 e 2018 a lei notificata il 21.11.2023, nei confronti del Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
A – IN VIA PRELIMINARE SI ECCEPISCE:
1) Violazione del precetto normativo di cui al D.lgs. n. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20 del decreto citato.
2) Nullità dell’atto per difetto dei requisiti di forma-contenuto, difetto di motivazione, violazione del R.D 13 febbraio 1933 n. 215.
3) Contestazione del piano di classifica e ripartizione, approvato dall’autorità regionale, avuto riguardo ai fondi di proprietà del ricorrente, siti nel comune di Limbadi e di San Calogero, per assenza assoluta di utilità.
– NEL MERITO, l’atto comunque, deve essere annullato e/o dichiarato nullo per i seguenti
MOTIVI:
1 – Illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo. assenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica.
2 – L’onere probatorio della sussistenza dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica.
Vi era istanza di sospensione dell’atto impugnato, che non veniva fissata, a fronte di un sommario esame del ricorso che evidenziava l’inammissibilità del ricorso, di cui ora si darà.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, che controdeduceva sia in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione dell’Organo a cui proporre ricorso e del termine per proporre impugnazione, sia in ordine all’asserita nullità della cartella per carenza di motivazione- Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, che in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento per mancanza dei presupposti di legge in relazione all’imposizione tributaria.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Consorzio di bonifica, nonostante la regolarità della notificazione alla pec presente sul sito istituzionale: [email protected]
All’udienza del 27 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, emerge documentalmente come, a fronte della notifica del ricorso in data 12.01.2024, il deposito presso la Cancelleria della Corte di giustizia sia avvenuto soltanto in data 14.02.2024 e quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, rilevabili d’ufficio, anche a fronte della costituzione in giudizio del resistente senza nulla eccepire sul punto.
Questo il disposto dell’art. 22, d. lgs. 546/1992 in tema di costituzione del ricorrente:
“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.
Il ricorso non funge anche da reclamo, a fronte dell’abrogazione dell’istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, come quello in argomento.
Infatti, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”.
In base all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, l’art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
Le spese possono essere compensate, a fronte della mancata eccezione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Vibo Valentia, 27 giugno 2024
COMMENTO – La sentenza in commento dichiara inammissibile per iscrizione a ruolo tardiva, rispetto al termine di trenta giorni fissato dall’art. 22 D.lgs. 546/1992, il ricorso tributario notificato in data 12 gennaio 2024 e depositato in data 14 febbraio 2024.
La predetta tardività, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.lgs. 546/1992 è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, senza alcuna preclusione temporale, anche qualora- come nel caso di specie- la parte resistente si costituisca in giudizio senza nulla eccepire sul punto.
E’ infatti pacifico che le disposizioni relative ai termini processuali sono norme imperative e di diritto pubblico, in quanto finalizzate a tutelare principalmente l’interesse pubblico alla tempestiva e sollecita definizione dei contenziosi giudiziari, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Costituzione), applicabile anche al rito tributario.
Pertanto l’inosservanza delle norme relative ai termini processuali, a differenza di quella delle norme relative alla forma degli atti, è sottratta a qualunque potere dispositivo delle parti e deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, senza alcuna preclusione temporale.
La declaratoria di tardività del ricorso non viene evitata neppure tenuto conto che il valore dello stesso risultava, nel caso di specie, inferiore a cinquantamila euro.
L’applicabilità ai ricorsi tributari di valore fino a cinquantamila euro dell’istituto del reclamo-mediazione è infatti venuta meno a decorrere dal 04 gennaio 2024, stante l’abrogazione dell’art. 17-bis D.lgs. 546/1992 da parte dell’art. 2, comma 3, lettera a), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220.
Al ricorso tributario oggetto della sentenza in commento non era dunque in alcun modo applicabile la sospensione dei termini di costituzione giudiziale delle parti per un periodo di novanta giorni (eventualmente “maggiorato” dalla sospensione feriale dei termini processuali), finalizzato ad esperire la procedura stragiudiziale e pre-contenziosa del reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.lgs. 546/1992.
La sentenza in commento si pone in continuità con il chiarimento reso mediante Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze 22 gennaio 2024 n. 13, secondo cui l’abrogazione del reclamo-mediazione ha effetto per i ricorsi tributari di valore fino a cinquantamila euro notificati a far data dal 04 gennaio 2024, mentre restano assoggettati a tale istituto i ricorsi di valore compreso entro la predetta soglia notificati fino alla data del 03 gennaio 2024.
Pertanto, in conclusione, anche il ricorso tributario di valore fino a cinquantamila euro, che sia stato notificato dal 04 gennaio 2024 in poi, deve essere iscritto a ruolo entro trenta giorni dalla notifica, sotto pena di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma