Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. II, sent., 23 aprile 2025 n. 524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, – Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, – Giudice
NISI ITALO, – Giudice
in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 729/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da P.T. – (…) Difeso da ………… ed elettivamente domiciliato presso ……….@pec.it
contro
Comune di Loro Ciuffenna elettivamente domiciliato presso comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
– AVVISO DI PAGAM n. (…) TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il 16/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo in data 21 settembre 2023 veniva respinto il ricorso promosso dal contribuente Trenti in relazione all’ invito al pagamento Tari anno 2022. Secondo la Corte di primo grado il regolamento comunale non presentava i segnalati elementi di illegittimità per contrasto con art. l’articolo 1 comma 657 della L. n. 147 del 2013, e non era quindi suscettibile di disapplicazione dal momento che le scelte della distanza tra fabbricati e servizio di raccolta e conferimento sarebbero prerogative dell’amministrazione comunale e che la riduzione della tariffa è prevista esclusivamente per le zone esterne al perimetro di raccolta nelle quali il servizio non viene svolto. Col rigetto del ricorso si disponeva la compensazione di spese.
Avverso la pronuncia proposto appello il contribuente T.P. per i seguenti punti e motivi:
-gli immobili erano qualificati come rurali ad uso residenziale quindi destinati ad Agriturismo;
– nel Comune di Loro Ciuffenna era previsto il servizio raccolta porta a porta, non effettuato però nella frazione dove si trovavano gli immobili;
– i rifiuti erano conferiti a un punto di raccolta che si trovava a circa 600 metri di distanza dal suo fabbricato, tant’è vero che nella precedente annualità veniva applicata la riduzione della tariffa per zone non servite; viceversa nella annualità in esame la riduzione era stata esclusa, restando immutate le modalità di ritiro, per effetto di una modifica regolamentare con la quale il Comune aveva stabilito la spettanza della riduzione solo laddove il punto di raccolta si trovasse a distanza superiore agli 800 m dall’utenza.
Ciò premesso in fatto, lamenta il contribuente in punto di diritto che la nuova disposizione regolamentare del Comune di Loro Ciuffenna si pone in contrasto con l’articolo 1 comma 657 della L. n. 147 del 2013 con riferimento alla disciplina Tari la quale prevede testualmente “che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare anche in maniera graduale in relazione alla distanza dal punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrate o di fatto servita.
Ne conseguiva secondo il contribuente che la Tari avrebbe dovuto essere ridotta sia pure in misura non superiore al 40% e che il regolamento comunale non avrebbe potuto introdurre nuovi e più restrittivi criteri al fine di escludere ogni riduzione; rilevava che in tal senso sulla materia si era già espressa la corte di Cassazione
Si evidenziava quindi l’illegittimità della previsione dell’ordinanza comunale in quanto in contrasto con la disciplina normativa statale con conseguente richiesta di disapplicazione della norma regolamentare e riforma della sentenza.
L’amministrazione comunale non si costituiva in appello, essendosi tardivamente costituita, tardivamente, in primo grado.
Con memoria in atti l’appellante ribadiva lee conclusioni argomentando sulla l’applicabilità al giudizio tributario del principio di non contestazione, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
Motivi della decisione
All’esito dell’udienza, ritiene questa Corte che i motivi di appello siano fondati e la sentenza sia meritevole di riforma.
Va anzitutto premesso che i presupposti di fatto circa le modalità del servizio risultano provati sia attraverso i documenti depositati in atti che implicitamente dallo stesso atto recante la pretesa tributaria. Risulta cioè provato che l’immobile del contribuente sia servito attraverso il ritiro previo conferimento a un punto di raccolta che si trova a più di 500 e a meno di 800 metri dalla sua collocazione, come desumibile dalle mappe in atti e dalla circostanza che la tassazione in misura integrale è stata applicata per effetto della modifica regolamentare assunta per l’anno 2022 che ha portato a estendere da 500 a 800 metri la distanza minima per fruire dell’agevolazione.
La disciplina prevista dalla L. n. 147 del 2013 Tari, di rilievo per la soluzione del caso, è la seguente: Art. 1 comma 656 L. n. 147 del 2013. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 1 comma 657 L. n. 147 del 2013 “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. “
Ciò premesso non è affatto condivisibile la soluzione del primo giudice secondo il quale spetta al comune scegliere come variare e modulare l’esecuzione del servizio, di talché sarebbe compatibile con la disciplina statale il fatto che il comune possa indifferentemente rispetto all’andamento delle tariffe, determinare la distanza tra l’utenza, (priva di servizio di asporto ordinario) e il punto di raccolta, entro la quale assimilare la regolare esecuzione del servizio.
Secondo le distinzioni poste dalle disposizioni di cui sopra cui le norme regolamentari debbono conformarsi, (articolo 1, comma 656, della L. n. 147 del 2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio, mentre la tariffa (comma 657 medesima legge) va ridotta fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta. Se ne deduce che nel caso in cui il servizio non sia assente, ma effettuato a mezzo di ritiro non ordinario o prossimale, compete la riduzione di cui al comma 657, sia pure in misura variabile a seconda dalla distanza dal punto di raccolta.
Cfr sul punto Cassazione 5433/2023 e Cassazione Civile sez. VI 3/6/2021 n. 15323 “Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, e dà certamente diritto ad una riduzione nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale”.
In altri termini ove manchi lo svolgimento di fatto del servizio presso l’utenza, la distanza dal punto di raccolta va necessariamente considerata per individuare le obbligatorie variazioni al ribasso della tariffa. Altrimenti argomentando e ammettendo la facoltà per il comune di dilatare ad libitum la distanza entro la quale spetta la riduzione, equiparando tale perimetro a quello entro il quale sia reso l’ordinario servizi generalità degli utenti, si vanificherebbe la disciplina statale sopra citata.
L’ordinanza comunale che esclude la rilevanza della distanza nel raggio di ben 800 metri appare quindi illegittima rispetto alla norma primaria e va incidentalmente disapplicata in relazione all’oggetto della presente controversia.
Ne consegue che va tenuto conto della precedente norma regolamentare emessa dal Comune in base alla quale va rideterminata la Tari dovuta.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello dichiara la legittimità dell’imposizione nella misura e nei limiti stabiliti dall’Amministrazione comunale per le annualità precedenti. Condanna l’amministrazione alle spese che liquida in Euro 600,00 oltre accessori di legge.
il 15 aprile 2025.
COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento dell’appello del contribuente, la sentenza in commento afferma il principio secondo cui, laddove manchi lo svolgimento di fatto del servizio di gestione dei rifiuti presso l’utenza, la distanza dal punto di raccolta deve necessariamente essere considerata per individuare le obbligatorie variazioni al ribasso della tariffa.
In caso contrario, se si ammettesse la facoltà per il Comune di dilatare ad libitum la distanza dal punto di raccolta entro la quale spetta la riduzione, si vanificherebbe la disciplina statale di cui all’art. 1, comma 657, Legge 147/2013 (secondo cui “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”).
Deve pertanto essere disapplicata, in quanto illegittima, l’ordinanza comunale che estende da 500 a 800 metri la distanza minima dal punto di raccolta necessaria per poter fruire della variazione al ribasso della TARI.