Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, sez. I, ord., 18 novembre 2025 n. 440


Svolgimento del processo

1- Oggetto del ricorso.

La società (…) s.r.l. ha proposto ricorso volto all’annullamento di una diffida e di due fatture, specificamente la Diffida n. (…)del 20 febbraio 2025 nonché le Fatture n. (…) e n. (…)del 19 febbraio 2025, emesse dal G.S. S.p.A., concernenti il prelievo ex art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 .

Parte ricorrente ha dedotto l’impugnabilità in sede tributaria del suindicato prelievo in quanto questo possiede i caratteri di un tributo, come definiti dalla Corte Costituzionale, trattandosi di una decurtazione patrimoniale definitiva e coattiva, non correlata a un rapporto sinallagmatico e destinata a finanziare le spese pubbliche.

La medesima società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:

  1. illegittimità del prelievo per erronea qualificazione e quantificazione degli asseriti extraprofitti; la norma non definisce gli “extraprofitti” e si basa su presunzioni erronee, non considerando la quantità di energia prodotta (aleatoria per le rinnovabili) e i costi di produzione (ammortamento, oneri di sbilanciamento, manutenzione). Il prelievo incide su somme “lorde”, senza tenere conto delle imposte dirette (IRES, IRAP), determinando una sorta di doppio carico erariale. Il “prezzo di riferimento” è calcolato su una media aritmetica (2010-2020) che esclude il 2021, anno di picchi di prezzo, portando a un prelievo implicito superiore al 300% o ad una riduzione retroattiva dell’incentivo del 75%;
  2. violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, oltreché degli artt. 23, 41, 117, co. 2, lett. e), della medesima Carta fondamentale; il prelievo viola i principi di capacità contributiva e di uguaglianza, in quanto la sua struttura non è coerente con la ratio di colpire solo gli extraprofitti. La norma è inadeguata a intercettare il sovraprofitto, non tenendo conto dei costi e dell’impatto fiscale. La conseguente discriminazione (sia esterna, tra settori, sia interna, tra operatori energetici) è arbitraria. Viene richiamato il precedente della “R.H.T.” (Corte Cost. n. 10/2015), dichiarata incostituzionale per aver colpito l’intero reddito d’impresa anziché i soli “sovra-profitti”. Il carattere temporaneo del prelievo non è sufficiente a giustificarne la costituzionalità. Viene altresì lamentata la natura espropriativa della misura, con lesione del diritto di proprietà, dell’autonomia negoziale e della libertà di iniziativa economica (artt. 3, 41 Cost. e diritto comunitario);
  3. violazione dell’ art. 117, commi 1 e 3, Cost. e degli artt. 107 e 108 TFUE (aiuti di Stato); il prelievo non rispetta le raccomandazioni UE (“RePowerEU”) sui profitti straordinari, in quanto non calmiera i prezzi per i clienti finali e frena gli investimenti nelle rinnovabili. La sua natura “asimmetrica”, con esclusioni per alcuni operatori (infra-marginali fossili, trader, grossisti), configura un aiuto di Stato illegittimo a vantaggio di imprese non assoggettate al prelievo, alterando la concorrenza. Tale misura viola, inoltre, le direttive UE 2019/944 e 2018/2001, la normativa nazionale di recepimento, l’art. 41 Cost., il legittimo affidamento degli operatori e il principio di neutralità tecnologica e di non discriminazione;
  4. illegittimità del prelievo in relazione all’art. 37 D.L. n. 21 del 2022 e all’ art. 1 commi 115-119 L. n. 197 del 2022; la ricorrente sostiene che gli articoli successivi (Contributo 2022 e Contributo 2023) ignorano l’intervento dell’articolo 15-bis, delineando discipline che si sovrappongono per ambito temporale e soggettivo nonché generando una vietata doppia (o tripla) imposizione. Vengono citate recenti ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE relative ai Contributi 2022 e 2023;
  5. in via subordinata, richiesta di applicazione dell’art. 99 TUIR ; l’attrice chiede che, in caso di mancato annullamento del prelievo, ne venga riconosciuta la deducibilità ai fini IRES e IRAP, in quanto spesa inerente alla produzione del reddito e in assenza di rivalsa, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 in materia di IMU.

Parte attorea ha concluso nei sensi indicati in epigrafe.

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