Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sez. II, sent., 13 ottobre 2025 n. 206


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO NELL’EMILIA

SECONDA SEZIONE

riunita in udienza il 08/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, – Presidente e Relatore

GRANATO PASQUALE, – Giudice

ROMITELLI BRUNO, – Giudice

in data 08/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 479/2024 depositato il 19/11/2024

proposto da (…)  Difeso da (…) Rappresentato da (…) ed elettivamente domiciliato presso (…)lia.it

contro

Comune di Reggio Nell’Emilia – Piazza Prampolini 42100 Reggio Nell’Emilia RE, elettivamente domiciliato presso comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2020

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2021

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2025 depositato il 08/04/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Omissis

Resistente/Appellato: Omissis

Svolgimento del processo

1-(…) s.p.a. ricorre, con un unico gravame, nei confronti del Comune di Reggio Emilia avverso tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2020,2021,2022, ai fini IMU relative sanzioni ed interessi, valore economico della controversia Euro 65.413,00; con gli atti impugnati il Comune ha liquidato una maggiore IMU su n. 150 unità immobiliari (box), costruiti dalla Ricorrente, che ne è anche proprietaria, in convenzione con lo Stesso, assumendone il parziale versamento per i suddetti anni

Motivi della decisione

2-La Ricorrente deduce che l’imposta non fosse dovuta in quanto si trattava di beni destinati alla vendita e non locati e, come tali, esenti da IMU; l’art. 13 D.L. n. 201 del 2011 (conv. in L. n. 214 del 2011) stabilisce, infatti, che sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati, dall’impresa costruttrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati; a sua volta l’art. 2 D.L. n. 102 del 2013, (conv. in L. n. 124 del 2013), prevede che il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione delle condizioni in cui versano gli immobili assoggettati all’IMU, apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio richiesto si applica; nel caso di specie, il presupposto che si tratti di beni destinati alla vendita, risulta provato, “dall’inserimento” nell’attivo dei bilanci d’esercizio, per gli anni oggetto degli accertamenti impugnati, dei beni in oggetto ,alla voce “lett. C) Attivo Circolante – Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita” e dalla esplicita dichiarazione del Revisore Legale attestante che i box erano iscritti in bilancio quali rimanenze iniziali e finali di beni merce destinati alla vendita: l’aver barrato, nella dichiarazione, nel quadro “caratteristiche” la casella 3 “fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale” anziché la corretta, casella 8 “beni merce”, costituisce un evidente errore materiale, corretto dalle dichiarazioni integrative e correttive presentate dalla Ricorrente, prima delle notifiche degli atti impugnati, e” superato” dalle prove di cui sopra; l’eccezione di decadenza, sollevata dal Comune, non è fondata in quanto la norma ricollega la decadenza dal beneficio alla mancata presentazione della dichiarazione, nulla prevedendo per eventuali errori di compilazione della stessa ; errori che, nella specie, risultano ,comunque ,evidenti e, dunque, “comprensibili ictu oculi” senza necessità di specifiche “giustificazioni” e che ,dunque, non inficiano la “validità” della volontà espressa dalla Ricorrente; supportano, in linea di diritto, queste conclusioni le parole della Corte di Cassazione, cfr. sent. N.29126/2024, secondo cui “2.3. Le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli art. 1427 e ss. cod. civ., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria. Questa Corte, con consolidato orientamento, ha affermato che, sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (tra le più recenti, Cass. 16/07/2020, n. 15241; Cass. 29/11/2019, n. 31237; Cass. 22/10/2019, n. 26992; Cass. 21/02/2019”; infine, non vi è prova che i beni siano stati locati, non avendone il Comune fornito prova, in ottemperanza all’onere che gli incombeva.

3-In conclusione il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto con annullamento degli atti impugnati; le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000 (tremila) più oneri di legge, seguono la soccombenza

Reggio Emilia il 8 aprile 2025.


COMMENTO REDAZIONALE– Si controverte circa la debenza dell’IMU su n. 150 unità immobiliari (box), costruiti dalla società ricorrente, che ne risultava altresì proprietaria.

La società ricorrente invocava l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per gli immobili destinati alla vendita e non locati.

A sostegno del proprio assunto, forniva prova che tali box risultavano iscritti nel bilancio della società quali rimanenze iniziali e finali di beni merce destinati alla vendita.

Tuttavia, nella dichiarazione ex art. 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni in Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (che ha introdotto tale esenzione), nel quadro “caratteristiche“, la società contribuente barrava erroneamente la casella 3 (“fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale“), anziché la corretta casella 8 (“beni merce“).

Tale circostanza viene reputata dai Giudici tributari frutto di un evidente errore materiale privo di conseguenze, anche perché corretto dalle dichiarazioni integrative e correttive presentate dalla società ricorrente anteriormente alle notifiche degli avvisi di accertamento impugnati.

Non trova quindi accoglimento l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune, in quanto la norma ricollega la decadenza dal beneficio unicamente alla mancata presentazione della dichiarazione, mentre nulla prevede per eventuali errori di compilazione della stessa.

Nel caso di specie, peraltro, tali errori risultavano comunque evidenti e, quindi, agevolmente e immediatamente percepibili per l’Amministrazione comunale.

Di conseguenza, essi non potevano in alcun caso inficiare la “validità” della volontà espressa dalla società ricorrente.

In proposito, viene confermato il principio secondo cui , quando il Legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione (solitamente inquadrabile nel genus delle dichiarazioni di scienza) assume solo per questa parte il valore di un atto negoziale (dichiarazione di volontà),  come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che quest’ultimo fosse conosciuto o facilmente conoscibile da parte dell’Amministrazione.

A quest’ultimo caso risulta appunto riconducibile la fattispecie in esame: di conseguenza, facendo applicazione della disciplina civilistica in materia di errore essenziale e riconoscibile (artt. 1427 e ss. c.c. e, in particolare, art. 1431 c.c.), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia accoglie il ricorso della società contribuente ed annulla i tre avvisi di accertamento IMU impugnati.