Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. I, 10 dicembre 2025 n. 913
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.11.2020 si apriva la successione del Dr. B. B. a seguito della quale il patrimonio morendo dismesso dal de cuius veniva devoluto per successione testamentaria alla Fondazione Casa di Riposo S. F. di R. C. (unico erede del de cuius e il cui legale rappresentante era il Dr. G. S.), mentre venivano individuati quali legatari l’Avv. F. M., l’Istituto M. di M. della S.S. C., la P. C. della D. P., le Parrocchie di S. G. A. e S. M. A. di R. C., e nelle persone di R. R., S. G. e B. E..
In data 01.12.2021, il Dr. S. (nell’indicata qualità di legale rappresentante della Casa di Risposo S. F.), presentava tardiva dichiarazione di successione telematica registrata al n. 538412 del volume 88888.
In tale dichiarazione veniva esposto un asse ereditario così composto:
– valore immobili (EE1) pari ad € 131.943,00;
– valore azioni, obbligazioni e altri titoli e/o quote sociali (EE3) per importo pari ad € 1.357.555,00; – totale valori altri beni (EE5) per importo pari ad € 5.163.572,00 (di cui esenti per € 1.774.372,64);
per un attivo ereditario, complessivo di € 6.653.070,00.
In data 17.10.2022, l’Ufficio notificava all’ Avv. M. l’avviso di liquidazione n. TT3/00974861379, avente a oggetto la liquidazione dell’imposta di successione, a lui addebitata, in misura pari ad € 81.446,59, oltre alla sanzione, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione, di € 4.886,80. L’imposta era liquidata sulla somma di € 1.000.000,00, ricevuta a titolo di legato come da disposizione testamentaria del Dr. B..
Con ricorso notificato in data 14.12.2022, l’Avv. M. impugnava detto avviso di liquidazione eccependo la infondatezza dello stesso sul presupposto che: “L’ufficio ha liquidato a carico del ricorrente l’imposta dell’8% sul legato di € 1.000.000,00, oltre le sanzioni, e così per € 79.998,07 (ved. doc. 1), sul presupposto che il ricorrente ha beneficiato del legato senza che fosse indicato, nella denuncia di successione, il motivo della esenzione relativo ai titoli di debito pubblico ex art. 12, lett h), del D.L.vo 31.10.1990 n. 346”.
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