COMMENTO REDAZIONALE–Con l’art. 6, comma 2, lettera b), numero 1) D.L. 08 agosto 2025 n. 117, convertito con modificazioni in Legge 03 ottobre 2025 n. 148, è stata prorogata dal 31 ottobre 2025 al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore dell’art. 27, comma 1, lettera a), n. 2, D.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che ha introdotto l’art. 15-bis c.p.c. sul riparto di competenze tra Tribunale e Giudice di Pace in materia di esecuzione forzata.
Mentre ad oggi quest’ultima è riservata in via esclusiva al Tribunale, con l’entrata in vigore dell’art. 15-bis c.p.c. essa verrà ripartita tra tali due organi giudiziari, nel senso che il Giudice di Pace diverrà competente per l’espropriazione forzata su beni mobili, mentre il Tribunale conserverà la competenza esclusiva in materia di espropriazione di crediti e beni immobili, oltre che sulle esecuzioni in forma specifica (i.e.: esecuzioni forzate per consegna di beni mobili, rilascio di beni immobili ed esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare). Il Tribunale manterrà altresì la competenza sulle cd. espropriazioni “miste”, ossia aventi ad oggetto beni sia immobili che mobili.