Cass. civ., sez. V, ord. 1° maggio 2025, n. 11477


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Relatore

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29966/2020 R.G. proposto da:

COMUNE SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avvocato …((Omissis)) rappresentato e difeso dagli avvocati … ((Omissis)), … ((Omissis))

-ricorrente-

CONTRO

…, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in … , presso lo studio dell’avvocato … ((Omissis)) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di C.T.R. della TOSCANA, n. 181/2020 depositata il 13/02/2020

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN

Svolgimento del processo

  1. Il Comune di Sesto Fiorentino impugna la sentenza della C.T.R. della Toscana che, in accoglimento dell’appello proposto da … (di seguito Poliambulatorio) ha riformato la sentenza della C.T.P. di Firenze di rigetto della domanda per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alla debenza di maggiori somme a titolo di TARES, per l’anno 2013.
  2. La C.T.R. ha dato atto che con l’avviso di accertamento era stato attribuito al … il codice relativo alla categoria 11 degli ‘studi professionali’, e che con la censura formulata in appello il medesimo si era doluto dell’errata determinazione della categoria di appartenenza dell’attività. Indi, da un lato, ha osservato che l’amministrazione comunale, nell’anno 2003, aveva attribuito ai locali interessati -conferiti in comodato gratuito dalla …-la categoria 1, relativa alle ‘associazioni’ (provvedimento prot.14655/2003), e che successivamente non era stata documentata formale modifica di tale categoria con valutazione ‘ora per allora’. Dall’altro, ha ritenuto che l’attività del Poliambulatorio della … avesse quelle stessa caratteristiche di solidarietà che connotavano l’attività ivi svolta precedentemente, come dimostravano le tariffe calmierate praticate all’utenza ed il reinvestimento degli utili, sicché il Comune avrebbe dovuto inquadrare l’attività del Poliambulatorio fra le attività delle associazioni, in quanto settore più affine rispetto agli studi professionali.
  3. … resiste con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Il Comune di Sesto Fiorentino formula due motivi di impugnazione.
  2. Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14delD.L. 201 del 2011conv. in L. 284 del 2011, dell’art 6D.P.R. 158 del 1999-Allegato 1, del D.Lgs. 22 del 1997, nonché la contraddittorietà della sentenza in relazione al principio ‘chi inquina paga’. Sostiene che le disposizioni sul calcolo del tributo, così come il Regolamento del Comune di Sesto Fiorentino, stabiliscono che la tariffa si determini in base all’attività effettivamente svolta. In forza di detta regola il Comune ha inserito il … nella categoria degli studi professionali, risultando, peraltro, dalla visura camerale che al Poliambulatorio corrispondeva il codice degli studi medici specialistici (ATECO (Omissis)). Assume essere pacifico fra le parti che il … metta a disposizione di medici professionisti -per lo più operanti presso gli ospedali di Firenze- i propri ambulatori e che ai pazienti sia rilasciata regolare fattura. Sottolinea che la sentenza ha, invece, ritenuto determinante per attribuire la categoria su cui si calcola il tributo elementi inconferenti rispetto alla capacità di produrre rifiuti, in contrasto con il principio ‘chi inquina paga’. Rileva che le attività svolte dalle associazioni sono diverse da quelle svolte dal Poliambulatorio

-che ospita ben sessantacinque medici e riceve giornalmente decine di clienti- e non hanno la stessa attitudine alla produzione d rifiuti.

