Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona, sez. I, 04 novembre 2025 n. 459


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7.5.2025 S. G. ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 20.2.2025 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione Ancona, chiamando in causa, oltre al predetto ente, anche l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

La ricorrente ha chiesto, previa sospensione, la dichiarazione di invalidità/nullità/inefficacia dell’atto perché gravante su beni già da tempo (2009) conferiti in un fondo patrimoniale, costituito insieme al coniuge ex art. 167 c.c., che genera un effetto segregativo sul patrimonio ivi conferito, con impossibilità di esecuzione da parte di creditori per posizioni estranee ai bisogni della famiglia.

I debiti tributari, invece, erano stati contratti per far fronte alla propria attività di impresa e nell’ambito di esigenze caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Il 17.6.2025 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona che ha chiesto, in via pregiudiziale, una declaratoria attestante il difetto di legittimazione passiva, poiché il debito tributario non viene contestato e, in via subordinata, ha eccepito il difetto di giurisdizione ex art. 3 d. lgs. n. 546/92, poiché il ricorso non è stato proposto verso un tributo, bensì contro una misura cautelare adottata dal concessionario della riscossione.

In pari data si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato , in relazione all’atto sanzionatorio n. 305100-165-2022 emesso nei confronti della ricorrente ex art. 59 d. lgs. n. 504/95, iscritto a ruolo a seguito di mancato pagamento.

L’ente ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione tout court, trattandosi di controversia concernente non la legittimità di tributi, ma relativa ad un atto di esecuzione forzata successivo alla notificazione della cartella di pagamento, di cui non si contesta l’omessa o invalida notifica; di qui la competenza del giudice ordinario. In subordine, ha rilevato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto meno in relazione al proprio credito, appunto perché non ha natura tributaria, in quanto derivante da una sanzione amministrativa.

Nel merito ha rilevato che l’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima, oltre nei casi in cui l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, anche se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia. Ha, infine, precisato che anche un debito di natura sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia quando si accerti che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento di tali bisogni, gravando l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni su colui che intende avvalersene, circostanza non verificatasi nel caso di specie soprattutto con riferimento al proprio credito, direttamente connesso ad esigenze familiari. Di qui la non accoglibilità del ricorso.

Ha chiesto, infine, il rigetto dell’istanza cautelare, difettando, oltre che il fumus boni iuris (per le ragioni addotte) anche il periculum in mora, posto che l’iscrizione ipotecaria, quale atto di carattere conservativo e non esecutivo, non determina di per sé un danno irreparabile idoneo a giustificare la sua sospensione.

Il 19.6.2025 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. di Ancona, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva giurisdizione di questa Corte, essendo le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria devolute alla competenza del giudice ordinario. Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva, avendo al controversia ad oggetto questioni attinenti la fase esecutiva, di esclusiva competenza del Concessionario per la Riscossione.

Nel merito ha comunque evidenziato che i crediti previdenziali vanno considerati afferenti ai bisogni della famiglia e che, ad ogni modo, l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava in capo al debitore.

Sul piano cautelare ha evidenziato che la ricorrente non ha fornito elementi tali da dimostrare l’irreparabilità del pregiudizio correlato alla mancata sospensione dell’atto.

Da ultimo, in data 8.7.2025 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario con riferimento a tutti i crediti non aventi natura tributaria.

Nel merito ha rilevato che l’art. 170 c.c. si riferisce solo al divieto di esecuzione su beni facenti parte del fondo patrimoniale, ma non anche all’attività cautelare in cui si concreta l’iscrizione ipotecaria impugnata, richiamando giurisprudenza di merito sul punto.

Ha poi evidenziato che, in ogni caso, l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale – ovvero la relazione esistente tra il fatto generatore del credito e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia – grava in capo al debitore, che nel caso in esame non aveva ottemperato.

In ordine all’istanza di sospensiva ha rilevato che la ricorrente non ha dato prova del danno grave ed irreparabile che le deriverebbe dalla mancata adozione del provvedimento cautelare.

All’udienza dell’11 luglio 2025 è stata rigettata la richiesta di sospensiva ed il processo è stato fissato per il 24 ottobre 2025.

Il 3 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memorie difensive, reiterando le argomentazioni già addotte nel ricorso.

In particolare, quanto agli aspetti procedurali, ha ribadito l’autonoma impugnabilità dell’atto e l’unitarietà del procedimento di iscrizione ipotecaria anche in presenza di pretese (marginali, nel caso in esame) di I.N.P.S. e Dogane; quanto alla asserita natura cautelare ha rilevato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha confermato come l’art. 170 c.c. sia applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art 77 D.P.R. n. 602/73.

Nel merito ha messo in evidenza che, a fronte della prova documentale fornita circa l’estraneità del debito ai bisogni familiari, le parti resistenti non avevano dato prova di non avere conoscenza di tale estraneità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Le questioni procedurali

Sussiste la giurisdizione integrale di questa Corte, che si applica alle controversie – come quella oggetto di scrutinio – relative alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria quando la stessa è collegata a debiti tributari, posto che l’ipoteca iscritta dall’agente è unica, anche se riferita a crediti di natura diversa.

