Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 gennaio 2025, n. 1919


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18405/2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato … (c.f. Omissis) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato … (c.f. Omissis), giusta procura a margine del ricorso per cassazione                                                                                                                          – ricorrente –

Contro

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato … (c.f. Omissis) che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su separato atto allegato alla notifica del controricorso

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso

SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 540/2022 depositata il 17/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO.

Svolgimento del processo

1.A.A., proprietaria in ragione di un terzo di un fabbricato e di alcuni terreni siti in comune di P – ricompresi nel perimetro del Piano di Recupero Edilizio “(Omissis)” approvato e convenzionato con atto per Notai Setti di Milano nell’anno 2009 – impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 concernente detto fabbricato censito al foglio (Omissis), mapp. (Omissis), sub. (Omissis), nonché i terreni di cui ai mappali (Omissis) del foglio (Omissis).

Con sentenza n. 1756 dell’8 ottobre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso della contribuente.

Sull’appello della proprietaria, il Giudice dell’impugnazione respingeva il ricorso della contribuente, in quanto, pur ritenendo che gli immobili oggetto di accertamento presentassero i requisiti della ruralità in quanto adibiti all’esercizio effettivo dell’attività agricola dell’Azienda Agricola “B.B. e C.C. s.s. e che ” in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) ed ora Imposta Municipale Unica (IMU) l’immobile che sia iscritto al catasto fabbricati come rurale con l’attribuzione della relativa categoria A/6 oppure D/10 in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito con legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. m. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis…”, tuttavia escludeva che l’appellante, A.A., potesse beneficiare della rivendicata esenzione in quanto, ancorché proprietaria in ragione di 1/3 dei fondi, era priva della qualifica soggettiva di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola professionale (al contrario dell’altro comproprietario B.B.).

La contribuente ricorre per la cassazione della summenzionata decisione sulla base di un unico motivo.

Replica con controricorso e ricorso incidentale, corredato di memorie difensive, il Comune di Peschiera Borromeo. La contribuente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo di ricorso principale, A.A. deduce violazione dell’art. 2, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n. 505/1992 nonché dell’art. 9, comma 1, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; per avere il decidente riconosciuto che l’iscrizione in Catasto in categoria D) del fabbricato rurale e delle sue pertinenze esenta dall’Imu il proprietario che esercita sul fondo l’attività agricola, erroneamente escludendo il diritto della ricorrente, priva della qualità di coltivatrice diretta o di imprenditore agricolo, dal diritto di usufruire dell’esenzione di cui alla norma rubricata.

Si assume che alla stregua delle norme summenzionate, la qualità e la destinazione agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 2 e 9 citati in rubrica, si riverberano in favore degli altri comproprietari.

  1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il Comune di Pescheria Borromeo prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, nonché dell’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2006; per avere il decidente trascurato la circostanza che gli immobili avevano perso il carattere della ruralità, in quanto inseriti nel perimetro del Piano di Recupero Edilizio “(Omissis)” adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.75 del 28 novembre 2007 ed approvato definitivamente con delibera del Consiglio comunale n.32 del 5 maggio 2008, previa acquisizione dei pareri di ARPA e del Parco Agricolo Sud Milano. Si assume che nel parere ARPA del 21 dicembre 2007, allegato alla delibera di approvazione del Piano di Recupero “(Omissis)”, al paragrafo “Salubrità del sito edificabile”, si attesta che il Piano di recupero Edilizio “insiste sull’area di una struttura agricola dismessa”;

– che dalla presentazione della DIA del 9 marzo 2009 prot. 5909 si sono susseguite plurime trasformazioni edilizie finalizzate all’esecuzione del Piano di Recupero ai fini residenziali mediante realizzazione di una nuova palazzina, di box auto); – che con DIA del 20 ottobre 2009 prot. 24405 è stata effettuata la ristrutturazione (manutenzione straordinaria) dell’esistente fabbricato cui al fg. (Omissis), mapp. (Omissis) sub. (Omissis), al quale però i lottizzanti non hanno dato il corretto accatastamento residenziale ma hanno lasciato quello D/10.

  1. Con la seconda censura del ricorso incidentale si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla denuncia di inizio attività, concernente l'”intervento di demolizioni dei fabbricati per l’attuazione del piano di recupero della (Omissis)”, nonché dall’autorizzazione paesaggistica, sottoscritta dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, avente ad oggetto “interventi di completamento del piano di recupero della Cascina (Omissis)”, la quale faceva proprio riferimento alle aree dedotte nell’avviso di accertamento gravato in primo grado.

