Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24 dicembre 2025, n. 34036


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20861/2022 R.G. proposto da:

A.A., con l’avvocato … (Omissis) che lo rappresenta e difende                                                                                                     Ricorrente

Contro

COMUNE DI SAN SALVO                                                                                                                                                               intimato

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di PESCARA, n. 26/2022 depositata il 27/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

Svolgimento del processo

  1. Con l’avviso di accertamento (Omissis) del 23.08.2019 notificato in data 21.10.2019 il Comune di San Salvo ha ingiunto il pagamento dell’IMU oltre interessi sanzioni e spese di notifica per l’annualità 2014 in relazione alla unità abitativa e pertinenze ubicate in San Salvo alla Via (Omissis), n. 3 e distinta alla cat. (Omissis), sul presupposto che non sussisterebbero in favore del ricorrente i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 13 D.L. n. 201/2011 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
  2. La CTP di Chieti all’esito del giudizio, con sentenza n. 122/1/2020 depositata l’17.03.2021, ha accolto il ricorso.
  3. Il Comune di San Salvo ha impugnato la sentenza e la CTR, con la decisione in epigrafe indicata, lo ha accolto, ritenendo fondato il motivo relativo all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, secondo cui per ottenere l’agevolazione IMU è necessario che il possessore e il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente nella stessa unità immobiliare. Ha sottolineato che la norma è di stretta interpretazione e che l’agevolazione si applica solo a immobili situati nel medesimo Comune, escludendo che possa valere se i coniugi hanno residenze in Comuni diversi. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul presunto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, giudicando sufficienti le indicazioni contenute nell’atto.
  4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
  5. Il comune intimato non ha depositato controricorso.
  6. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche, e dell’art. 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura in cui la sentenza non ha rilevato la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’esenzione prima casa, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) c.p.c.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare l’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento dell’IMU nell’immobile di proprietà della coniuge del ricorrente, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.

Il ricorrente contesta che la CTR abbia ignorato he l’immobile di San Salvo era l’unica abitazione principale del nucleo familiare, con regolare residenza anagrafica e dimora abituale, mentre l’IMU sull’immobile della moglie a V era stata sempre pagata. Questo elemento era decisivo, poiché dimostrava che l’esenzione era richiesta solo per l’immobile di San Salvo. La circostanza era stata ampiamente documentata con certificati di residenza, ricevute di pagamento IMU, accertamenti comunali e altre prove, inclusa la motivazione sanitaria della residenza separata della moglie. Oltre alla violazione della norma primaria, il ricorrete ha evidenziato che il regolamento IUC di San Salvo del 2014 consentiva l’agevolazione anche in caso di residenze disgiunte in comuni diversi.

  1. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione sottostante.
  2. Il ricorso va accolto, attesa la fondatezza delle censure.
  3. La questione della fruibilità della esenzione prima casa in ipotesi di due coniugi proprietari (e ivi residenti) di distinti immobili è stata recentemente risolta dalla Corte costituzionale, la quale ha sancito che: “7.- Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che – sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente – non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” (Corte Cost., 18/04/2024, n.60).
  4. A tale giurisprudenza questa Corte si è più volte adeguata, affermando che in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022, n. 32339 (Rv. 666357 – 01)).
  5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, avendo la CTR fatto applicazione di un principio di diritto in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale.
  6. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
  7. In ragione dell’intervento della Corte costituzionale in corso di causa si ritiene di dover compensare le spese di lite sia di merito che di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2025.


MASSIMA: È illegittima la normativa che non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva, in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.