Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sez. XV, 07 ottobre 2024 n. 7425
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA
QUINDICESIMA SEZIONE
riunita in udienza il 18/05/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, – Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, – Giudice
ATTINELLI MAURIZIO, – Giudice
in data 18/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 1549/2020 depositato il 25/02/2020
proposto da
M.P.N. – (…) Difeso da Massimiliano La Delfa – (…), ed elettivamente domiciliato presso massimiliano.ladelfa@pec.odcec.ct.it
contro
Ag. entrate – Riscossione – Catania, elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 8899/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 9 e pubblicata il 21/10/2019
Atti impositivi:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2013
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2013
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: Omissis
Svolgimento del processo
Avverso la sentenza n. 8899.9.2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che dichiarava inammissibile, dovendosi riconoscere la regolarità della notifica della prodromica cartella, il ricorso presentato dalla Sig.ra N.M.P. contro l’Agente della riscossione per l’annullamento di intimazione di pagamento n. (…) relativa a cartella di pagamento n. (…) di cui ad iscrizione a ruolo tasse automobilistiche ed Irpef, Iva ed accessori derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione per gli anni d’imposta 2012-2013, proponeva appello, in data 24/02/2020, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza poiché il Giudice di Prime Cure ha ritenuto di fondare la propria decisione sui documenti prodotti tardivamente in primo grado ed ha inoltre dichiarato il ricorso inammissibile per tardività in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella; insiste sulla illegittimità della notifica via pec della cartella. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata. Deposita memoria in data 5/05/2023.
In data 10/03/2020, R.S. s.p.a., Agente della riscossione, deposita controdeduzioni chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L’impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La parte insiste nel sostenere l’inesistenza della notifica della cartella operata dall’Agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata sotto vari profili in quanto notificata copia informatica del documento cartaceo, in luogo del documento informatico, priva di alcuna firma digitale, etc. e, in particolare, poiché proviene da un indirizzo di posta che non risulta negli elenchi IPA previsti dalla legge.
Sulla fattispecie, la S.C., con la sentenza n. 18684/2023, in tema di notificazione a mezzo P. della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, ha precisato che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro I.P. non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Invero, la parte si sofferma ampiamente su tale eccezione evidenziando i pregiudizi e segnalando le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria inerenti ad atti provenienti da indirizzi simili e somiglianti a quelli dell’Amministrazione finanziaria e dell’Agente della Riscossione producendo, anche, vari documenti, con i quali, l’amministrazione ha dettato i comportamenti corretti in merito a ricezione di eventuali false mail e pec contenenti virus.
La difesa del contribuente rileva che lo stesso, avendo ricevuto una pec con la cartella da un indirizzo non conosciuto e non contenuto negli elenchi IPA, ha scaricato il file e, verificando che non era neanche firmato, non avendo dunque alcun elemento che garantisse la provenienza e che effettivamente non si trattasse di un virus, ha applicato esattamente ciò che era stato consigliato da Equitalia, dunque, non ha correttamente tenuto conto della mail e quindi non ha impugnato la cartella in maniera tempestiva e non ha potuto contestarla nel merito in quanto non vi era nessun elemento che la distinguesse dalla notifica proveniente da un indirizzo non dell’Amministrazione, e potenzialmente inviato da chiunque, il cui file contenuto non era firmato, quindi sulla cui integrità, provenienza, autenticità e proprietà, nulla era dato sapere con certezza. In conclusione, chiede l’annullamento dell’atto impugnato in quanto ricevuto da un indirizzo sconosciuto e non indicato negli elenchi IPA, come previsto dalla legge e ribadito dalla Cassazione, il cui file contenuto non è firmato, quindi sul quale non è possibile conoscerne l’autore.
Peraltro, parte resistente non contesta, sostanzialmente, in questo grado, tale punto.
Si osserva, altresì, che, se da un lato il sistema di notifica della cartella esattoriale a mezzo p.e.c. risulta espressamente previsto dall’art. 26 D.P.R. n. 603 del 1972, dall’altro lato resta fermo l’onere per l’agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell’opponente relative alla notifica a mezzo p.e.c. delle cartelle di pagamento, di dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di “documento informatico”, documentando la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via p.e.c. nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto.
Un messaggio p.e.c. quando non contiene l’originale di un atto, ma una mera copia informatica priva di alcuna attestazione di conformità all’originale apposta da un pubblico ufficiale, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale.
I files “.pdf”, in mancanza di una attestazione di conformità agli originali rappresentano una mera “copia meccanica” e non già un “documento informatico” con la conseguenza che non possono essere un valido presupposto per una corretta notificazione e, di conseguenza, ciò rende illegittima l’intera cartella impugnata allegata alla pec, appunto in tale formato per inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità né risulta sufficientemente provata l’esistenza della firma digitale sul file inviato via pec, requisito che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata con compensazione, tenuto conto delle incertezze sulla fattispecie e la particolarità del caso trattato, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 15^, in accoglimento dell’appello della contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario.
Spese compensate.
il 18 maggio 2023.
COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento dell’appello del contribuente, la sentenza in commento annulla l’intimazione di pagamento impugnata a causa dell’invalida notificazione della cartella di pagamento prodromica, avvenuta a mezzo pec mediante allegazione della cartella in formato .pdf, privo di qualsiasi sottoscrizione digitale o attestazione di conformità all’originale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia motiva il proprio convincimento sull’assunto che i files .pdf, in mancanza di un’attestazione di conformità agli originali, rappresenterebbero una mera “copia meccanica”, e non già un “documento informatico”, con conseguente radicale inesistenza della notificazione che li contenga, insuscettibile di qualsiasi sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
La pronuncia in commento si pone in contrasto con l’oggi prevalente indirizzo di legittimità, secondo cui la notifica a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, allegando al messaggio pec sia un documento che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia una copia per immagine su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), ossia, appunto, un file in formato .pdf (portable document format), con l’ulteriore precisazione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’Agente della riscossione tramite pec, venga poi firmata con sottoscrizione digitale (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. V, ord., 27 novembre 2019 n. 30948 e Cass. civ., sez. III, ord., 18 ottobre 2023 n. 28852).