Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. XXI, sent.,  10 febbraio 2025 n. 432


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

VENTUNESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

TARGETTI RICCARDO, – Presidente

ATANASIO RICCARDO, – Relatore

DOCCIMI ALESSANDRO, – Giudice

in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 714/2024 depositato il 07/03/2024

proposto da

Comune (…)          elettivamente domiciliato presso (…)

contro

(…)  Difeso da  (…) ed elettivamente domiciliato presso (…)

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 4494/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 13/12/2023

Atti impositivi:

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2019

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il 31/01/2025

Richieste delle parti:

Appellante: Nel merito: disporre la riforma della sentenza CGT di primo grado – Milano, sez. I, n. 4494/2023, depositata in data 13.12.2023, notificata il 15.12.2023, non potendosi ritenere soddisfatti i requisiti di legge al fine di beneficiare dell’agevolazione IMU.

Condannare la Controparte alle spese di giudizio.

Appellato: rigettare il gravame avversario siccome infondato sia in fatto che in diritto e per l’effetto confermare integralmente la sentenza 4494/23resa il 13.12.23 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Milano sezione I;

condannare il Comune di Milano alla refusione delle spese processuali

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7.3.24 il Comune di Milano ha proposto appello avverso la sentenza n. 4494 /23, depositata in data 13.12.23, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano la quale aveva accolto il ricorso del contribuente V.M. compensando tra le parti le spese di lite.

V.M. aveva impugnato quattro avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Milano relativi agli anni di imposta 2017 2018, 2019 e il 2020.

Deduceva di aver acquistato un immobile in M. ove aveva trasferito la propria residenza, dimorandovi abitualmente; ed aveva acquistato anche l’autorimessa in Milano che è pertinenza dell’abitazione principale.

Affermava pertanto di avere diritto all’esenzione dal pagamento IMU.

Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, aveva contestato che quell’abitazione fosse da qualificarsi come dimora abituale, tenuto conto degli accertamenti esperiti che evidenziavano come parte ricorrente avesse minimi consumi elettrici e non avesse attivato alcuna utenza del gas.

Il primo giudice ha accolto il ricorso del contribuente in quanto questi ha certamente trasferito la propria residenza presso l’abitazione acquistata; quanto poi ad averla utilizzata quale dimora abituale, evidenzia che destano certamente sospetto i minimi consumi elettrici e la mancata attivazione dell’utenza del gas; tuttavia, osserva che i consumi elettrici, seppure minimi, erano però spalmati nel corso di tutta la giornata.

Il Comune avrebbe dovuto farsi carico di accertare poi se fosse presente nel l’appartamento un impianto di riscaldamento condominiale che potrebbe giustificare l’assenza di utenza del gas; in ogni caso, gli scarsi consumi elettrici potrebbero trovare giustificazione in altri motivi (come la permanenza in casa dei genitori che abitano nello stesso condominio o semplici comportamenti parsimoniosi).

Il Comune di Milano con il proprio atto di appello lamenta che i consumi denunciati nel corso dei quattro anni, oggetto di accertamento, erano davvero minimi, vale a dire: per l’anno: 2017: 44 kwh; per l’anno 2018: 57 kwh ; per l’anno 2019: 45 kwh ; per l’anno 2020: 28 kwh.

Il Comune di Milano sottolinea poi che la normativa Imu è parzialmente diversa da quella ICI e, (…) conseguentemente, anche la giurisprudenza che su questa si è formata, sottolinea come il contribuente avrebbe dovuto farsi carico della coesistenza dei due requisiti della residenza e della dimora abituale dovendosi escludere quest’ultima proprio in considerazione degli scarsi o nulli consumi di acqua luce e gas che sono tipici di una seconda casa.

Il Comune sottolinea poi che erroneamente il Giudice di prime cure ha posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare l’insussistenza di uno dei due requisiti dovendo invece essere onerato il contribuente della prova del diritto all’esenzione.

Si è costituito il (…) deducendo di abitare l’appartamento dal novembre 2011, abitualmente, avendo ivi trasferito la propria residenza.

