COMMENTO – Con decreto del Vice-ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, Serie Generale n. 275, sono state emanate nuove regole in materia di udienza a distanza nell’ambito del processo tributario, destinate ad applicarsi alle udienze dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, le cui comunicazioni ai sensi dell’art. 34-bis D.lgs. 546/1992 e dell’art. 83 del Testo unico allegato al D.lgs. 175/2024 sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.

La principale novità è costituita dall’applicazione della piattaforma Microsoft Teams, in luogo della piattaforma fino ad oggi utilizzata Skype for Business (art. 2).

La partecipazione all’udienza a distanza mediante collegamento audio-visivo da remoto avviene con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Il link per il collegamento, inviato dall’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria almeno tre giorni prima dell’udienza, è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.

I magistrati, i giudici tributari ed i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione “rafforzata”, in quanto basata sull’utilizzo di almeno due fattori di autenticazione.

Viene rafforzato il divieto di qualsiasi forma di registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali e delle Camere di consiglio da remoto tenute dai magistrati e dai giudici tributari per la decisione delle controversie.

Sono inoltre vietati l’utilizzo della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse durante le udienze e le camere di consiglio.

E’ infine vietato il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza.

All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che, nelle liti di valore fino a tremila euro, agiscono in proprio, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto, né ascoltato da soggetti che non siano ammessi a partecipare alla predetta udienza o camera di consiglio e devono inoltre impegnarsi a non effettuare registrazioni di alcun tipo.

Al termine dell’udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video e tali dichiarazioni sono riportate nel processo verbale dal segretario.

In caso di mancato funzionamento dell’applicativo da remoto, il Presidente del collegio o il giudice monocratico sospende l’udienza e, qualora non sia possibile il ripristino del collegamento, rinvia la stessa, disponendo che del rinvio venga data comunicazione alle parti (art. 3).

Vengono dettate anche disposizioni in materia di redazione del processo verbale di udienza (art. 4), che di regola deve consistere in un documento digitale sottoscritto digitalmente dal Presidente del collegio o dal giudice monocratico e dal segretario; solo in caso di indisponibilità del S.I.Gi.T., è ammessa la redazione del verbale in formato analogico, fermo restando il successivo obbligo per il segretario di sezione di crearne una copia informatica, di cui attesta la conformità all’originale apponendo la propria firma elettronica qualificata o digitale.

Il processo verbale in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico sono inseriti nel fascicolo informatico in forma integrale.

L’entrata in vigore della nuova normativa determina la contestuale abrogazione del decreto del Direttore generale delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, che fino ad oggi ha regolato lo svolgimento delle udienze a distanza nell’ambito del processo tributario.

Restano tuttavia ferme le precedenti modalità di svolgimento delle udienze a distanza, le cui comunicazioni sono state inviate fino al 30 novembre 2025, con riferimento alle udienze da svolgersi fino al 31 dicembre 2025 (art. 6).

Avv. Cecilia Domenichini

Cultore della materia di Diritto processuale telematico tributario

Unicusano-Roma