Cass. civ., sez. V, ord., 21 novembre 2025 n. 30726
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – Relatore
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13653/2024 R.G. proposto da
Srl rappresentata e difesa dall’avvocato I.G. -ricorrente-
Contro
E. I. Srl rappresentata e difesa dall’avvocato C.R. -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 6839/2023 depositata il 29/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO.
Svolgimento del processo
- La società indicata in epigrafe impugnava l’avviso di accertamento n. 266 dell’11/12/2020 con il quale La T. E. I. Srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione TA.RI del Comune di Guidonia-Montecelio richiedeva la somma di Euro 6.040,00 per l’omesso versamento della TA.RI. per l’anno 2018, calcolata su una superficie di mq 739, categoria negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli per l’immobile sito in G, via dell’Albuccione, 45, identificato in catasto al Foglio LEF/16 n. 399 e 40, sul rilievo dell’errata attribuzione della categoria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.
Sull’appello della contribuente, con la sentenza n. 6839/2023, in rubrica indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’impugnazione, riconoscendo l’applicazione della TARI all’immobile accertato solo per la parte fissa e rigettava l’appello incidentale della concessionaria.
La contribuente propone ricorso avverso detta pronuncia, svolgendo un unico motivo.
Replica con controricorso la concessionaria.
Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito “nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod. proc. civ.
Le parti hanno depositato memoria congiunta in prossimità dell’udienza. Successivamente anche la concessionaria ha depositato memoria difensiva chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo si deduce “errata attribuzione della categoria soggetta all’imposta, violazione e falsa applicazione del regolamento comunale sulla disciplina della tassa sui rifiuti e correlativa tabella annessa – motivazione carente e contraddittoria – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3 ,4 e 5)”, per essere la motivazione della sentenza impugnata carente e contraddittoria, avendo il giudice di seconde cure stabilito che quella applicata dall’Ente sia la categoria tariffaria maggiormente simile alle attività praticate dalla ricorrente, trascurando di indicare i parametri di riferimento posti a base della decisione impugnata.
La motivazione risulterebbe anche contraddittoria poiché, riconoscendo la sola debenza della Tassa per la sola parte fissa di fatto, ammette la produzione di rifiuti speciali che non vengono prodotti nei negozi ai quali è stato assimilato il capannone laboratorio della ricorrente.
Si deduce che la Società T. E. I. Srl ha attribuito la categoria negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, cappelli, ombrelli e antiquariato) completamente errata e del tutto inconferente rispetto all’attività della contribuente che produce imballaggi in legno, nello specifico pallets e dunque tipologia diversa da quella applicata dalla Concessionaria.
- Depositata proposta di definizione accelerata, la contribuente presentava istanza di decisione in data 2 dicembre 2024, che attivava la procedura di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte.
- In data 25 febbraio 2025, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto con riferimento al contenzioso in essere riguardante l’avviso di accertamento TARI n. 266 – anno 2018 – iscritto al n. di R.G. 13653/2024, le parti hanno raggiunto l’accordo per la definizione del contenzioso.
4.La sopravvenuta transazione della lite tra la concessionaria e la società debitore, comporta che il giudice in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite. La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse delle stesse alla decisione di merito (al riguardo Cass. n. 6667/2024, in motiv.; Cass. del 18.7.2008 n. 19991; Cass. n. 271/2006; Cass. n.909/2006; Cass. n. 11962/2005).
- Nella fattispecie sub iudice, l’istanza proviene sia dalla società ricorrente che dall’ente concessionario che hanno concluso nel medesimo senso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- L’intervenuta transazione della lite determina la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso.
- Sussistono i presupposti, tenuto contro del contenuto della transazione della lite e delle richieste delle parti per compensare le spese di lite.
- Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5°, 17 giugno2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2025.
COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento conferma il principio secondo cui la sopravvenuta transazione della lite tra la Concessionaria e la società debitrice fa sì che il giudice, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite.
La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti, può infatti essere dichiarata solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse delle stesse alla decisione di merito.
Nel caso di specie, sussistendo tale situazione, la Suprema Corte dichiara l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese.
Stante la natura della pronuncia (di estinzione del giudizio, e non già di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso), viene escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.