  1. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti. Lamenta che la C.T.R., nell’assumere quale presupposto della decisione l’attribuzione, al fine del calcolo della tassa sui rifiuti, da parte del Comune, nell’anno 2003, della categoria tipologica 1, relative alle ‘Associazioni’, non abbia tenuto in considerazione la documentazione prodotta, dalla quale risultava che quella categoria era stata assegnata alla …, associazione di volontariato. Successivamente, tuttavia, la …, proprietaria dell’immobile, aveva provveduto a lavori di frazionamento ed ampliamento, da cui erano risultate tre unità immobiliari, senza che alcuno provvedesse a presentare nuova denuncia per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Solo nel 2017 il …, all’uopo sollecitato, aveva presentato la dichiarazione ai fini TARI, denunciando una superficie pari a mq. 2.570, di cui mq. 1185 tassabili. A ciò era seguito l’avviso di accertamento sulla base dell’attività effettivamente svolta nei locali. Benché siffatte circostanze fossero state rappresentate in giudizio, egualmente la C.T.R. ha ritenuto di poter avallare l’appartenenza del Poliambulatorio alla categoria delle Associazioni, nonostante non solo il codice attribuito si riferisse ad un immobile sostanzialmente diverso, ma soprattutto a soggetto del tutto diverso, essendosi il Poliambulatorio costituito quale società a responsabilità limitata solo nel 2011, non esistendo, dunque, all’epoca dell’attribuzione della categoria 1, nell’anno 2003.
  2. Va, preliminarmente, affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Poliambulatorio della Misericordia di Sesto Fiorentino, per difetto dell’indicazione del percorso logico-giuridico sulla base del quale si pretende la cassazione della sentenza impugnata, essendo state meramente e disorganicamente indicate le fonti normative.
  3. L’eccezione è infondata. È sufficiente richiamare quanto recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell’insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360c.p.c.). (Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021).

Nel caso di specie, il ricorso proposto dal Comune di Sesto Fiorentino, non solo articola i motivi secondo la previsione di cui all’art. 360comma 1 c.p.c., ma rende chiaramente intelleggibili le censure svolte.

6.I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

  1. La normativa applicabile è quella dettata dal D.L. 201 del 2011conv. con mod. dalla L. 214 del 2011-istitutiva della TARES-ed in particolare, per quanto qui interessa, dall’art. 14, comma 9, a mente del quale “La tariffa è commisurata alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12″, che rinvia, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento ministeriale, ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1999 n. 158.

  1. Questa Corte, nondimeno, ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18/04/2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass. 15/03/2017, n. 22130, tutte in motivazione). Sicché possono agevolmente richiamarsi alcuni principi già enunciati da questa Corte, in relazione alla classificazione, a fini impositivi, di locali ed aree con omogenea potenzialità alla produzione di rifiuti.

Il primo, più generale, è quello secondo cui “La classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68delD.Lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall’art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso D.Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti”. (Cass. Sez. 5, 12/06/2024, n. 16287).

Il secondo, che affronta una questione speculare a quella posta con la doglianza, è quello con cui si afferma che “In materia di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ai fini del riferimento alle categorie di immobili previste dal

regolamento comunale ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non rileva la mera considerazione della veste soggettiva assunta dall’ente che usa le superfici, in quanto la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali e/o delle aree tassabili, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del D.Lgs. citato. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto illegittima, ai fini della Tarsu, la classificazione operata dall’ente accertatore, riguardo a Poste italiane Spa – nella categoria delle imprese commerciali, piuttosto che in quella riservata agli enti pubblici ed alle istituzioni pubbliche non esercitate in forma d’impresa – perché basata sulla mera constatazione della variazione della natura giuridica soggettiva della contribuente, benché fosse rimasta immutata l’attività da quest’ultima concretamente svolta ed indimostrata l’incidenza di una tale modificazione sulla destinazione dei locali e sulla correlata capacità di produzione di rifiuti). (Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12776).

Ciò che conta, infatti, è la tipologia dell’attività svolta nei locali assoggettati a tributo, in quanto ad essa è commisurata dalla legge l’idoneità astratta alla produzione di rifiuti, e non la forma giuridica assunta dal soggetto che quell’attività svolge, né la finalità per cui essa è svolta.

Appare, allora, evidente l’errore commesso dalla C.T.R., che si sofferma solo sulla ridotta economicità delle prestazioni rese dal Poliambulatorio della Misericordia, manifestata dall’applicazione di tariffe calmierate, che assimilerebbe la sua attività a quelle connotate da scopo solidaristico, senza, tuttavia, tenerne in considerazione la tipologia in rapporto alla produttività di rifiuti. Siffatto ultimo parametro oggettivo non è stato vagliato dal giudice di appello, ai fini dell’inquadramento nelle categorie previste dal regolamento comunale, secondo il disposto dell’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 507 del 1993.

  1. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, cui va demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria II grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025

Depositato in Cancelleria l’1 maggio 2025.


MASSIMA: In materia di TARES, la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità alla produzione di rifiuti dev’essere effettuata in base al tipo di attività effettivamente svolta nei locali assoggettati a tributo, e non in base alla forma giuridica assunta dal soggetto che quell’attività svolge o alle finalità per cui essa è svolta.