Cass. civ., sez. V, sent., 07 novembre 2025 n. 29571


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Relatore

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15124/2024 R.G. proposto da:

F. S.G.R.P.A., rappresentata e difesa dall’AVV. D.V. M. ((Omissis)) unitamente agli avvocati D.D. P.D. ((Omissis)), B. D.((Omissis))        – ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, rappresentato e difeso dall’Avv. G. A. ((Omissis)) unitamente all’avvocato T. A. ((Omissis)) – controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n. 334/2024 depositata il 12/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.

Svolgimento del processo

  1. La CGT, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso avvero l’avviso di accertamento IMU 2015, rideterminando la somma a mq in Euro 267,00 del terreno oggetto dell’imposta;
  2. la contribuente società ricorre in Cassazione con quattro motivi di ricorso integrati da successiva memoria;
  3. il Comune replica con controricorso, come integrato da memoria, e chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato;
  4. la Procura Generale della Corte di cassazione, sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e di rigetto per gli altri motivi;
  5. Le parti presenti si riportano alle conclusioni dei propri atti.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con il raddoppio del contributo unificato.
  2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (art. secondo comma, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 36, D.Lgs. 58 del 1998) per insussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente.

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