Cass. civ., sez. V, ord., 05 novembre 2025 n. 29316
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
composta dai seguenti magistrati
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Relatore
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. LIBERATI Alesso – Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32874/2018 del ruolo generale, proposto
DA
Srl (codice fiscale (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, D. P., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. B. D.S. (codice fiscale (OMISSIS)). – RICORRENTE –
CONTRO
il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – R.T.I. EQUITALIA SUD Spa ora AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale (Omissis)), GE.SE.T. Spa (codice fiscale (Omissis)) – OTTOGAS Srl (codice fiscale (Omissis)), quale concessionario del servizio di gestione e riscossione della TARSU/TIA per Napoli e Provincia, in persona del responsabile della gestione, dr. F. C., legale rappresentante della mandataria Equitalia Servizi di Riscossione Spa già Equitalia Sud Spa, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. M.V. D.F. (codice fiscale (OMISSIS)).
NONCHÉ
il COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (codice fiscale (Omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, dr. A.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso per cassazione notificato e di decreto sindacale n. 27031 del 7 dicembre 2018, dall’avv. B. P. (codice fiscale (OMISSIS)) – CONTRORICORRENTI –
per la cassazione della sentenza n. 3638/19/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18 aprile 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia.
Svolgimento del processo
- Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui Equitalia Sud. Spa accertava, per gli anni di imposta 2010/2011/2012, nell’interesse del Comune di Mugnano di Napoli, l’infedele dichiarazione ai fini Tarsu presentata dalla suindicata società, liquidando la somma complessiva di 35.884,00 Euro per la maggiore superfice dello stabilimento ritenuta tassabile (pari a 926 mq) rispetto a quella asseritamente dichiarata di 142 mq.
- La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Mugnano di Napoli avverso la sentenza n. 16938/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (che aveva annullato l’atto impugnato, considerando, sulla base della perizia giurata prodotta dalla contribuente, che sull’area tassata di 926 mq si producessero rifiuti speciali non pericolosi smaltiti dalla ricorrente), assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che
– “La decisione del giudice di prime cure appare (…) fondata su un argomento portato nelle conclusioni della perizia che però risultano sorprendentemente contradditorie rispetto all’articolato contenuto della stessa”;
– “Nelle conclusioni della perizia giurata (…) l’esperto giunge a dichiarare “che non esistono nell’impianto PIROFER aree di produzione rifiuti intesi come rifiuti di lavorazione poiché l’intero impianto è destinato proprio al recupero dei rifiuti”;
– “Analizzando le varie fasi del ciclo produttivo si evince come ogni operazione risulti finalizzata alla commercializzazione di tali materiali, che si ripete, non vengono dunque “formati” all’interno dello stabilimento, come richiesto dalla norma eccezionale sopra riportata per l’esclusione della tassazione”;
– A pagina 6 dell’elaborato, in sede di conclusioni, l’esperto dichiara come i rifiuti a seguito del trattamento e del loro stoccaggio all’interno dell’area, vengano “affidati dalla stessa PIROFER ad impianti terzi per le successive lavorazioni di recupero e/o smaltimento”, con ciò confermando come tali rifiuti non vengano smaltiti direttamente dalla ditta ma commercializzati nei confronti di altri soggetti che ne trarranno, a loro volta, la massima utilità che la tecnica consenta”;
– Ne consegue come tali rifiuti nel caso di specie non costituiscano per la PIROFER Srl un onere, bensì un(‘) occasione di legittimo guadagno in quanto il loro trattamento rientra nel suo fine imprenditoriale” (così nella sentenza impugnata).
Tutto ciò per concludere che “Non vi sono ragioni per escludere la tassazione dell’intera area adibita a stabilimento secondo il principio generale, con la conseguente efficacia dell’avviso di accertamento impugnato, risultandone del tutto congrua e completa la motivazione fondata anche su attività di sopralluogo che videro la partecipazione diretta del contribuente nel pieno contraddittorio con il medesimo” (così nella sentenza impugnata).
- La PIROFER Srl proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 novembre 2018, formulando quattro motivi di impugnazione.
