Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03 aprile 2025, n. 8846
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere
Dott.ssa DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6087?2022 R.G. proposto da:
… Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati … e … giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente-
contro
COMUNE DI MEDIGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato M.F. giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente-
avverso la sentenza n. 2900/06/2021, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/7/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Svolgimento del processo
A.A. Snc propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1246/2019, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Medeglia.
Il Comune resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 14, comma 10,D.L. n. 201/2011, dell’art. 1, comma 649,L. n. 147/2013, dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, dell’art. 8, comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21 giugno 2013, dell’art. 10, comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 maggio 2014, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 183,184,195e198D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 7, comma 2, D.P.R. n. 158/1998 per avere la Commissione tributaria regionale errato nel ritenere che la pericolosità di un rifiuto debba essere dimostrata di volta in volta dal contribuente e non vada, per contro, rinvenuta direttamente nelle disposizioni speciali in materia di rifiuti, lamentando, inoltre, la Società l’errata assimilazione di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani da parte del Comune di Mediglia e la mancata disapplicazione da parte della Commissione tributaria regionale del regolamento comunale che non indica i limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
1.2. Con riguardo alla pretesa errata assimilazione di rifiuti pericolosi ai rifiuti urbani le doglianze della ricorrente non colgono nel segno atteso che la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:”… nel caso in esame, manca la prova sul principale punto controverso, ossia quello di stabilire con certezza la reale natura dei rifiuti speciali -pericolosi o non- assimilati ai rifiuti urbani dal Comune; che per un verso il contribuente ritiene siano tutti pericolosi, o comunque che una parte di essi siano rilevanti e costanti nell’attività produttiva inerenti le aree tassate; mentre il Comune sostiene che nelle superfici prese a tassazione, la presenza di rifiuti pericolosi sia irrilevante e non continuativa, rispetto ai rifiuti assimilabili a quelli urbani. Di certo l’onere della prova ricade sul contribuente/ricorrente, il quale poteva anche impugnare le delibere regolamentari de quibus; ovvero avvalersi di una perizia tecnica a confutazione del rapporto dei tecnici comunali che hanno effettuato il sopralluogo nell’azienda. Sicché in mancanza di prova certa e/o di una perizia di un tecnico qualificato sugli specifici materiali/sostanze ritenute pericolose, il Collegio non può pronunciarsi sull’effettiva pericolosità delle sostanze e materiali evidenziati dal contribuente…”.
1.3. Sono state altresì richiamate le deduzioni del Comune secondo cui la ricorrente non aveva “individuato specificatamente le aree da ritenersi produttive in modo continuativo e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani”, cosicché, a seguito dell’attività di controllo effettuata dall’Ufficio Tributi, erano state escluse dalla tassazione “solamente le aree occupate dal ponte officina cambio gomme, dal ponte centro revisione e dalla zona ingombro buche, in cui effettivamente…(era)… stata riscontrata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali pericolosi, mentre…(erano)… risultate tassabili le ulteriori superfici destinate ad officina, a centro revisione e a deposito gomme”.
1.4. Le affermazioni della Commissione tributaria regionale sono conformi all’orientamento consolidato di questa Corte che, come già statuito con riferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;Cass., 23 maggio 2019, 14037;Cass., 14 settembre 2016, n. 18054;Cass., 23 settembre 2004, n. 19173;Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459); l’esenzione dal tributo – che, a differenza del previgente regime (D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a “quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti” (cfr. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250;Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass. 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino “in via continuativa e prevalente”, ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) “ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” – integra, pur sempre, l’oggetto di un’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass., 16 aprile 2019, 10634;Cass., 5 settembre 2016, n. 17622;Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756;Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059;Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602;Cass., 13 settembre 2017, n. 21250;Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).
1.5. La gravata sentenza – che si è attenuta ai sopra esposti principi di diritto – viene, allora, censurata, in buona sostanza, con allegazioni che ne involgono i relativi accertamenti in fatto, alla stregua di deduzioni che, così, devolvono alla Corte un non consentito riesame di detti accertamenti, e che tendono ad eludere gli stessi limiti di ammissibilità di censure (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) sul vizio di motivazione della gravata sentenza secondo il regime della cd. doppia conforme (art. 348 ter, comma 4, c.p.c.; cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
1.6. Le doglianze della contribuente, in diritto, vanno parimenti disattese sulla scorta di quanto di seguito illustrato.
1.7. La ricorrente lamenta che, ai fini dell’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, il regolamento comunale in materia di TARI abbia provveduto ad una loro identificazione solo sotto il profilo qualitativo, e non anche sotto quello quantitativo.
1.8. Questa Corte ha già affermato, tuttavia, che in tema di TARSU, ma sulla base di principi applicabili anche alla TARI, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997(applicabili anche ai periodi di imposta dal 2005 al 2008), sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene (cfr. Cass. nn. 12039 del 2024,9214 del 2018).
1.9. Ne consegue che l’omessa individuazione quantitativa dei rifiuti non può comportare per il contribuente un’esenzione totale dal pagamento del tributo.
1.10. Nella specie, come riportato nella sentenza impugnata, la contribuente non aveva mai effettuata alcuna denuncia nei confronti del Comune di Mediglia in relazione ai rifiuti prodotti (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
1.11. La Commissione tributaria regionale ha, dunque, richiamato, condividendole, le difese del Comune laddove è stato contestato che la contribuente non aveva “mai correttamente denunciato le tipologie di rifiuti prodotti, individuando specificamente le aree da ritenersi produttive in modo continuativo e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani…(e)… il Comune…(aveva)… considerato come tassabili tutte le superfici del compendio produttivo, con l’eccezione delle aree occupate dal ponte officina cambio gomme, dal ponte centro revisione e dalla zona ingombro buche, in quanto – come emerso dall’attività di verifica – interessate dalla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, le cui superfici andavano pertanto correttamente detassate”.
1.12. La contribuente non ha inoltre specificamente contestato in parte qua la sentenza impugnata.
1.13. Considerato dunque che è posto a carico di colui che invoca l’esenzione l’onere della prova circa l’esistenza di superfici per le quali il tributo non è dovuto (cfr. Cass. n. 9214 del 2018, citata, ma anche Cass. n. 4793 del 2016, Cass. n. 16235 del 2015, Cass. n. 627 del 2012, Cass. 775 del 2011), nel caso di specie la decisione impugnata è conforme ai principi illustrati atteso che la mancata specificazione dei criteri quantitativi non giustificherebbe la mancata partecipazione del contribuente alle spese di gestione del servizio.
1.14. In particolare, poi, come si è detto, il Comune, all’esito di sopralluogo, ha considerato tassabili tutte le superfici del compendio produttivo, ad eccezione delle aree occupate dal ponte officina per cambio gomme, dal ponte centro revisione e della zona ingombro buche, che venivano considerate esenti da TARI.
- Il ricorso va dunque integralmente respinto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 1.875,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 27 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2025.
MASSIMA: In materia di TARI, l’onere della prova riguardante l’esistenza di superfici per le quali il tributo non è dovuto ricade sul contribuente. L’esenzione è prevista per quelle superfici dove i rifiuti speciali si formano in via continuativa e prevalente, e solo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.