Si obietta che detto documento comprova che, durante l’anno 2011, erano già in fase di completamento gli interventi finalizzati a trasformare gli edifici rurali dismessi in residenziali. Dallo stesso atto risulterebbe anche che l’intervento, in fase di completamento, prevede la demolizione del capannone prefabbricato, risalente agli anni novanta, nonché la realizzazione di un nuovo corpo residenziale.

Si afferma che tali circostanze sono state oggetto di discussione tra le parti sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, come si evince dalla sentenza di primo grado, ove il primo Giudice ha rilevato che l’immobile non è rurale, giacché: – “il Comune di P (…) ha prodotto la Denuncia di Inizio Attività con protocollo datato 09 marzo 2009, presentata tra gli altri dalla ricorrente, avente ad oggetto, “l’intervento di demolizioni dei fabbricati per l’attuazione del piano di recupero della (Omissis) (…) il Comune di P ha versato in atti copia dell’autorizzazione Dirigenziale, a firma del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Prot. n. 55525/2011 del 01 aprile 2011, avente ad oggetto “intervento di completamento del piano di recupero della (Omissis), Comune di Peschiera Borromeo (…) dunque comprensivo anche le aree oggetto dell’accertamento in discussione”.

Si osserva, infine, che se il giudicante avesse esaminato i documenti descritti, avrebbe accertato la perdita della ruralità per cessazione dell’attività agricola dei fondi oggetto dell’avviso di accertamento.

  1. Il terzo strumento di ricorso incidentale veicola il vizio di cui al n. 5, art. 360, primo comma, c.p.c. per l’erronea valutazione del fascicolo aziendale, in cui, contrariamente a quanto statuito dai giudizi distrettuali, non si fa alcun riferimento al fabbricato rurale rispetto al quale la contribuente rivendica l’esenzione dall’imposta.
  1. In via preliminare deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’amministrazione comunale, non risultando censurata la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata per cui l’accatastamento in categoria D/10 del fabbricato e delle pertinenze esclude la loro imposizioni ai fini Imu.

L’ente locale, nel dolersi di non avere i giudici regionali considerato gli elementi probatori dimostrativi della perdita di ruralità dei fabbricati e delle relative aree non risulta aver censurato la seconda, perdipiù preminente, ratio decidendi in base alla quale il giudice d’appello ha ravvisato la ruralità, secondo cui “in tema di imposta comunale l’immobile che sia iscritto al catasto fabbricati come rurale con l’attribuzione della relativa categoria A/6 oppure D/10 in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557/1993, art. 9 convertito con legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. m. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis”. Prima ancora, a pagina 5 della sentenza di appello si legge “… si tratta infatti di area all’epoca classificata nella categoria catastale D/10 relativa a fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola come indicato in sede di avviso di accertamento”.

6.1. La seconda ratio, concernente la dirimente classificazione catastale degli immobili, dunque, non viene attinta dai motivi di ricorso incidentale. Giova considerare al riguardo che, diversamente da quanto obiettato in memoria, alle pagine 8 e 9 del controricorso con ricorso incidentale il Comune si è limitato a riportare il contenuto della sentenza impugnata, ma non ha poi aggredito la ratio in questione, puntando, invece, sull’asserito venir meno della ruralità. Consolidandosi, per tale ragione, la motivazione che dà rilievo alla classificazione catastale dei beni immobili come affermato dalle S.U. (aggiuntiva rispetto a quella censurata con i tre motivi del ricorso incidentale), tanto basta a determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso incidentale.

Invero, le questioni oggetto dei motivi di ricorso non possono essere esaminate, perché, quand’anche fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa concernente la ruralità, non censurata dall’amministrazione comunale. Costituisce principio consolidato, difatti, quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (S.U. n. 20107/2024, in motiv.; Cass. n. 5102/2024; Cass. n. 27388/2022; Cass. 18641/2017; Cass. 22753/2011; Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602; in termini, in relazione al parallelo avviso concernente il comproprietario, vedi Cass. 3/1/2025, n. 91).

7.Il ricorso principale merita accoglimento.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui in tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa (Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass. 27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017, n. 22486; 05/07/2011, n. 14824; 29/07/2011, n. 16636).

In realtà, come hanno chiarito le Sezioni Unite (con la sentenza n. 18565/09), “il fabbricato che sia stato classificato “rurale”, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI”: ne rileva, quindi, il carattere oggettivo, che si riverbera in favore di ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.

  1. Segue, in accoglimento del ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente.
  1. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di merito.
  1. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente e ricorrente incidentale nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione proposta, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;

-condanna il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.300,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;

– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune, controricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione proposta, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione il 18 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2025.


MASSIMA: In tema di agevolazione ai fini IMU-ICI, la qualità agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa (artt. 2, lett. b), e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992) si estende anche agli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola. La destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.