Cass. civ., sez. V, ord., 24 dicembre 2025 n. 33992


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: 

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere-Relatore 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21021/2022 R.G., proposto

DA

“G. T. Srl”, con sede in B (S), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R.G, con studio in A, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: (Omissis)), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;                       RICORRENTE

CONTRO

A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. B. R., con studio in Cava dè Tirreni (S), elettivamente domiciliato presso ………, con studio in Roma (indirizzo pec: (omissis)), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;                                                  CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 28 gennaio 2022, n. 1100/5/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Svolgimento del processo

  1. La “G.T. Srl”, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di M (Av), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 28 gennaio 2022, n. 1100/5/2022, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento n. 274 e n. 476 del 5 maggio 2019 per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2014 e 2015, nella misura complessiva di Euro 2.050,00, nei confronti di A.A., con riguardo ad immobile trasferito in forma coattiva da quest’ultimo ad B.B., in esecuzione di contratto preliminare di compravendita, a mezzo di scrittura privata del 31 agosto 2002, in forza di sentenza depositata dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli il 6 ottobre 2016, n. 4475/2016, e trascritta nei registri immobiliari di A il 27 ottobre 2016, ai nn. 17075/14154, in base alla prenotazione fattane con la domanda trascritta nei registri immobiliari di A l’11 febbraio 2004, ai nn. (Omissis), ha accolto l’appello proposto da A.A. nei confronti della “G.T. Srl” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 2 novembre 2020, n. 1908/1/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
  2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario, affermando che la sentenza resa ex art. 2932 cod. civ. avesse natura costitutiva e, pertanto, efficacia ex nunc – sul presupposto che gli effetti traslativi della sentenza costitutiva retroagissero alla data della trascrizione della relativa domanda giudiziale.
  3. A.A. ha resistito con controricorso.
  4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 2932, primo comma, 2645-bis e 2652, n. 2), cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’efficacia traslativa della sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. retroagisse con decorrenza dalla trascrizione ex art. 2652 cod. civ. della citazione introduttiva del relativo giudizio.

1.1 Il predetto motivo è fondato.

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