- Il citato Raggruppamento temporaneo di imprese (da ora solo R.T.I.) ed il Comune di Mugnano di Napoli resistevano con difese di eguale tenore con controricorsi rispettivamente notificati in data 10 e 14 dicembre 2018.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53 e 57 D.Lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sotto il duplice profilo dell’omessa pronuncia sull’eccezione di novità del motivo di appello proposto dal Comune (non costituito in primo grado) in ordine alla mancata denuncia da parte della contribuente delle aree da detassare ai sensi dell’art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993, nonché sotto l’aspetto dell’ultrapetizione della pronuncia, avendo la Commissione deciso di tassare le aree di produzione e lavoro sulle quali lo stesso Comune riconosceva la produzione di rifiuti speciali e non anche la sola superfice di 926 mq (relativa ad uffici, servizi, magazzini ed aree di stoccaggio) oggetto di accertamento perché ritenute dall’ente non produttive di rifiuti speciali.
1.1. Il motivo non ha fondamento.
Sotto il primo profilo (omessa pronuncia sull’eccepita novità del motivo di appello), infatti, la censura non si avvede che le ragioni della decisione impugnata non si sono basate sull’omessa denuncia delle superfici non tassabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 3, e 66 D.Lgs. n. 507/1993, ma sul rilievo della mancata dimostrazione da parte della contribuente della formazione di rifiuti speciali sull’area tassata, tenuto conto della ravvisata incongruenza della relazione tecnica di parte.
Per tale via, il motivo di doglianza non assume alcuna pertinenza rispetto alla ratio decisoria e la dedotta omissione si rivela – a tutto voler concedere – del tutto irrilevante nell’economia e nella logica del giudizio.
Sotto l’altro aspetto (l’eccepita ultrapetizione), la doglianza si palesa priva di pregio, sol considerando che con l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune la Commissione ha riformato la sentenza impugnata che aveva annullato l’avviso, così ripristinandone la sua efficacia, non incidendo quindi sui contenuti dell’originaria pretesa fiscale e non attribuendo pertanto alcun bene della vita ulteriore rispetto al credito vantato dall’ente impositore.
- Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993 e 1 D.Lgs. n. 156/2006, nonché, in relazione al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la violazione falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
2.1. Anche tale motivo non può ricevere seguito.
Le dedotte violazioni dell’art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/2006 e dell’art. 1 D.Lgs. n. 159/2006 muovono dall’assunto secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato che anche l’ente impositore ed il R.T.I. avevano riconosciuto che la PIROFER produce rifiuti speciali che provvede a smaltire, limitando la contestazione alle aree destinate allo stoccaggio, fornendo, invece, “una distorta, superficiale, illogica e contradditoria interpretazione della relazione tecnica prodotta (…)” (v. pagina n. 16 del ricorso), omettendo di esaminare gli altri documenti prodotti dalla contribuente e, segnatamente, le determinazioni amministrative con cui aveva dimostrato lo svolgimento dell’attività di messa a riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, vale dire di rifiuti speciali autosmaltiti (come provato dai contratti di prelievo e smaltimento degli stessi, dalle fatture e dai formulari di identificazione dei rifiuti, cd. FIR), laddove il Comune non aveva dimostrato l’assimilazione di detti rifiuti agli urbani.
In tale direzione, la ricorrente ha sottolineato che l’attività di messa a riserva dei rifiuti, cioè a dire la selezione degli stessi per tipologia e la loro sistemazione volumetrica per essere avviati ad altri impianti che completano la fase di recupero, costituisce un segmento del processo di lavorazione del rifiuto, che resta tale, non essendo ancora sottoposto a recupero, per cui ciò che la società affidava a terzi per tale finalità costituiva ancora materiale da considerare rifiuto.
2.1.a. Tanto ricapitolato, va osservato che l’illustrato apparato argomentativo ipotizza una violazione di legge (degli artt. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/2006 e dell’art. 1 D.Lgs. n. 159/2006), disvelando, in realtà, il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale compiuto dal Giudice regionale.
Non solo. La censura non coglie le ragioni essenziali della decisione e dimentica il contenuto specifico della contestazione mossa con l’avviso impugnato.
2.1.b. La stessa contribuente ha segnalato nel suo ricorso che con il citato atto era stata contestata l’infedele dichiarazione per non aver la ricorrente considerato tassabile la superfice di 926 mq. relativa, oltre ad uffici e servizi, a magazzini ed aree di stoccaggio nella quale – a dire del Comune – non si formano rifiuti speciali, riconoscendo invece – l’ente territoriale – la formazione di tali rifiuti smaltiti dalla ricorrente nelle aree di produzione e lavoro.
