Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. XXXIV, 22 luglio 2024 n. 9854
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso n. 7623/2024, depositato in data 15/04/2024, G. T. impugna l’estratto ruolo relativo alla cartella di pagamento n ———- recante l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato, operato ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/1973, della dichiarazione Modello Unico presentata per l’anno d’imposta 2019.
La parte ricorrente sostiene l’infondatezza delle ragioni dell’ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
- nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica non avvenuta nei modi di legge – eccezione di nullità in violazione dell’art. 26 Dpr n. 602/73, nonché dell’art. 60 Dpr n. 600/73 per l’inesistenza giuridica della notificazione, in mancanza di identificazione del soggetto notificante e per la totale inerzia del medesimo alla notificazione dell’atto in esame, da imputare alla Agenzia delle Entrate Riscossione – Concessionario della Riscossione per la Provincia di Roma;
- nullita’ della cartella per mancata notifica dell’atto presupposto – mancata assicurazione dell’esercizio del diritto di difesa, violazione dell’art. 24 Cost. comma 2;
3) violazione della legge 212/2000 art. 7 – statuto del contribuente – difetto di motivazione- violazione dell’art. 7 comma 2° lett. A) omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla norma;
4) infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi ed alle spese di riscossione;
5) illegittimità della pretesa -violazione dell’art. 17 DPR 602/1973 prima della novella introdotta con DL 106/2005 che lo ha abrogato – nullità assoluta – violazione di legge – intervenuta decadenza ;
6) Illegittimità della pretesa per violazione dell’art. 25 DPR 602/73;
7) infondatezza delle pretese affermate dall’Amministrazione finanziaria.
In data 08/07/204 si è costituito l’ufficio impositore, Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Vibo Valentia, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del giorno 19/07/2024, sentite le parti sulla possibilità di decisione della causa con sentenza in forma semplificata, evidenziate le eccezioni rilevabili d’ufficio specificate nel corpo della motivazione, sentite le parti come da verbale d’udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- – Il ricorso è inammissibile.
- – Come indicato in ricorso, “in data 14.03.2024, il ricorrente ha scoperto accedendo al sito di ADER nella sua area personale l’esistenza della cartella di pagamento n. ——— riferita ad un controllo automatizzato ai sensi dell’art 54 bis dpr 633/1972 mai notificato al ricorrente”.
La detta affermazione evidenzia come l’oggetto di impugnazione non sia la cartella di pagamento sottesa, ma l’estratto di ruolo che la indica.
In questo senso, è agevole ricordare che, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto all’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/73. Il testo dell’art. 12 citato, nel comma di recente introduzione, prevede che:
“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Nel caso in esame, non essendovi i presupposti per la diretta impugnazione, il ricorso avverso l’estratto ruolo è palesemente inammissibile
- – Per concludere la disamina, va evidenziata poi una singolarità della presente fattispecie, data dal fatto che l’impugnazione qui in esame è avvenuta prima ancora della materiale notifica della cartella di pagamento, la quale alla data del 18.04.2024 era ancora in fase di consegna. Ossia, l’impugnazione è stata data nei confronti di un atto prodromico, non ancora effettivamente lesivo. Il che conferma la pronuncia di inammissibilità.
- – Va peraltro evidenziato che la parte ricorrente, in sede di discussione da remoto, ha affermato di voler impugnare la cartella di pagamento successivamente notificato e quindi di voler rinunciare al presente ricorso. Si tratta quindi di una situazione che dimostra l’esistenza di una ragione di improcedibilità del ricorso che, tuttavia, è cronologicamente successiva alla valutazione di inammissibilità sopra svolta, che va quindi confermata.
- – Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 1.500,00, in favore della parte resistente costituita.
Così deciso in Roma, il giorno 19/07/2024.
COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione dell’estratto di ruolo di una cartella di pagamento, il cui procedimento di notificazione era ancora in fase di consegna e di cui il contribuente era venuto a conoscenza mediante un accesso alla propria area personale riservata del sito istituzionale dell’Agente della Riscossione.
In sede di udienza di trattazione dell’istanza cautelare, il contribuente dava atto della circostanza che, nelle more, era stato portato a compimento il procedimento di notifica della cartella di pagamento, contro la quale era stato proposto autonomo giudizio, e dichiarava quindi di voler rinunciare al ricorso avverso l’estratto di ruolo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pur ravvisando in tale dichiarazione un’ulteriore causa di improcedibilità del ricorso, la riteneva cronologicamente successiva rispetto alla preliminare declaratoria di inammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
La predetta norma- aggiunta dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, e successivamente modificata dall’art. 12, comma 1, D.lgs. 29 luglio 2024 n. 110, a decorrere dall’08 agosto 2024- vieta l’impugnazione mediante ricorso tributario dell’estratto di ruolo e limita l’impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata, alle fattispecie tassative previste dalla norma stessa, tutte riconducibili alla deduzione e alla prova, da parte del contribuente che propone il ricorso, di un pregiudizio specifico.
La novella normativa di cui all’art. 12, comma 1, D.lgs. 110/2024- approvata ed entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza in commento, e quindi non applicabile ratione temporis alla fattispecie decisa- si è peraltro di fatto limitata ad implementare le fattispecie che legittimano l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata.
Alle tre fattispecie già originariamente previste- i.e.: pregiudizio derivante dall’applicazione della normativa del Codice dei contratti pubblici; pregiudizio per la riscossione di somme dovute al privato da parte di soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione- ne sono state infatti aggiunte altre tre, riconducibili a pregiudizi nell’applicazione delle procedure previste dal D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (cd. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”); in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e, infine, nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Sia il testo normativo previgente (riportato nella motivazione della sentenza in commento), sia quello attuale appaiono invece assolutamente identici per ciò che concerne l’assoluto divieto di autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Tale divieto risponde chiaramente all’esigenza di evitare la proposizione di ricorsi tributari quale quello esaminato dalla sentenza in commento, che era stato proposto avverso l’estratto di ruolo di una cartella il cui procedimento di notifica risultava ancora in itinere.
Si giustifica in tal modo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del contribuente, ritenuta addirittura “manifesta” e tale da legittimare l’adozione di una sentenza “in forma semplificata”, resa all’esito della decisione sull’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 47-ter D.lgs. 546/1992 (aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220), e con conseguente condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma