Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sez. I, 09 settembre 2024 n. 319
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- La presente vicenda processuale attiene a un’ipotesi di “scarto” della trasmissione di un modello F24, operata dalla S.p.a. C. B., con in quali era stata portata in compensazione la somma di euro 17.349,63, derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo relativo all’anno 2023.
1.1. La ragione dello “scarto”, recante la motivazione “credito assente”, era dovuta al fatto che, poiché la trasmissione del modello F24 era avvenuta nei giorni 30 e 31 dicembre 2023, la compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel), che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali: alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023.
- La S.p.a. C. B. ha proposto distinti ricorsi, illustrati da memoria, richiamando il principio secondo cui il termine per il pagamento di un’imposta che cade in un giorno festivo è prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo e sostenendo che esso debba ritenersi estensibile a tutte le fattispecie, compresa quella in esame.
- Nelle controdeduzioni l’Ufficio eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la comunicazione di scarto non sarebbe riconducibile nella previsione dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, non trattandosi di una pretesa impositiva; nel merito si richiama l’art. 7, comma 2, lettera l, del DL n. 70 del 13 maggio 2011, che prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I ricorsi, riuniti per evidenti ragioni di connessione, sono fondati e meritano accoglimento.
- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla non impugnabilità della c.d. comunicazione di scarto, dovendosi ritenere che il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lettera h), espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”. Non è chi non veda come attraverso lo “scarto”, la cui legittimità l’Ufficio ha per altro sostenuto nei propri scritti difensivi, è stata sostanzialmente impedita l’utilizzazione di un’agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito. Sotto tale profilo deve rilevarsi che, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente, al di là della questione circa la sua utilizzabilità entro il 31 dicembre 2023.
- Nel merito, vale bene richiamare l’orientamento secondo cui la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento (Cass., 21 agosto 2023, n. 24891, in motivazione; Cass., 22 marzo 2019, n. 8155).
3.1. Nella seconda delle richiamate decisioni, è contenuto un richiamo:
a) alla L. n. 13 del 1962, il cui art. 1, dispone che “sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione, da effettuarsi presso… le Aziende ed istituti di credito di cui al R.D. 21 marzo 1936, n. 375… quando scadono in giorno feriale che, secondo l’orario depositato ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955,… sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari”;
b) all’art. 1187 cod. civ., che rimanda alla previsione del successivo art. 2963 (che, al comma 3, dispone:
“se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”, con la precisazione che tale proroga costituisce norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale (cfr. Cass. n. 11391 del 1995; Cass. n. 10012 del 2006), anche alle obbligazioni tributarie;
- c) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, che rimanda al citato art. 2963 cod. civ.;
- d) all’art. 155 cod. proc. civ., che ai commi 3 e 4, prevede: “i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
- e) al D.Lgs. n. 241 del 1997, il cui art. 18, comma 1, stabilisce che i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza, precisando comunque che “se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;
- f) al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 1, lett. h), che prevede ” i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Sulla base di tali riferimenti normativi, nonché di precedenti arresti di legittimità (Cass. nn. 11391 del 1995; Cass. n. 10112 del 2006; Cass. n. 12998 del 2007), si è quindi affermato, in maniera del tutto condivisibile, che la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria.
- Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve ritenersi (rimanendo assorbita la questione dell’insufficiente motivazione della comunicazione di scarto), come già affermato dalla giurisprudenza di merito (C.G. T. di I grado di Modena, n. 334 del 2023), che l’utilizzazione, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, sia legittima, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo.
Vale bene precisare che traguardare la questione sotto il profilo della data del pagamento comporta un inquadramento incompleto della fattispecie, in quanto deve ritenersi che, in virtù dell’ampia valenza del principio sopra richiamato, anche l’utilizzabilità del credito derivante da agevolazioni tributarie sia prorogata, a causa della scadenza del relativo termine in un giorno festivo, alla prima data del primo giorno lavorativo successivo.
In assenza di specifici precedenti di legittimità, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi spese compensate.
COMMENTO REDAZIONALE– La pronuncia in commento conferma l’autonoma impugnabilità mediante ricorso tributario della cd. “comunicazione di scarto” relativa alla fruizione di un bonus. Quest’ultima, infatti, impedendo l’utilizzo di un’agevolazione che il contribuente aveva in precedenza acquisito, costituisce un diniego o revoca di un’agevolazione, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Viene inoltre affermato il principio per cui l’utilizzabilità di un credito derivante da agevolazioni tributarie, che venga a scadere in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
La proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta infatti un principio immanente nel nostro ordinamento, applicabile non solo all’adempimento delle obbligazioni, anche di carattere tributario (combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 c.c.), ma anche, in via generale, a tutti gli altri termini, sia perentori che ordinatori, compresi i termini di decadenza da un’agevolazione tributaria.
Viene quindi confermato il diritto del contribuente di poter fruire dell’agevolazione, utilizzabile entro il 31 dicembre 2023 (domenica), e pertanto prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo (02 gennaio 2024).