Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04 giugno 2025, n. 14911


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott.ssa DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5506-2021 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati … e … giusta procura speciale in calce al ricorso                                                -ricorrente-

contro

COMUNE DI CARISIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in R, presso lo studio dell’Avvocato … giusta procura speciale allegata al controricorso                                                                                                                                         -controricorrente-

avverso la sentenza n. 767/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15.12.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Svolgimento del processo

A.A., in proprio ed in qualità di erede di B.B., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 117/2019 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 emessi dal Comune di Carisio, non essendo stata riconosciuta alcuna riduzione d’imposta in relazione ai fondi condotti dalla ricorrente e dal de cuius della medesima, quali coltivatori diretti in pensione.

Il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 78 bis del D.L. n. 104/2020, per avere la Commissione tributaria regionale escluso l’agevolazione per il pagamento dell’IMU in favore della contribuente e del de cuius della medesima, in quanto titolare di redditi di pensione, iscritti alla gestione previdenziale, escludendo la sussistenza del requisito della conduzione diretta dei fondi.

1.2. La doglianza, da riqualificare come denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., è fondata.

1.3. Il Collegio condivide l’orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz’altro anche qui ribadire che in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

1.4. Non appare, infine, fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo, sollevata dal Comune.

1.5. Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone.

1.6. Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto.

1.7. Giova evidenziare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell’ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr. Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994).

1.8. Siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme su indicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. Corte Cost. n. 234 del 2007; n. 374 del 2002).

1.9. Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche “quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

  1. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo (circa il lamentato difetto di motivazione in merito al possesso dei requisiti necessari per accedere alle richieste agevolazioni IMU), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale della ricorrente e del de cuius come coltivatori diretti in pensione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
  1. Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 30 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2025.


MASSIMA: La condizione di pensionato non costituisce un elemento ostativo al trattamento agevolativo dell’IMU per i terreni agricoli posseduti, purché i soggetti siano iscritti alla gestione previdenziale agricola. Le disposizioni di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conferiscono tale interpretazione in maniera retroattiva.