Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sez. II, 23 settembre 2025 n. 203


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO NELL’EMILIA

SECONDA SEZIONE

riunita in udienza il 08/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, – Presidente e Relatore

GRANATO PASQUALE, – Giudice

ROMITELLI BRUNO, – Giudice

in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 369/2024 depositato il 18/07/2024

proposto da

(…) Difeso da  (…)  Rappresentato da (…) ed elettivamente domiciliato presso (…)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia ….elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO

– DINIEGO RIMBORSO IRAP

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2025 depositato il 08/04/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Omissis

Resistente/Appellato: Omissis

Svolgimento del processo

1-La (…) s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Reggio Emilia, avverso silenzio rifiuto formatosi in ordine all’istanza di rimborso della somma di Euro 433.833,53, più interessi dal versamento al saldo; la Ricorrente, prima in sede di istanza e poi in sede di gravame, deduce che * è stata cessionaria del ramo d’azienda cedutoLe dalla (…) s.r.l., la “cedente”, e che Le è stata notificata, quale responsabile solidale, un’ intimazione di pagamento avente ad oggetto imposte, sanzioni ed interessi, originati da avvisi di accertamento notificati alla cedente dopo la sottoscrizione dell’atto di cessione ma per periodi d’imposta antecedenti all’atto stesso;**non ha impugnato la suddetta istanza , pur ritenendola illegittima, affinché non risultasse avere carichi pendenti con l’Erario che Le avrebbero impedito la partecipazione e l’aggiudicazione di importanti gare d’appalto cui intendeva partecipare e che aveva, conseguentemente, presentato istanza di rimborso di quanto assume come indebitamente versato e su cui si era formato il silenzio rifiuto che viene impugnato in questa sede;***l’intimazione suddetta è illegittima in quanto i debiti d’imposta accertati in carico alla cedente non sarebbero stati “originati” dall’attività svolta dal ramo d’azienda ceduto, essendo la responsabilità solidale del cessionario, in caso di cessione di ramo d’azienda, limitata alla suddetta tipologia di debiti; ne consegue che la somma richiestaLe ,in via solidale, con la suddetta intimazione di pagamento eccede “ampiamente” il valore del ramo d’azienda ceduto, valore che delimita l’ammontare della somma per cui la cessionaria può essere ritenuta responsabile in solido per i debiti erariali della cedente relativo al ramo stesso ,posto che, appunto, non é stata l’attività svolta dal ramo ceduto quella che ha originato i debiti di cui all’intimazione di pagamento; a conferma di quanto dedotto la Ricorrente evidenzia il fatto che la cedente dopo la cessione del ramo d’azienda ha continuato la sua attività come comprovato dai bilanci depositati per gli anni successivi alla cessione; chiede, in fine, in accoglimento del ricorso che questo Giudice dichiari l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto e, conseguentemente, ordini all’Agenzia di eseguire il rimborso richiesto; vinte le spese; l’Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui:* in via pregiudiziale, di diritto, chiede venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso posto che la Ricorrente se avesse voluto contestare la legittimità dell’intimazione di pagamento notificatale avrebbe dovuto impugnarla nei termini di rito cosa non avvenuta; a tacere dl fatto che la Stessa ha lasciato trascorrere più di un anno dal versamento per presentare l’istanza di rimborso , ben avrebbe potuto impugnare l’intimazione di pagamento pur eseguendo il versamento richiesto, così evitando la segnalazione di carichi pendenti erariali;**nel merito, le doglianze della Ricorrente sono, comunque, infondate; infatti l’attività del ramo d’azienda ceduto, come comprovato dalla perizia di stima redatta in sede di cessione dello stesso, originava, al momento della cessione, un fatturato pari all’86% dell’intero fatturato della cedente; l’Agenzia evidenzia infatti come il fatturato della cedente fosse praticamente originato totalmente dal contratto di mandato d’agenzia che era in essere tra la cedente e la casa madre straniera della cessionaria , mandato poi revocato a far tempo dalla cessione del ramo d’azienda e poi, conseguentemente, “girato” in capo alla cessionaria; chiede infine il rigetto del ricorso; vinte le spese.

Motivi della decisione

2-E’ condivisibile principio di diritto quello secondo cui: “In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, con l’ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l’avviso di mora con il quale l’Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l’istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva dell’amministrazione.” Corte di Cassazione Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20367 del 31/07/2018 (Rv. 650363 – 01); facendo applicazione di questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne il rigetto, in via pregiudiziale di diritto, del ricorso posto che se la Ricorrente avesse voluto contrastare l’intimazione notificatoLe avrebbe dovuto impugnarla nei termini di rito, cosa non avvenuta, non essendo conforme a diritto la procedura dalla Stessa seguita.

3-Ma anche accedendo ai profili di merito del ricorso gli esiti dello stesso sarebbero, comunque, infausti per la Ricorrente; è condivisibile principio di diritto quello secondo cui “In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall’art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.” Corte di cassazione Sez. 5 -, Sentenza n. 11678 del 11/04/2022 (Rv. 664356 – 01); infatti dall’applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può conseguirne la fondatezza delle doglianze della Ricorrente, infatti Questa non ha dimostrato ,come era suo onere, che i debiti d’imposta della cedente non fossero da riconnettere all’attività svolta dal ramo d’azienda ceduta, avendo al contrario l’Agenzia dimostrato, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, i.e. la percentuale del fatturato originata dall’attività del ramo o d’azienda ceduto, il contrario.

4-In conclusione il ricorso va respinto; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in Euro 9.000(novemila)seguono la soccombenza

Reggio Emilia il 8 aprile 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento respinge il ricorso della società contribuente avverso il rifiuto su un’istanza di rimborso di somme versate, ritenendolo inammissibile ed infondato.

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