Cass. civ., sez. V, ord., 09 marzo 2026 n. 5235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. DI PISA Fabio – Presidente
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere Rel.
Dott. ROMANO Carmela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 21069-2024 proposto da:
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ………………….. – ricorrente –
contro
A.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati…………….. – controricorrente –
avverso la sentenza n. 729/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA depositata il 7/3/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/2/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Svolgimento del processo
Il Comune di Milano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1024/2023 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da A.A. avverso diniego di rimborso dell’imposta IMU versata per l’anno 2013.
La contribuente resiste con controricorso.
Il Comune ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente avendo il Giudice di secondo grado omesso di esporre le ragioni poste alla base del proprio convincimento, essendosi limitato a richiamare le statuizioni di cui alla decisione di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 13, commi 2, 3, 4, D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 740 – 741, L. n. 160/2019 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’IMU e della TASI con riguardo all’unità immobiliare sita a Milano, di proprietà della contribuente, assimilata ad abitazione principale sebbene iscritta in categoria catastale A/10 sino all’anno 2018.
2.1. Il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 23531/2016, 12002/2014).
2.2. La controricorrente non contesta quanto dedotto dal Comune e riportato anche nella sentenza impugnata, come di seguito indicato: “… la contribuente dichiarava al Comune di Milano di trasferire nel citato immobile la propria residenza a far data dal 14/01/2010… L’immobile di cui trattasi al tempo del trasferimento della residenza risultava accatastato in Categoria A/10 (ufficio/studio privato); solamente in data 25/07/2018, tuttavia, la Controparte presentava a questo Ente domanda di SCIA in sanatoria per effetto della quale la categoria catastale da A/10 si è trasformata in A/3; il Catasto faceva decorrere la variazione della categoria catastale di cui sopra dal 27/08/2018”.
2.3. Ciò posto, in coerenza ai riferimenti normativi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per cui, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (cfr. Cass. n. 5574/2022; Cass. n. 29077/2020; Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 1704/2016).
2.4. Tale orientamento si riferisce all’ICI, ma i principi affermati sono applicabili anche all’IMU, essendo rilevante per entrambi i tributi l’individuazione della categoria catastale, spettando il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale solo per i fabbricati censiti in una categoria catastale conforme all’effettivo utilizzo dell’immobile a fini abitativi.
2.5. Ne deriva che non può qualificarsi come “abitazione principale” l’immobile che risultava censito, come nel caso in esame, nell’annualità in contestazione, nella categoria catastale A/10 (uffici o studi privati), anche nel caso in cui tale immobile fosse concretamente utilizzato come dimora abituale dal possessore, il quale vi avesse stabilito, in maniera non conforme alla legge, la propria residenza anagrafica.
2.5. Anche ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è, quindi, requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso.
2.6. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa.
2.7. Pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’immobile classificato in categoria A/10 potesse essere considerato abitazione principale ai fini della relativa agevolazione IMU.
- Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata.
- Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
- Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la contribuente al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 2.500,00 ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– La vicenda in commento prende l’avvio dall’impugnazione di un diniego di rimborso IMU relativamente ad un’unità immobiliare assimilata ad abitazione principale, e nella quale il contribuente aveva trasferito la propria residenza anagrafica, ma che risultava censita catastalmente come A/10 (“uffici o studi privati”).
Sia in primo che in secondo grado, il ricorso del contribuente trovava accoglimento.
Di segno del tutto opposto l’ordinanza in commento che, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Milano, afferma il principio secondo cui non può qualificarsi come “abitazione principale” un immobile che, nell’annualità in contestazione, risulti censito nella categoria catastale A/10 (“uffici o studi privati”), anche nel caso in cui tale immobile venga concretamente utilizzato come dimora abituale dal possessore, il quale vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica, in maniera non conforme alla legge.
La predetta statuizione costituisce un corollario del generale principio secondo cui, ai fini del trattamento esonerativo dell’ICI e dell’IMU, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, sicché, qualora quest’ultimo sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. V, sent., 20 aprile 2016 n. 7930; Cass. civ., sez. V, ord., 05 giugno 2024 n. 15715 e Cass. civ., sez. V, ord., 05 settembre 2025 n. 24578).
Neppure assume rilievo la circostanza che, successivamente all’annualità di imposta in contestazione, fosse intervenuta una modifica catastale che aveva trasformato la categoria catastale dell’immobile da A/10 ad A/3, potendo la predetta modifica dispiegare effetti solo pro futuro.
Per tali motivi, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza di secondo grado e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso del contribuente, confermando la legittimità del diniego di rimborso.