In tale contesto, la valutazione del Giudice regionale si è soffermata sull’incongruenza rilevata nella perizia di parte laddove ha ritenuto non tassabile (perché produttiva di rifiuti speciali autosmaltiti) la maggiore superfice di 926 mq, rispetto a quella dichiarata di 142 mq, benché avesse accertato “(…) che non esistono nell’impianto PIROFER aree di produzione di rifiuti intesi come rifiuti di lavorazione poiché l’intero impianto è destinato proprio alla produzione dei rifiuti”, con ciclo produttivo finalizzato “(…) alla commercializzazione di tali materiali, che si ripete, non vengono “formati” all’interno dello stabilimento, come richiesto dalla norma eccezionale sopra riportata per l’esclusione dalla tassazione” (così nella sentenza impugnata), con ciò ritenendo applicabile – il Giudice regionale – la regola generale di cui all’art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 della tassazione dell’area detenuta.
Ciò in coerenza con i contenuti dell’accertamento che – come sottolineato dal Comune – aveva considerato l’area di 926 mq adibita ad uffici, servizi, magazzino e stoccaggio come superfice produttiva di rifiuti “(…) generati dalla presenza dell’uomo (…)” (v. pagina n. 11 del controricorso).
Sotto tale profilo, la parte di doglianza in rassegna, mirata alla considerazione dell’attività di messa a riserva dei rifiuti coinvolge la Corte in un inammissibile riesame di natura fattuale delle risultanze probatorie, per giunta contro la valutazione (di merito) operata dalla Commissione regionale, secondo la quale la società non aveva dimostrato la formazione di rifiuti speciali sull’area tassata – lo si ripete – di 926 mq, adibita ad uffici, servizi magazzini e stoccaggio.
Tutto ciò, in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui
– il carattere “universale” della TARSU comporta che ad imposizione sono sottoposti tutti i locali siti nel territorio dell’ente comunale impositore. L’art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, non riguarda tipologie di locali, bensì “parti di superfici”, per cui ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, cioè, è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani. Nondimeno, qualora al suo interno si svolgano attività che generano rifiuti speciali non assimilati, le superfici interessate da tale attività sono escluse dal computo della complessiva superficie tassabile (cfr., ex multis, Cass. n. 3828/2023);
– in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. n.11351/2012; Cass. n. 22130/2017; Cass. n. 4961/2018, Cass. n. 10634/2019; Cass. n. 12979/2019; Cass. n. 7548/2021; Cass. n. 3228/2023; Cass. n. 4564/2023; Cass. n. 9032/2023);
– con riguardo alle superfici del magazzino, si può invero attendibilmente ipotizzare che in parte di esse vengano stoccati i residui di lavorazione, che tuttavia non costituiscono rifiuti speciali, ma scarti, avanzi di produzione destinati alla vendita e quindi non eliminati dal mercato e ciò non consente di ipotizzare che l’esenzione pretesa possa estendersi all’intera superficie di dette aree, con la conseguenza che spetta alla contribuente precisare quale parte delle stesse sia destinata – di regola – alla formazione dei rifiuti speciali (cfr., sul principio, Cass. n. 4564/2023);
– per quanto riguarda, nello specifico, i prodotti ferrosi, questa Corte ha poi precisato che “i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani”. Ed ancora, l’esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.)” (così Cass. n. 3828/2023, che richiama Cass. n. 26725/2016; Cass. n. 26637/2017 e Cass. n. 12287/2018);
La suddetta dimostrazione è stata ritenuta mancare, il che conduce ad una pronuncia di infondatezza della pretesa della contribuente volta ad ottenere l’esclusione dal tributo per le superfici tassate, destinate ad uffici, servizi, magazzino ed area di stoccaggio.
2.1.c. Anche la seconda parte del motivo è priva di pregio.
Con essa si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il Comune non avrebbe fornito prova della maggiore superfice tassata di 926 mq, giacché le risultanze del sopralluogo nell’impianto sarebbero state documentate solo con la scheda di rilevazione del 3 luglio 2013, la quale, oltre a non essere richiamata, né allegata all’avviso, non offrirebbe dati da cui ricavare la maggiore superfice tassata, emergendo da essa la minore misura di 59,03 mq circa (relative ad ufficio, bagno, deposito punto di ristoro, cabina bilico e bagno), mentre per le altre aree il riferimento è stato operato ad una planimetria, mai stata prodotta in giudizio, né richiamata nell’avviso.
