Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. XVIII, 28 febbraio 2025 n. 2746
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il C. A. I. DI ROMA E FROSINONE ha presentato ricorso contro il Comune di Palombara Sabina, avverso l’avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe relativo ad IMU per l’anno di imposta 2018, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente eccepisce, in forza dell’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, di essere soggetto a procedura di liquidazione coatta amministrativa fin dal 1992 e di essere pertanto destinataria della previsione normativa secondo la quale le imprese sottoposte a procedure concorsuali non devono provvedere al pagamento dell’IMU nel corso dell’anno oggetto di imposizione, ma devono provvedervi, per il periodo di durata dell’intera procedura, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili ceduti.
Il Comune di Palombara Sabina, evocato in giudizio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In base all’art. 10, comma 6, D. Lgs. 504/1992, il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell’IMU “dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”, norma ribadita dall’art. 1, comma 768, L. 160/2019 (“per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”).
Va detto, innanzitutto, che la norma enunciata è di stretta interpretazione e, pertanto, va applicata solo con riferimento alle procedure concorsuali enunciate. In proposito, si veda Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19681 la quale ha affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale da ritenersi insuscettibile d’ interpretazione analogica.
Ciò premesso, dalla visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente, emerge che dal 15.3.2023 (decreto di omologazione del concordato della Corte di Appello di Roma del 13.3.2023 registrato il 15.3.2023) la parte ricorrente risulta in concordato, ossia, per quanto sopra detto, sottoposto ad una procedura che non ricade nel presupposto normativo. Oltretutto, la sospensione del termine di pagamento presuppone la presentazione di una dichiarazione al Comune di ubicazione dell’immobile, circa lo stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa che non è presente in atti e della cui produzione il ricorrente era onerato.
Su queste premesse, vengono meno i presupposti della non esigibilità della pretesa tributaria anche con riferimento alle somme antecedentemente dovute ragion per cui l’atto impugnato è legittimo perché la sospensione del termine di pagamento non impedisce all’ente impositore di emettere l’avviso di accertamento e chiedere il pagamento, anche a fini interruttivi del termine di decadenza/prescrizione della potestà impositiva.
Va poi considerato il periodo di sospensione di cui al “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020 e succ. mod.), in vigore dal 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 che, all’art. 68, ha disposto, inizialmente fino al 31 maggio 2020, la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, con il che la richiesta di pagamento è tempestiva, oltre che legittima.
Nulla per spese attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2018 da parte del curatore di un’impresa assoggettata a concordato omologato con decreto della Corte di Appello.
Parte ricorrente invocava il regime agevolativo previsto dall’art. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992, secondo cui per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’ICI e dell’IMU per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, anziché nel corso delle varie annualità di imposta.
Il ricorso non trova accoglimento, in quanto la norma agevolativa (peraltro integralmente riprodotta anche nell’art. 1, comma 768, Legge 160/2019) fa riferimento unicamente alle procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.
Trattandosi di una norma di stretta interpretazione, la stessa non può essere estesa a procedure concorsuali diverse da quelle in essa espressamente contemplate, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha escluso l’estensione all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Cass. civ., sez. V, ord., 11 luglio 2023 n. 19681).
Per le stesse ragioni, il regime agevolativo non viene ritenuto applicabile all’impresa ricorrente, sottoposta a concordato omologato.
Viene quindi confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.