Cass. civ., Sez. V, Ord. 19 gennaio 2026, n. 1052


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. FEDERICI Francesco – Presidente

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere

Dott. GRAZIANO Francesco – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n. 11459/2021 R.G.) proposto da:

… (Codice Fiscale: (…)), con sede in …, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …, alla Via … presso lo studio …, unitamente all’avv. … che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “(…)”);                                                                                                                                              – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata “ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “ags.rm @mailcert.avvocaturastato.it”);                                                                                                                                          – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4880/15/2020, pubblicata il 19 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025, dal Consigliere relatore dott. Francesco Graziano

Svolgimento del processo

  1. – In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la società CAR X HAUS Srl impugnava l’avviso di accertamento (…)/2017, relativo all’anno d’imposta 2012 (e con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti), per difetto di motivazione, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e, nel merito, per effettività delle cessioni comunitarie fatturate.

L’avviso di accertamento scaturiva da un p.v.c. del 16 dicembre 2016 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Caserta e con cui venivano accertate l’omessa presentazione degli intrastat e la mancanza di documentazione relativa alle operazioni di vendita di auto effettuate dalla società contribuente a clienti comunitari: in particolare, le stesse risultano sprovviste della documentazione relativa al trasporto nonché di ogni forma di pagamento. Pertanto, i verbalizzanti prima e l’amministrazione finanziaria dopo, constatavano l’imponibilità delle operazioni di vendita in quanto le stesse cessioni di auto dovevano presumersi avvenute non in uno Stato membro, ma sul territorio nazionale.

La CTP di Caserta con sentenza n. 2202/12/2018 depositata in data 3 maggio 2018 rigettava il ricorso della contribuente, con condanna alle spese di lite.

  1. – La sentenza veniva appellata dalla società contribuente che reiterava i motivi già sviluppati in primo grado.

La CTR della Campania, con la sentenza n. 4880/15/2020, pubblicata il 19 ottobre 2020, rigettava l’appello, con la seguente motivazione: “L’appellante deduce plurimi motivi di appello, invero talora con non chiari riferimenti normativi (o almeno con riferimenti normativi del tutto generici, come alle disposizioni di cui agli art. 53 e 111 Cost. e agli artt. 43 ss della Carta dei diritti fondamentali dell’UE), peraltro corrispondenti a profili già dedotti in primo grado e disattesi dal primo giudice. Tanto poi nell’ambito di un ricorso di inutile prolissità, in violazione dell’ormai fondamentale canone di sinteticità, che opera anche per il processo tributario. L’appellante (pag. 10 ss) come primo motivo deduce la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Deve però qui ribadirsi – disattendendo tale motivo – che tale obbligo sussiste solo per i tributi c.d. armonizzati, e sempre che il contribuente sia in grado di provare che, ove il contraddittorio fosse stato attuato, egli avrebbe potuto far valere utilmente le sue ragioni, con ragionevole possibilità di accoglimento. Nel caso di specie giova ricordare che, alla base della imposizione, vi è stata una ampia verifica tributaria, condotta dall’Agenzia delle dogane su richiesta dell’autorità doganale tedesca, tesa ad accertare la realtà delle transazioni commerciali/finanziarie intercorse dall’attuale appellante con il cessionario tedesco Nawabi automobile. Il contribuente, in quella sede, a mezzo di un proprio rappresentante ha avuto ampia facoltà di far valere le proprie ragioni (cfr il verbale di accertamento). L’appellante non contesta tale accertamento ma si limita a dolersi – al di là dei rilievi astrattamente giuridici – di una pretesa differenza tra operazioni effettivamente effettuate e quelle a suo dire erroneamente accertate. Si tratta, comunque, di deduzioni del tutto generiche (né poi sfugge che il contribuente, in sede di accertamento, tenne una condotta ben poco collaborativa, rifiutando di esibire la documentazione richiesta). L’appellante quindi (p. 15 ss) lamenta l’erronea determinazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori comunitari e l’applicabilità del regime del margine; lamenta anche l’omesso esame della documentazione esibita. Il motivo è del tutto generico e sostanzialmente non sviluppato. Vi è il dato dirimente, evidenziato dall’accertamento, che il contribuente, pur essendo soggetto autorizzato alle operazioni intracomunitarie, non aveva presentato per gli anni 2011- 2013 alcun modello intrasat mentre le operazioni di vendita di auto effettuate a clienti comunitari, appunto imputate nel regime del margine di cui all’art. 36 D.L. 4/95, risultavano sprovviste della documentazione relativa al trasporto e a ogni forma di pagamento. La non veridicità dei trasferimenti, inoltre, e come correttamente osservato nell’accertamento, trova riscontro anche in quanto riferito dall’autorità doganale tedesca: infatti presso l’operatore tedesco … non era stata rinvenuta alcuna documentazione attestante la realtà delle cessioni effettuate dall’odierno appellante. A fronte di tale quadro probatorio appare infondato anche il motivo attinente al difetto di motivazione dell’atto impositivo, anche sotto il profilo probatorio. Le presunzioni di legge sono state correttamente applicate, essendo del tutto apodittiche le osservazioni in senso contrario del contribuente. Da qui il rigetto del gravame”.

  1. – Avverso la predetta sentenza d’appello, la contribuente società … ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
  2. – L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

  1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. Inoltre, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione degli artt. 112-115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 36 D.L. n. 41 del 1995.

Sostiene, al riguardo, che il giudice territoriale si sarebbe pronunciato in modo completamente avulso dalle doglianze ed allegazioni della contribuente (sviluppate nell’atto d’appello) circa l’erronea quantificazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori esteri oggetto di recupero.

All’uopo, dopo aver riportato il contenuto dell’atto d’appello (pagg. 25, 7-8 e 11-14), la contribuente riproduce altresì il prospetto (che asserisce aver già prodotto in primo grado) dal quale risulterebbe che le vendite effettuate nei confronti degli operatori esteri ammontavano ad Euro 621.260,00 (euro seicentoventunomiladuecentosessanta/00) e non Euro 732.460,00 (euro settecentotrentaduemilaquattrocentosessanta/00), come erroneamente accertato e assoggettato ad IVA dall’Agenzia delle Entrate.

Evidenzia, poi, come sul punto l’Agenzia delle Entrate non avrebbe sollevato alcuna contestazione né in primo grado né in appello e come, a fronte di ciò, la CTR sarebbe incorsa in una motivazione meramente apparente in quanto, pur evidenziando che la contribuente aveva lamentato l’erronea determinazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori comunitari e l’applicabilità del regime del margine, nonché l’omesso esame della documentazione esibita, si sarebbe limitata ad affermare che tale motivo (d’appello) risultava del tutto generico e non sviluppato.

Inoltre, la CTR, subito dopo aver asserito che il motivo risultava generico e non sviluppato, ha proseguito il proprio discorso evidenziando che “Vi è il dato dirimente, evidenziato dall’accertamento, che il contribuente, pur essendo soggetto autorizzato alle operazioni intracomunitarie, non aveva presentato per gli anni 2011- 2013 alcun modello intrastat mentre le operazioni di vendita di auto effettuate a clienti comunitari, appunto imputate nel regime del margine di cui all’art. 36 D.L. 41/95, risultavano sprovviste della documentazione relativa al trasporto e a ogni forma di pagamento.”.

Secondo la ricorrente anche tale affermazione sarebbe illogica perché la mancata presentazione dei modelli intrastat non assumerebbe alcuna concreta rilevanza con riferimento alla doglianza dell’erronea determinazione dell’importo delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori esteri.

In definitiva, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso per cassazione, la CTR avrebbe violato il principio secondo cui, poiché il processo tributario è di impugnazione-merito è imposto al giudice di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale, sicché non può limitarsi al mero annullamento o conferma dell’accertamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

  1. – La censura è inammissibile e infondata.

Anzitutto, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso la ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza.

Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.” (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv. 650880-01, secondo cui “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”).

In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).

Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la CTR ha senz’altro motivato – sia pure in maniera sintetica – in relazione all’infondatezza del motivo di gravame, facendola discendere non soltanto dalla mancata presentazione dei modelli intrastat, ma altresì dal fatto che: 1) le operazioni di vendita di auto effettuate a clienti comunitari erano risultate sprovviste della documentazione relativa al trasporto e a ogni forma di pagamento; 2) la non veridicità dei trasferimenti, come chiarito anche nell’atto impositivo, aveva trovato preciso riscontro anche nelle informazioni fornite dall’autorità doganale tedesca.

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830).

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare il profilo di evidente inammissibilità del motivo di ricorso di cui si tratta, rappresentato – con riguardo alle censure prospettate ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. – dal principio secondo cui “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023, Rv. 667202-01). E ciò, senza trascurare anche la precisazione secondo cui “Ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.” (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022, Rv. 664193-01).

3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e segg. D.L. n. 41 del 1995, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c..

Sostiene, al riguardo, come la CTR, con riguardo al regime del margine, non avrebbe correttamente valutato che la società contribuente aveva assolto all’onere probatorio gravante a suo carico mediante la produzione della documentazione già presentata ai verificatori e versata agli atti del giudizio di merito.

La censura risulta inammissibile, poiché attinge la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove condotta dalla CTR.

Quest’ultima, infatti, ha ritenuto, invece, all’esito della valutazione del fatto e delle prove (e, in particolare, della documentazione prodotta in giudizio) la non veridicità dei trasferimenti, giacché le operazioni di vendita di auto effettuate, secondo la prospettazione della contribuente, a clienti comunitari, oltre a risultate sprovviste di documenti valevoli a dimostrare il trasporto della merce e le modalità di esecuzione dei pagamenti, erano state escluse anche all’esito delle informazioni fornite dall’autorità doganale tedesca.

