Cass. civ., sez. I, ord., 21 ottobre 2025 n. 27970


REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MARULLI Marco – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere-Relatore

Dott. ROLFI Federico V.A. – Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 29247/2022 r.g. proposto da:

Condominio (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. D. D.A., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato                               -ricorrente-

CONTRO

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. E. M., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, siti in Roma, vie del Tempio di Giove, n. 21                                       -controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3344/2022, depositata il 18/5/2022

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2025 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio

Svolgimento del processo

  1. Il condominio via (Omissis) in R proponeva opposizione all’avviso di pagamento n. (Omissis), per omesso pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP), relativo all’anno 2014, per Euro 5688,00, emesso da Roma Capitale.
  2. Il Tribunale con sentenza n. 5903/2019 pubblica del 12/7/2019, accoglieva la domanda.
  3. Proponeva appello Roma Capitale.
  4. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3344/2022, depositata il 18/5/2022, accoglieva l’appello.

In particolare, rilevava che il condominio non aveva fornito riscontri all’assunto della proprietà condominiale della porzione di immobile occupata, non essendo peraltro condivisibile la tesi del primo giudice per cui il canone richiedeva un titolo concessorio.

Era invece sufficiente, ai fini del canone, l’utilizzo particolare o eccezionale che traeva il singolo dall’occupazione, anche abusiva.

  1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio, depositando anche memoria scritta.
  2. Ha resistito con controricorso Roma Capitale, depositando anche memoria scritta.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce “eccezione di giudicato e precedenti”.

In sostanza, il ricorrente deduce la sussistenza di tre pronunce giurisdizionali, passata in giudicato, che hanno escluso l’obbligo per il condominio di pagare il COSAP.

Vengono indicate la sentenza del Tribunale di Roma n. 8487 del 2021, con attestazione di passaggio in giudicato; la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 382 del 2022 e la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3426 del 2022; tutte con attestazione di passaggio in giudicato.

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