Cass. civ., Sez. V, 24 luglio 2024, n. 20555
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27165/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI P, rappresentato e difeso dall’avv. … elettivamente dom.to presso lo studio dell’avv. …, in …, giusta memoria di nomina di nuovo avvocato domiciliatario, in atti e, digitalmente, presso il suo indirizzo Pec: …; – ricorrente –
contro
… Srl, elettivamente domiciliata in … presso lo studio presso lo studio degli avvocati … e … che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; – controricorrente –
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 595/2018 depositata il 14/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO.
Udite le conclusioni del P.G. che, nel ribadire le conclusioni della requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
- La CTR della Lombardia, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisione di primo grado – che aveva respinto il ricorso della … – accoglieva il gravame della contribuente, annullando l’avviso di pagamento opposto, assumendo: – che l’atto opposto era privo di adeguata motivazione, in considerazione del fatto che con apposita denuncia del 3.10.2012, la società aveva individuato la superficie del magazzino ove si producono rifiuti da imballaggi terziari chiedendo l’esenzione dal tributo, in quanto smaltiti a proprie cure e spese a mezzo di ditta autorizzata; che a fronte di dette specifiche comunicazioni, il Comune senza espletare alcuna istruttoria, aveva adottato con formule stereotipate l’avviso di pagamento per la Tares dell’annualità 2013.
Ricorre per la cassazione della pronuncia della CTR, l’amministrazione comunale, articolando due motivi, illustrati con la memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza. La società ha replicato con controricorso.
Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo, il Comune di P denuncia l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; per avere la Regionale trascurato di esaminare che la Ceva non aveva fornito la prova per ottenere la detassazione delle aree di mq. 13.920 e che alcun riscontro era possibile da parte del Comune atteso che la società aveva cessato l’attività a far data dal 2.09.2013, né avrebbe considerato la motivazione dei primi giudici nella parte in cui si afferma che la società produce oltre che imballaggi terziari smaltiti in proprio anche altri rifiuti “apparendo poco credibile che i locali adibiti all’esercizio dell’attività non vengano mai puliti e non producano rifiuti cartacei, di cibo, bevande.”.
- Con la seconda doglianza si prospetta la violazione degli artt. 62, 63 e 70 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212; per avere i giudici territoriali escluso la tassazione delle aree, pur senza dimostrazione della produzione di rifiuti da imballaggi terziari. La censura si svolge poi attraverso la reiterazione delle difese in merito alla carenza probatoria circa la produzione di imballaggi terziari e la trascrizione delle argomentazioni di sentenze di merito emesse tra le medesime parti, nonché delle pronunce di questa Corte in materia di distribuzione dell’onere della prova. In particolare, l’amministrazione comunale assume che la comunicazione -denuncia era pervenuta dalla Mach 2 Libri – esercente attività di grande distribuzione di libri – la quale aveva poi ceduto il ramo d’azienda relativo alla distribuzione e logistica dei propri prodotti, conferendo mq 14.250 di superficie (magazzino, cortili, locali tecnici) alla società Ceva, la quale opera nel diverso settore della logistica integrata. Aggiunge che la comunicazione della Ceva del 3 ottobre 2012 (pagina 6 del ricorso) non risultava corredata da adeguata documentazione atta a dimostrare la produzione di imballaggi terziari nell’ampia area individuata dalla medesima società.
Infine, si obietta che, ai fini dell’adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, sia sufficiente il riferimento al periodo di imposta, e precisamente al saldo della Tares sino alla data di cessazione dell’attività, tant’è che la tassa era stata calcolata per il periodo di occupazione dei locali, vale a dire fino alla data del 2 settembre 2013.
- La prima censura è inammissibile investendo la disciplina della Tares e i presupposti della richiesta esenzione che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha accolto l’appello della società Ceva per la carenza di motivazione dell’atto impositivo opposto.
- La seconda doglianza va accolta per le ragioni che seguono, non senza aver prima disatteso l’eccezione di inammissibilità del motivi di ricorso avanzata dalla controricorrente, giacché, sul piano dell’autosufficienza, l’impugnazione in esame ha ricostruito i contenuti della vicenda controversa, tramite l’indicazione della pretesa impositiva, le ragioni dell’impugnazione proposte dalla contribuente avverso l’atto impositivo, i contenuti delle difese svolte dalle parti nei due gradi di giudizio e della sentenza impugnata, consentendo di comprendere compiutamente, attraverso la sola lettura del ricorso, l’oggetto del contendere, che non predicava la necessità di ritrascrivere l’atto impositivo, che aveva tassato i locali pacificamente occupati dalla società contribuente, ricavandosene il contenuto dalla sentenza di appello.
- Occorre premettere che la TARES e (stata) l’imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 (dal 10 gennaio 2014 è stata sostituita dalla TARI), ed è stata introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 22 dicembre 2011, n. 214 in sostanziale continuità con i preesistenti tributi (TARSU e TIA) dovuti da cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone la medesima natura, sicché ai fini qui considerati, valgono per tutti i tributi oggetto di causa i principi di seguito riportati. La disciplina, regolamentata dagli artt. 62 comma 3 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per la TARSU, e 14 legge 214/2011 cit. per la TARES – che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati – rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (cfr. in Cass. nn. 4564/2023; Cass. nn. 22131/2022, 26183 del 2019, 1963 e 11451/2018, Cass. n. 12979/2019, Cass. n. 22130/2017).
6.1. Questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di esaminare (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 31 luglio 2023. n. 23137; Cass. Sez. 5 7 luglio 2022, n. 21490 ed anche Cass., Sez. T., 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T., 30 marzo 2023, n. 9032) il complesso normativo della Tares, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU, ponendo in rilievo che nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra le tante: Cass., 5 Sez. 5″, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6 – 5, 19 giugno 2018, n. 16165; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 16996; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7952; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 5, 10 febbraio 2022, n. 4245) – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7952). Va, per vero, escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’ente impositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 5, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5,13 agosto 2020, n. 16996; Cass. 1 gennaio 2024, n. 2083, in motiv.). Inoltre, questa Corte ha statuito, con consolidato orientamento interpretativo, che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, – e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, – a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); – e si è, altresì, precisato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass. 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094); – nella fattispecie – come emerge dalla decisione impugnata – gli avvisi di accertamento recavano specifica indicazione della superficie occupata, della categoria di riferimento, della tariffa applicata e dell’importo unitario a metro quadro. Così che, alla stregua di una siffatta scansione dei presupposti impositivi, ne riusciva, per implicito (ma inequivocamente) escluso il riconoscimento della richiesta detassazione o della riduzione tariffaria della parte variabile (Cass. 19.01.2024. 2029; Cass. 10 novembre 2010, n. 22841).
Segue l’accoglimento del secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
– accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, all’udienza della sezione tributaria della Corte di cassazione, il 12 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2024.
MASSIMA: La tassazione dei rifiuti si riferisce alle superfici dei locali occupati o detenuti, ma esclude dalle superfici tassabili quelle in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, pericolosi o non assimilati, ai sensi della normativa vigente.