A tale ricostruzione, la ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 62779001, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.”).

Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01).

Del resto, questa Corte ha più volte affermato che “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.” (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01).

Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull’accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere concretamente realizzate vendite di auto a clienti comunitari, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.”).

  1. – Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.. Inoltre, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 L. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La censura si appunta innanzitutto sull’affermazione – contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui “L’appellante (pag. 10 ss) come primo motivo deduce la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Deve però qui ribadirsi – disattendendo tale motivo – che tale obbligo sussiste solo per i tributi c.d. armonizzati, e sempre che il contribuente sia in grado di provare che, ove il contraddittorio fosse stato attuato, egli avrebbe potuto far valere utilmente le sue ragioni, con ragionevole possibilità di accoglimento. Nel caso di specie giova ricordare che, alla base della imposizione, vi è stata una ampia verifica tributaria, condotta dall’Agenzia delle dogane su richiesta dell’autorità doganale tedesca, tesa ad accertare la realtà delle transazioni commerciali/finanziarie intercorse dall’attuale appellante con il cessionario tedesco Nawabi automobile. Il contribuente, in quella sede, a mezzo di un proprio rappresentante ha avuto ampia facoltà di far valere le proprie ragioni (cfr il verbale di accertamento). L’appellante non contesta tale accertamento ma si limita a dolersi – al di là dei rilievi astrattamente giuridici – di una pretesa differenza tra operazioni effettivamente effettuate e quelle a suo dire erroneamente accertate.”.

Sostiene che, in tal modo, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, in quanto la partecipazione del contribuente e del suo commercialista alla verifica non poteva e non doveva assumere alcuna rilevanza circa la successiva obbligatorietà del contraddittorio preventivo.

Aggiunge, inoltre, che “Peraltro, come si evince dallo stralcio del pvc trascritto nelle precedenti pagine, la legale rappresentante della società era intervenuta solo al momento dell’accesso, delegando poi il proprio commercialista, il quale aveva soltanto consegnato l’ulteriore documentazione contabile e sottoscritto il PVC presso le Dogane di Caserta, fermo restando che i verificatori eseguirono l’esame della documentazione e raggiunsero le loro conclusione nei locali dell’Ufficio senza la presenza né della legale rappresentante della società ricorrente né del professionista (commercialista).” (cfr., all’uopo, la pag. 22 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità).

Con riguardo al vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la contribuente sostiene di aver correttamente assolto l’onere relativo alla prova di resistenza. Evidenzia, infatti, che le doglianze di merito sollevate (erronea quantificazione delle operazioni estere ed applicabilità del regime del margine), già ampiamente riportate e trascritte nel ricorso risulterebbero anche di patente non pretestuosità.

Inoltre, afferma che il giudice territoriale per respingere la doglianza de qua avrebbe dovuto argomentare sull’inesistenza della “prova di resistenza” ovvero sulla pretestuosità delle eccezioni, mentre alcunché al riguardo sarebbe possibile rinvenire nella sentenza impugnata.

  1. – Anche tale censura risulta infondata.

Anzitutto, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con esso la ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente lamentandone l’insufficienza.

Nondimeno, ferme restando tutte le considerazioni già ampiamente sviluppate in precedenza circa la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 e circa la consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi l’insussistenza di alcuna grave anomalia motivazionale, perché la CTR ha senz’altro motivato – sia pure in maniera sintetica – in relazione all’infondatezza del motivo di gravame, facendola discendere dalla circostanza secondo cui la società contribuente, in sede di accesso dell’autorità doganale alla sede dell’impresa, aveva avuto ampia facoltà di far valere le proprie ragioni, a mezzo di un proprio rappresentante.

Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830).

Del resto, è la stessa ricorrente ad aver ammesso come, al momento dell’accesso fosse intervenuta “la legale rappresentante della società” che aveva provveduto, poi, a delegare “il proprio commercialista, il quale aveva soltanto consegnato l’ulteriore documentazione contabile e sottoscritto il PVC presso le Dogane di Caserta” (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla pag. 22).

Il che esclude altresì la fondatezza della doglianza sollevata ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., circa la violazione del contraddittorio preventivo, atteso che, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che esso si realizzi in modo effettivo, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionari ed il riconoscimento dell’accesso agli atti (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021, in motivazione, paragrafo 6.2., pagg. 6 e 7).

  1. – In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
  2. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro. 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00), oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2026.


MASSIMA: In materia tributaria, la partecipazione attiva del contribuente alla fase di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, anche mediante un proprio rappresentante, soddisfa il principio di contraddittorio preventivo. Le modalità di realizzazione di tale contraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente che si realizzi in modo effettivo, indipendentemente dagli strumenti adottati.