Sotto altro versante, l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver omesso di valutare i documenti prodotti dalla ricorrente, vale a dire la planimetria e la relazione tecnica di parte da cui emergeva una distribuzione delle aree dell’impianto, non oggetto di contestazione, che conduceva ad un misura di 209 mq, di poco superiore a quella dichiarata di 202 mq, comunque assai inferiore a quella determinata dall’ente comunale.
2.1.d. Le dedotte violazioni non sussistono.
Anche in tal caso, va premesso, sul piano dei principi, che la Corte ha più volte precisato che la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche quando il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e nello stesso senso Cass. n. 1229/2019 cit. ed anche Cass. n. 2242/2022, che richiama Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021).
Ora, con riferimento alla contestata violazione dell’art. 2697 c.c., la Commissione regionale non ha rovesciato il criterio di riparto dell’onere probatorio, addossando alla contribuente il compito di dimostrare la misura della superfice tassabile, ma ha, piuttosto, ritenuto che quella accertata dall’ufficio, anche tramite il sopralluogo svolto nel contraddittorio con la ricorrente, avesse fornito compiuta prova dell’entità della superfice tassata.
Non sussiste, quindi, la contestata violazione.
2.1.e. Con riferimento, poi, alla previsione di cui all’art. 115 c.p.c., sotto il denunciato profilo della non contestazione dei contenuti dei documenti prodotti (planimetria e relazione tecnici di parte), va ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio di non contestazione non implica a carico dell’amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale” (così, tra le tante, Cass. n. 16984/2023)
Il principio di non contestazione, difatti, trova nel processo tributario un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento non è l’atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 D.Lgs. n. 546/1992, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione pubblica resistente e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre “le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”, indicando “le prove di cui intende valersi” e proponendo “altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”, non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente.
Ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo (tra le tante Cass. n. 2196/2015; Cass. n. 12287/2018; Cass. n. 19806/2019; Cass. n. 22015/2020; Cass. n. 17698/2021; Cass. n. 36028/2022; Cass. n. 37844/2022)” (così Cass. n. 5429/2023).
2.1.f. Quanto, infine, al contestato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (con riguardo sempre alla planimetria e relazione tecnica di parte) ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., va osservato che il motivo è inammissibile, giacché la perizia di parte non è un fatto (storico-materiale) nel senso considerato da tale disposizione, ma partecipa della natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (cfr., tra le tante, Cass. n. 33503/2018 e la varia giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass. 22965/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), per cui, sotto tale profilo, il suindicato canone censorio non risulta appropriato (cfr., tra le tante, Cass. n. 9029/2015¸ Cass. n. 8621/2018; Cass. n. 29961/2018; Cass. n. 20358/2019; Cass. n. 6554/2020; Cass. n. 17882/2021; Cass. n. 1049/2022; Cass., Sez. n. 5177/2022).
Del pari, la planimetria di parte, quale elemento istruttorio, non costituisce – nella concretezza della fattispecie in rassegna – un “fatto”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma num. 5, c.p.c., quando il “fatto” da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr., tra le tante, Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass. n. 18318/2023; Cass. n. 13555/2023; cfr. Cass. n. 17005/2024).
Ciò che è accaduto nella specie, avendo il Giudice regionale, implicitamente, considerato maggiormente attendibile la misura verificata dall’ente.
Non va poi taciuto sul punto di considerare che la rappresentazione fornita dalla ricorrente circa la diversa superfice si basa di uno schema di distribuzione delle aree dell’impianto non scevra da un’ineliminabile attività valutativa nell’operazione di classificazione delle varie aree.
Ciò contrasta con l’oggettiva evidenza del fatto storico considerato dall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., per cui non può dirsi che il motivo abbia enucleato la rappresentazione di “fatti” (desunti dai predetti documenti, ma) trascurati dal giudice di merito, cosicché la censura finisce col risolversi nella petizione di una mera revisione delle risultanze istruttorie, che è preclusa al giudice di legittimità (cfr. sul principio, Cass. n. 25489/2022).
- Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per avere la Commissione erroneamente ritenuto congrua e completa la motivazione, in quanto fondata sul sopralluogo partecipato dalla contribuente, laddove nell’atto impugnato non vi era alcun riferimento a detta evidenza, né la stessa era stata allegata all’avviso, considerando sul punto che nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza del sopralluogo effettuato in contraddittorio con la contribuente, giacché “(…) esso si è esaurito con la semplice misurazione delle superfici”, laddove la motivazione dell’avviso per rispettare i requisiti dell’art. 7 D.Lgs. n. 212/2000 avrebbe dovuto indicare i fatti e le ragioni della pretesa, la maggiore area tassata, la loro destinazione, nonché le misure ed il processo di elaborazione dei dati.
3.1. Anche tale motivo va dichiarato inammissibile, questa volta per difetto di autosufficienza, avendo la difesa della contribuente riprodotto solo uno stralcio dell’avviso, in cui, peraltro, sono state richiamate le “rilevazioni sul territorio” (v. pagina n. 22 del ricorso), con ciò alludendo al sopralluogo partecipato (come tale non bisognevole di allegazione), senza illustrare la parte relativa alle “somme riportate nel prospetto contabile degli importi dovuti” (v. pagina n. 22 del ricorso) e quindi il contenuto rilevante dell’avviso nei dati contestati.
Va allora ribadito il consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente, o quantomeno riassuma o illustri i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo, occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo e/o illustrandone nel ricorso (così, tra le tante, Cass. n. 18387/2023; Cass. n. 17840/2023; Cass. n. 37170/2022; Cass. 8156/2022; Cass. n. 14905/2022 ed ancora Cass. n. 12481/2022; ancora, più recentemente, Cass. n. 2456/2024; Cass. n. 16096/2024; in tema di cartella relativa a contributo consortili, sinteticamente, Cass. n. 11178/2025; Cass. n. 20474/2025).
- Con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di nullità dell’avviso per errore di calcolo, che si assume essere riproposta a pagina n. 12 delle controdeduzioni in appello, avendo la contribuente versato la tassa per la superfice di mq 202 e non per quella minore di 142 mq considerata nell’atto, con conseguente riformulazione del quantum dovuto.
4.1. Il motivo è fondato.
Sostiene sul punto la difesa del Comune che “correttamente la CTR si è limitata a pronunciarsi unicamente sui motivi proposti dall’appellante dal momento che le censure non esaminate dalla CTP in primo grado non sono state riproposte in maniera rituale dell’appellato; le stesse infatti dovevano essere ripresentate con appello incidentale” (v. pagina n. 11 del controricorso), giacché l’articolo 56 D.Lgs. n. 5646/1992, nel prevedere che le questioni le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello in sede di appello si intendono rinunciate, come prevede il corrispondente art. 346 c.p.c., fa riferimento all’appellato e non all’appellante principale o incidentale.
4.2. Senonché, la difesa del Comune dimentica di considerare di aver proposto esso stesso appello, mentre la società figurava come appellata e, come tale, aveva solo l’onere – qui non contestato – di riproporre la domanda subordinata, non anche di avanzare appello incidentale (cfr., sul principio, Cass. n. 29368/2017).
In tali termini, non essendovi stata sul punto pronuncia da parte del Giudice regionale, ricorre la contestata omissione, per cui il motivo va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania – in diversa composizione – per l’esame della domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2025
COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento affronta la tematica del rapporto tra il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c., richiamato nel rito tributario dal generale rinvio alle norme del Codice di procedura civile, contenuto all’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992) e la particolare struttura del processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale.
Viene anche in questa sede ribadito il principio secondo cui, nel rito tributario, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente con il ricorso introduttivo, tale principio non comporta, a carico dell’Amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nel quale i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto ritenuto dal contribuente in sede giudiziale (in senso conforme si veda anche Cass. civ., sez. V, 14 giugno 2023 n. 16984).
Il principio di non contestazione trova infatti nel processo tributario un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento non sia l’atto introduttivo del processo, ma piuttosto l’oggetto (immediato), sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili di esso che siano stati contestati con il ricorso.
Ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dall’art. 23 D.lg. 546/1992, per quanto interpretato in coerenza con il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non può “spingersi” fino al punto di ritenere esistente, in capo all’Amministrazione finanziaria, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo.