Cass. civ., sez. V, ord., 18 novembre 2025 n. 30358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20823/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI LATINA, con l’avvocato M. A. ((omissis)) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
A.A., AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati-
avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n. 4512/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.
Svolgimento del processo
- Con ricorso notificato in data 23.04.2019 al Comune di Latina il contribuente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. (Omissis) emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa all’ I.M.U. anno 2012, chiedendone l’annullamento.
- Con sentenza n. 1363/1/19, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto l’opposizione.
- Il comune ha interposto appello e la CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato, sulla considerazione che il Comune, rimasto contumace in primo grado, aveva sollevato solo in appello l’eccezione di notifica secondo l’art. 140 c.p.c., ma che tale difesa fosse preclusa ex art. 58 D.Lgs. 546/92. Inoltre, pur sostenendo la regolarità della notifica, il Comune non ha fornito prove concrete a sostegno e di conseguenza non è stato dimostrato che la notifica fosse avvenuta secondo le forme di legge.
- Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
- Il contribuente intimato e l’Agenzia delle Entrate non hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione
- Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il Comune contesta l’interpretazione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado ritenendola errata, sostenendo che sia stato violato l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Afferma di aver dimostrato la corretta notifica dell’avviso di accertamento del 2 ottobre 2017 tramite messo comunale, con deposito presso la casa comunale e raccomandata A.R., perfezionata il 4 dicembre 2017. Secondo il Comune, il giudice d’appello ha omesso di considerare che l’avviso, non essendo stato impugnato nei termini dal contribuente, era divenuto definitivo, rendendo il credito non più contestabile e avviando una fase meramente esecutiva. Inoltre, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è ammessa in appello la produzione di documenti volti a provare la notifica degli atti presupposti, anche se l’ente era rimasto contumace in primo grado. Il Comune evidenzia che l’art. 58, comma 2, rappresenta una norma speciale che prevale sull’art. 345 c.p.c., consentendo nel processo tributario la produzione di documenti anche in appello, sebbene preesistenti al primo grado.
- Il motivo è fondato.
3.1. L’art. 58 D.Lgs. 546/1992, nella versione ratione temporis vigente, così dispone: “1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
- È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.
3.2. Questa Corte di legittimità, con riferimento allo specifico problema, ha statuito che nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (Cass. 04/04/2018, n. 8313 (Rv. 647688 – 01)).
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, poi, tale possibilità non è da considerarsi preclusa al contumace in primo grado: nel processo tributario, poiché l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 16/11/2018, n. 29568 (Rv. 651548 – 01)).
3.3. Sotto tale profilo, la Corte del gravame ha dunque violato la disposizione in analisi, come interpreta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.4. Nel fascicolo di secondo grado allegato diligentemente al ricorso per cassazione risultano prodotte le notifiche (in fondo, pag. 70 e seguenti), le quali non risultano essere state valutate dalla CGT di secondo grado, che ha erroneamente escluso la stessa sussistenza di tali atti.
3.5. Ne consegue che il motivo deve essere accolto.
- In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2025.
COMMENTO REDAZIONALE– In base all’art. 58, comma 2, D.lgs. 546/92 applicabile ratione temporis (anteriore alla riforma operata dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220), la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa, anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opererebbe la preclusione di cui all’art. 57 del predetto Decreto. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche alla parte resistente, che sia rimasta contumace in primo grado.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la pronuncia di secondo grado, che non aveva preso in considerazione la produzione delle notifiche degli atti di accertamento prodromici alla cartella impugnata, che l’Ente locale, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, aveva prodotto soltanto in appello.