Gli scarsi consumi elettrici si giustificano con la sua attività lavorativa che svolge in giro nelle Regioni dell’Italia settentrionale e centrale, espletando attività di ricerca, ispezione e compravendita di autoveicoli; sicché la sua presenza in casa è limitata sostanzialmente alle giornate del sabato e della domenica.

Non avrebbe poi sottoscritto alcun contratto di somministrazione di gas in quanto il fabbricato condominiale è privo di impianto comune di distribuzione del gas; l’acqua calda sanitaria ed il riscaldamento sono assicurati dall’impianto comune del fabbricato condominiale che assicura la distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento, mentre, per la cottura degli alimenti, utilizza piani di cottura ad induzione.

Pertanto, ha concluso per la conferma della sentenza appellata.

Fissata l’odierna udienza di trattazione, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e la sentenza deve pertanto essere confermata integralmente.

Questa Corte condivide la tesi per la quale deve gravare sulla parte contribuente l’onere di provare la sussistenza dei due requisiti della residenza e della dimora abituale: ciò in quanto il contribuente, con la sussistenza di questi due requisiti, si avvantaggia dell’esonero dal pagamento dell’imposta che costituisce una forma di eccezione alla regola generale del l’assoggettamento al pagamento dell’IMU.

Tuttavia, non si può dubitare che, nel caso di specie, il contribuente ha offerto la prova della dimora abituale proprio per mezzo dei documenti che attestano i consumi di energia elettrica, peraltro spalmati sulle diverse ore della giornata.

Ed ha fornito spiegazioni plausibili della scarsità dei consumi: la sua assenza dall’abitazione nel corso dell’intera settimana lavorativa, con rientro in casa per il fine settimana; la presenza della abitazione dei genitori nello stesso condominio che certamente lo può allontanare ulteriormente dalla sua presenza fissa nella sua abitazione.

Quanto alla mancanza di un contratto del gas, ha anche chiarito che il condominio non ha un impianto comune di distribuzione del gas, essendo inizialmente progettato quale immobile a destinazione di uffici; ciò pertanto avrebbe indotto il contribuente ad installare un piano cottura ad induzione; invece, per l’acqua calda ed il riscaldamento si avvale della rete condominiale di distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento.

A fronte di tale comprensibile e plausibile spiegazione che certamente dà conto delle ragioni dei ridotti consumi di elettricità (e sono certamente fatti costitutivi del diritto), il Comune di Milano non è stato in grado di dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi di quello.

Sicché per il principio della distribuzione dell’onere probatorio affermato dall’art. 2697 c.c. le ragioni del contribuente devono ritenersi fondate.

L’appello va respinto e la sentenza confermata.

Equi motivi – individuati nella assoluta particolarità della fattispecie esaminata – giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata; spese compensate

il 27 gennaio 2025.


COMMENTO REDAZIONALE– Viene ribadito il principio secondo cui spetta al contribuente, il quale voglia beneficiare dell’esenzione dall’IMU prevista per la cd. “prima casa”, provare il duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile in questione.

Tale onere probatorio viene nella specie ritenuto soddisfatto, dal momento che il contribuente aveva prodotto in giudizio i documenti che attestavano i consumi di energia elettrica, “spalmati” sulle diverse ore della giornata.

Plausibili apparivano inoltre le spiegazioni relative alla scarsità di tali consumi, quali l’intensa attività lavorativa, che portava il contribuente fuori casa per gran parte delle giornate feriali, con rientro nell’abitazione solo il sabato e la domenica, e la circostanza che i suoi genitori vivessero nel medesimo stabile, con conseguente permanenza del ricorrente presso la loro abitazione per varie ore della giornata.

Neppure la mancata stipula di un contratto di utenza del gas viene ritenuto indice univoco della mancanza del requisito della dimora abituale nell’immobile, dal momento che, in mancanza di un impianto comune di distribuzione del gas nel condominio (inizialmente progettato quale immobile ad uso uffici), il contribuente aveva installato un piano cottura ad induzione e si avvaleva della rete condominiale di distribuzione dell’acqua calda e del riscaldamento.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ritiene quindi soddisfatto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico del contribuente, con conseguente rigetto dell’appello proposto dal Comune di Milano e conferma della statuizione di primo grado, che aveva annullato i quattro avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.