Corte di Appello di Palermo, sez. II, 08 settembre 2025 n. 1277


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile,

composta da:

1) Giuseppe Lupo – Presidente rel.

2) Rossana Guzzo – Consigliera

3) Onofrio Maria Laudadio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1088/2022 R.G., promossa in grado di appello

DA

s.r.l., con sede in M. del V., P.I.: (…);  rappresentata e difesa dall’Avv. A. N.;                                                appellante

CONTRO

A.V., nato a M.D.V. il giorno (…), c.f.: (…); O. s.a.s. di A.V. & C., con sede in M.D.V., P.I.: (…); rappresentati e difesi dalle Avv.te R. I. e C. R.;

E

A.N., nato a M. del V. il giorno (…), c.f.: (…);  non costituito in giudizio;                                                                                          appellati

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. A. s.r.l., terza pignorata nel procedimento esecutivo promosso da V.A. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di O. s.a.s. di A.V. & C., nei confronti di N.A., ha proposto appello avverso le ordinanze del 28 aprile 2022 con cui, nell’ambito del procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, era stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della società verso il debitore esecutato e disposta l’assegnazione delle somme pignorabili.

Degli appellati V.A. in proprio e nella qualità e N.A. si è costituito solo il primo, che ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque la sua infondatezza.

La causa è stata posta in decisione all’esito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., dei termini di quaranta e venti giorni rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

  1. A. s.r.l. ha ritenuto di ricorrere allo strumento impugnatorio dell’appello sul rilievo, contestato ex adverso, che il giudice dell’esecuzione, “nel motivare i provvedimenti qui impugnati, è chiaramente entrato nel merito decidendo questioni che “integravano il tipico oggetto del procedimento di cognizione”; e ciò alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale (Cass. 5489/2019) secondo cui “l’ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e va dunque impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l’hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell’appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione”.
  2. L’impugnazione è inammissibile.

Nel regime attuale dell’art. 549 c.p.c., applicabile al procedimento esecutivo di cui trattasi e succeduto a quello anteriormente vigente, nel quale la norma regolava l’efficacia della sentenza emessa sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, siccome disciplinato allora dall’art. 548 c.p.c., il legislatore ha previsto che qualsiasi contestazione sull’esistenza e i termini dell’obbligo del terzo debba essere risolta dal giudice dell’esecuzione, all’esito degli opportuni accertamenti, con un’ordinanza avverso la quale è contemplato soltanto il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Ne segue che, qualora – come nella concreta fattispecie – le contestazioni siano risolte nel senso dell’esistenza del credito pignorato e, dunque, dell’oggetto dell’esecuzione, si verifica la situazione ipotizzata dall’art. 553 c.p.c., in presenza della quale il giudice dell’esecuzione non può che provvedere all’assegnazione con la stessa ordinanza di cui all’art. 549 c.p.c., oppure, pronunciata tale ordinanza, se reputato necessario, con una successiva ordinanza. In ogni caso, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell’esecuzione la risoluzione delle questioni insorte in relazione alla contestata dichiarazione del terzo e avendo stabilito che contro tale provvedimento si propone opposizione agli atti esecutivi, risulta palese che quello dell’art. 617 c.p.c. è il rimedio unico per far valere, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti nell’esecuzione e dunque anche del terzo debitore pignorato, i vizi, quali che essi siano, dell’ordinanza. Ne discende che, essendo prevista la risoluzione in via sommaria delle questioni relative all’esistenza della posizione debitoria del terzo pignorato pur nel caso di dichiarazione negativa del medesimo, deve ritenersi venuta meno la possibilità che contro l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito della risoluzione di quelle questioni si possa esperire appello (così Cass. 26702/2018, richiamata da Corte cost. 172/2019; vds. da ultimo, ampiamente, Cass. 23123/2022).

  1. Per la soccombenza, la società appellante è tenuta a rifondere agli appellati costituiti le spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all’i.v.a..

Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di N.A., che dichiara;

dichiara inammissibile l’appello proposto da A. s.r.l. avverso le ordinanze del 28 aprile 2022 con cui, nel procedimento esecutivo n. 310/2020 R.G.E. del Tribunale di Marsala, è stata dichiarata la sussistenza di un debito pecuniario della A. s.r.l. verso N.A. e disposta l’assegnazione delle relative somme pignorabili;

condanna A. s.r.l. a rifondere a V.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di O. s.a.s. di A.V. & C., le spese di appello, che liquida in complessivi Euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all’i.v.a.;

dichiara che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Palermo, il 8 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 8 settembre 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui, nel regime attualmente vigente, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rappresenta il solo rimedio attraverso il quale tutti i soggetti coinvolti in una procedura di pignoramento presso terzi, incluso il terzo pignorato, possono far valere tutti i possibili vizi dell’ordinanza di assegnazione.

Nel regime dell’art. 549 c.p.c. previgente alle riforme di cui alla Legge 28 dicembre 2012 n. 228 e di cui al D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06 agosto 2015 n. 132, l’opposizione agli atti esecutivi doveva essere utilizzata per far valere vizi intrinseci dell’ordinanza di assegnazione o degli atti esecutivi che l’avevano preceduta; diversamente, qualora tale ordinanza, esorbitando dai propri limiti, avesse deciso questioni integranti l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione, il rimedio esperibile contro la stessa era rappresentato dall’appello.

Ad oggi, invece, con le predette riforme dell’art. 549 c.p.c., il Legislatore ha espressamente affidato al Giudice dell’esecuzione la risoluzione di tutte le questioni che possano insorgere a seguito della contestazione di una dichiarazione di terzo. 

Da ciò consegue che l’opposizione agli atti esecutivi sia divenuta il solo rimedio esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione, a prescindere dalla natura e dal contenuto delle doglianze sollevate. 

Deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di esperire appello avverso l’ordinanza di assegnazione (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. III, sent., 23 ottobre 2018 n. 26702 e Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2022 n. 23123).