Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05 novembre 2025, n. 29326


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere

Dott. BENATTI Marco – Consigliere Rel.

Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. … R.G. proposto da:

… Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato … (Omissis)                                                                                                                  -ricorrente-

Contro

COMUNE DI MESSINA, rappresentato e difeso dall’avvocato … (Omissis) e dall’avvocato … (Omissis)                                          -controricorrente- 

avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 976/2024 depositata il 06/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI.

Svolgimento del processo

La ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina un avviso d’intimazione per il pagamento dell’imposta TARSU-TIA per l’anno 2014 notificatole dal Comune di Messina. La società aveva ritenuto d’essere esentata dall’imposta in quanto produceva solo rifiuti speciali che smaltiva in proprio. Il primo giudice respinse il ricorso rilevando che, per ammissione della stessa ricorrente, la comunicazione d’esonero era stata presentata solamente il 3 marzo 2015, non avendo pertanto efficacia retroattiva per l’anno 2014.

La Commissione Tributaria Regionale di Messina, su appello della medesima ricorrente, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la pronuncia di primo grado richiamandone la motivazione, che condivideva, e condannando, come in I grado, la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello.

Ricorre per cassazione la contribuente con un unico motivo di censura, integrato con successiva memoria.

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