Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. IV, sent., 04 febbraio 2025 n. 112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
QUARTA SEZIONE/COLLEGIO
Sentenza
Svolgimento del processo
Il sig.C. S. ricorreva, previa istanza di reclamo ex art.17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, avverso il diniego espresso dal Comune di Pontedera avverso l’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012, dell’IMU delle rate di acconto e saldo per gli anni 2018 e 2019 relativa all’immobile sito in Via D. n.16, in comproprietà con la sig.ra T. V., assegnato con decreto del Tribunale di Pisa alla sig.ra T. quale genitore collocatario prevalente della figlia minore di entrambi, rimborso negato dal Comune ritenendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, l’esenzione IMU spettasse solo per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il contribuente e la sig.ra T. non erano legati da matrimonio né da unione civile.
Il ricorrente sosteneva il proprio difetto di soggettività passiva sulla base dell’art.4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012 e dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, essendo cessato il possesso per effetto della costituzione, con provvedimento giudiziale, del diritto di abitazione in capo alla ex convivente ed essendo intervenuta una equiparazione tra separazione delle coppie di fatto e quella delle coppie coniugate, e chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego con condanna del Comune al rimborso dell’IMU.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con sentenza n.79/3/22 del 29.9.2021, rigettava il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo non spettante l’esenzione non essendo stato provato il rapporto di stabile convivenza in mancanza di dichiarazione resa avanti all’ufficiale di anagrafe, come previsto dal comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 223 del 1989 e dall’art.1, comma 37, della L. n. 76 del 2016, quale requisito per beneficiare delle tutele di cui alla stessa L. n. 76 del 2026.
Il contribuente propone appello avverso tale sentenza sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’eccezione relativa all’assenza della dichiarazione di convivenza mai espressamente proposta da controparte e che la convivenza risulta dallo stato di famiglia storico rilasciato dal Comune, riproponendo le questioni già avanzate nel precedente grado e chiedendo pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento del provvedimento di diniego con condanna del Comune al rimborso dell’IMU ed al pagamento delle spese di giudizio con distrazione a favore dei difensori.
Il Comune con proprie controdeduzioni sosteneva la non assimilabilità dello scioglimento della convivenza more uxorio con lo scioglimento del matrimonio, tanto più se priva della dichiarazione resa all’ufficiale di anagrafe, già sostenuta come motivo del provvedimento del diniego, e che in ogni caso non era stata presentata la dichiarazione IMU per le annualità in questione e chiede il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione
Si osserva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 11416/2019, che costituisce un punto di riferimento interpretativo riconosciuto sulla questione di cui si controverte, afferma che “alla luce dei recenti interventi legislativi (vedi legge C.) e giurisprudenziali, che mirano ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi “more uxorio” e considerati i principi che orientano l’assegnazione della casa familiare sia in caso di separazione che di cessazione della convivenza, deve optarsi per una interpretazione estensiva dell’art. 4 comma 12 quinquies del D.L. n. 16 del 2012 cui peraltro non osta la natura della norma de qua”, per cui, ai fini dell’applicazione dell’IMU, la previsione di tale norma, per la quale l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione deve ritenersi applicabile estensivamente anche nel caso dell’assegnazione della casa familiare, in quanto precedentemente abitata a titolo di convivenza more uxorio, poiché “ai fini dell’assegnazione della casa familiare i figli nati da un matrimonio o da una famiglia di fatto sono totalmente equiparati”.
E la stessa sentenza richiamata stabilisce che “deve quindi affermarsi, conclusivamente, che la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi il genitore assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile”.
Deve ritenersi pertanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che l’esenzione IMU spetta al proprietario dell’immobile in caso di assegnazione all’altro genitore anche quale ex convivente di fatto e non necessariamente quale ex coniuge o legato da vincolo di unione civile.
Tale affermazione contrasta tuttavia con la motivazione del provvedimento di diniego notificato dal Comune, in base al quale “l’assegnazione all’ex convivente della casa non farebbe sorgere i benefici fiscali previsti, invece, per coloro che hanno contratto matrimonio”.
La sussistenza della convivenza non è stata oggetto di contestazione nel provvedimento impugnato ed in ogni caso, essendosi verificata anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 che prescriverà la dichiarazione anagrafica della convivenza, risulta dall’accertamento in sede giudiziale effettuato dal Giudice civile che nel provvedimento dispone l’assegnazione della casa familiare e dal certificato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Pontedera depositato in atti.
Si ritiene pertanto di dover accogliere l’appello e disporre che il Comune di Pontedera provveda al rimborso al ricorrente dell’IMU oggetto della presente causa.
Si ritiene tuttavia che sussistano giustificati motivi, essendosi l’ente impositore attenuto ad una interpretazione letterale della norma, per disporre la compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l’appello e compensa le spese.
il 4 febbraio 2025.
COMMENTO REDAZIONALE– Il contribuente presentava istanza di rimborso IMU, sostenendo di essere comproprietario dell’immobile oggetto di imposizione unitamente alla propria ex convivente more uxorio, alla quale lo stesso era stato assegnato dal Giudice, in qualità di genitore collocatario della figlia di entrambi, minore d’età.
Il Comune di Pontedera respingeva l’istanza di rimborso sul presupposto che, ai sensi dell’art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’esenzione IMU spetti solo per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il contribuente e la sua ex convivente non erano legati né da matrimonio, né da unione civile.
Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego del rimborso, ma il suo ricorso veniva respinto in primo grado. Proponeva quindi appello che, con la sentenza in commento, trova integrale accoglimento.
La statuizione si conforma all’indirizzo di legittimità secondo cui “ai fini dell’IMU i benefici previsti per la casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano anche per l’abitazione principale e le relative pertinenze della famiglia “di fatto” (conviventi more uxorio) in caso di separazione dei conviventi, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti” (Cass. civ., sez. V, sent., 30 aprile 2019 n. 11416, richiamata in motivazione).
Nel caso di specie, la sussistenza della convivenza non era stata oggetto di contestazione ed in ogni caso, essendosi verificata anteriormente all’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (che prescrive la dichiarazione anagrafica della convivenza), risultava dal certificato di famiglia storico, rilasciato dal Comune di Pontedera e depositato in atti, nonché dall’accertamento in sede giudiziale effettuato dal Giudice civile, nel provvedimento che disponeva l’assegnazione della casa familiare.
L’appello del contribuente viene pertanto accolto, con condanna del Comune di Pontedera a provvedere al richiesto rimborso IMU.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono invece compensate, essendosi il Comune impositore attenuto ad un’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 707, Legge 147/2013.