Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Crotone, sez. II, 20 ottobre 2025 n. 677


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.12.2024 la B. A. A. Soc. Cons. a r.l. proponeva opposizione avverso l’atto di recupero n. —— dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 17.9.2024 e con il quale era stato disposto il recupero, ai sensi dell’art. 25, comma 12 del D.L. n. 34 del 2020, del contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021 ed irrogata la sanzione prevista dall’art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 471, chiedendone l’annullamento.

Dopo aver premesso che l’atto di recupero impugnato scaturiva da verifica della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Crotone ne lamentava la illegittimità per erronea e falsa applicazione dei decreti legge n. 41/2021 e n. 73/2021, deducendo che il recupero era fondato sulla circostanza che essa società era stata destinataria di interdittiva antimafia e rilevando che detta misura non era di ostacolo alla fruizione del contributo in quanto non era misura cautelare di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Rilevava che il procedimento penale che era insorto a seguito della verifica della GDF era stato archiviato con decreto del 24.6.2022 per insussistenza del fatto e, richiamando a sostegno delle proprie ragioni l’art. 21 bis del D. L. n. 74/2000, concludeva come innanzi indicato.

Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13.1.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza e, con successive memorie depositate il 26.9.2025, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione della adita Corte alla luce della sentenza di Corte Cost. n. 124/2015.

La causa veniva trattenuta in decisione del 14.10.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Come anche evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con le memorie illustrative, la Corte Costituzionale con sentenza n. 124/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

La Corte, per quanto qui interessa, è pervenuta a detta declaratoria osservando che: “[..] L’art. 25 del “decreto rilancio” aveva istituito un «contributo a fondo perduto» a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e con un ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019 [..] la «finalità perseguita dalla disposizione [era] quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19″», demandando all’Agenzia delle entrate sia la concessione dei contributi, sia l’attività di recupero di quelli indebitamente percepiti [..]; [..] l’art. 1 del “decreto ristori” aveva previsto un contributo a fondo perduto da destinare agli «operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020».

In particolare, tale disposizione normativa riconosceva un contributo a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgevano attività prevalente nell’ambito di detti settori, salvo che avessero «attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020» o, alla stessa data, l’avessero chiusa. Come il precedente contributo istituito dal citato art. 25, anche questo «spetta[va] a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 [fosse] inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» (art. 1, comma 3) e, anche in assenza di detti requisiti, «ai soggetti che dichiara[va]no di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che [avevano] attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» (art. 1, comma 4) [..]; [..] anche il contributo istituito dal “decreto ristori” non partecipava alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevava ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [..] e non concorreva alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) [..]; [..]

Come più volte affermato da questa Corte, la Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 204 del 2024, n. 39 del 2010, n. 238 e n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008).

L’art. 102, secondo comma, Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione – a integrazione della disciplina posta dal citato art. 102 Cost. – impone l’obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti («salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari») entro il termine ordinatorio di cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione medesima (ex multis, sentenza n. 39 del 2010; ordinanza n. 144 del 1998) [..]; [..]

Il contributo a fondo perduto istituito dall’art. 1 del “decreto ristori” non ha natura tributaria [..]. Innanzitutto, nel caso di specie difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo -, perché viene in rilievo l’erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati (ex multis, sentenze n. 80 del 2024, n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 236 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 e n. 70 del 2015).

In secondo luogo, il contributo di cui trattasi non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto[..]; [..] Il contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1 del “decreto ristori” – così come il precedente previsto dall’art. 25 del “decreto rilancio” – non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca.

Il contributo in esame integra, piuttosto, una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell’attività economica e, quindi, del fatturato e dei compensi. Una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall’art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l’atto di concessione sia l’atto di diniego sia l’atto di ritiro – atto, quest’ultimo, che in questa sede viene in rilievo, perché a esso è limitata la previsione della giurisdizione tributaria – non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria [..];

Questa soluzione non è contraddetta dalla scelta legislativa di parametrare l’an e il quantum del contributo a dati fiscali, come la titolarità della partita IVA e la riduzione del fatturato o dei compensi; ciò, infatti, non ne implica la natura tributaria, in quanto non lo traduce in un esonero dal pagamento di uno o più tributi [..]; [..] la natura di aiuto economico della misura in esame si desume anche dalla circostanza che il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale [..]”.

Le considerazioni svolte dalla Consulta, come riassunte, sono applicabili anche alla presente fattispecie che investe i contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) e all’art. 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) partecipando detti contributi della stessa natura di quelli previsti dall’art. 25 D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e dall’art. 1 D.L. n. 37/2020 (c.d. decreto Ristori) trattandosi anche qui di misure che – consistendo in somme di denaro erogate dallo Stato a operatori economici privati – non costituiscono forme di agevolazioni fiscali ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti.

Non venendo pertanto qui in rilievo benefici di natura tributaria la controversia è sottratta alla giurisdizione alla giurisdizione tributaria per essere attratta a quella ordinaria.

La particolarità e novità della questione decisa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Compensa le spese di lite.

Crotone, 14.10.2025


COMMENTO REDAZIONALE – Viene esclusa la natura tributaria dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021 (cd. “decreto Sostegni”) e di cui all’art. 1 D.L. n. 73/2021 (cd. “decreto Sostegni-bis”).

Analogamente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale (con sentenza 24 luglio 2025 n. 124) con riferimento ai contributi previsti dall’art. 25 D.L. 34/2020 (cd. “decreto Rilancio”) e dall’art. 1 D.L. 37/2020 (cd. “decreto Ristori”), anche i contributi previsti dal “decreto Sostegni” e dal “decreto Sostegni-bis” non costituiscono forme di agevolazione fiscale, ma integrano piuttosto una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti in occasione della pandemia da Covid-19.

Mancando la natura tributaria, su tali contributi non può sussistere la giurisdizione tributaria; al contrario, gli stessi ricadono nella generale giurisdizione ordinaria.