Sussiste altresì il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate (che lo ha eccepito nell’atto di costituzione in giudizio) dell’Agenzia delle Dogane e dell’I.N.P.S. (che lo hanno eccepito in udienza) posto che la ricorrente non contesta l’esistenza del debito tributario, che riconosce, bensì l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, quale misura cautelare operata dall’Agente della riscossione su beni segregati nel fondo patrimoniale.

Dunque, l’unico interlocutore della ricorrente è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  1. Il merito

L’iscrizione ipotecaria impugnata ha ad oggetto i seguenti beni: un immobile sito in [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] (AN), censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune, FG [OMISSIS], Particella [OMISSIS], Sub. [OMISSIS], quota di proprietà 1/2; un immobile parimenti sito in [OMISSIS], [OMISSIS], [OMISSIS] (AN), censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune, FG [OMISSIS], Particella [OMISSIS], Sub. [OMISSIS] e [OMISSIS], quota di proprietà 1/2.

Entrambi i beni, in data 11.9.2009 erano stati conferiti in un fondo patrimoniale (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).

I debiti tributari che hanno generato l’iscrizione ipotecaria si riferiscono, per la maggior parte, a cartelle esattoriali relative al mancato versamento di imposte e, marginalmente, a contributi (INPS) ovvero all’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi (Agenzia delle Dogane).

Come noto, secondo il disposto dell’art. 170 c.c., “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

È onere del ricorrente dimostrare che i debiti contratti siano estranei ai bisogni della famiglia.

Questo collegio reputa che la ricorrente – già titolare di una impresa individuale (“G.S M. di G. S.”, cessata nel 2023) operante nel settore dell’abbigliamento – abbia dato prova adeguata di aver contratto i debiti in questione per far fronte all’esercizio dell’impresa e non per bisogni della famiglia, producendo una documentazione dettagliata e fornendo i seguenti elementi:

1) documentazione fiscale e contabile : dalla visura camerale (doc. 8), dalle dichiarazioni IVA e dalla relazione tecnica del dr. [OMISSIS] (doc. 13) si ricava che, nell’intero arco temporale dell’attività (2006-2023), la [OMISSIS] ha movimentato un volume d’affari (doc. 9) di € 2.668.312, generando un utile complessivo di € 234.541. Tali utili sono stati assorbiti dal pagamento di imposte e debiti aziendali, come ricavabile dagli F24 (doc.10) e dagli estratti dell’Agenzia delle Entrate (doc.11);

2) assenza di contribuzione ai bisogni familiari: il percepimento di una pensione da parte di entrambi i coniugi, le dichiarazioni dei redditi (doc. 12), le dichiarazioni fiscali del coniuge (doc. 14) e gli estratti conto del conto corrente cointestato (doc. 16) attestano le fonti economiche che hanno consentito il mantenimento familiare;

3) scelte patrimoniali familiari: la vendita di un immobile comune, per far fronte alle esigenze familiari (doc. 15);

4) perizia tecnica (doc. 13): secondo il dr. [OMISSIS] l’intero margine d’impresa è stato reinvestito nell’attività economica e che non vi è stato mai alcun trasferimento di utilità economica verso la famiglia;

5) autonomia patrimoniale della ricorrente: l’accensione di un mutuo personale di € 40.000,00 e il ricorso a sostegni economici esterni provano come i debiti fossero legati a iniziative esclusivamente individuali e speculative, prive di riflessi sui bisogni primari della famiglia.

Tali argomentazioni, documentate e coerentemente logiche, non sono state confutate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nell’atto di costituzione in giudizio, si è limitata a richiamare principi astratti, senza analizzare criticamente la documentazione offerta dalla ricorrente e le risultanze della perizia del Dr. [OMISSIS]. Né in sede di udienza tale lacuna è stata colmata.

Quanto al secondo requisito richiesto per poter tutelare il fondo patrimoniale da attività esecutive, ovvero la conoscenza da parte del creditore che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il collegio rileva che la documentazione prodotta dalla ricorrente era nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi in massima parte di dati contabili e fiscali.

Può dunque dirsi che il creditore non ha dimostrato di non avere conoscenza di tale estraneità.

  1. Le spese processuali.

L’accoglimento del ricorso implica la condanna dell’unico contraddittore legittimato, ovvero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pagamento delle spese sostenute da Giorgina Suardi per la costituzione in giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00. Posto che la richiesta di sospensiva è stata rigettata nel novero delle spese non vengono computate quelle relative a tale fase.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte ricorrente che si liquidano in euro 5.000,00.


COMMENTO REDAZIONALE– In materia di fondo patrimoniale, l’estraneità dei debiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è desumibile da vari indici, quali l’assenza di contribuzione ai bisogni familiari da parte della contribuente, le scelte patrimoniali familiari e l’autonomia patrimoniale della ricorrente, che aveva fatto ricorso a sostegni economici esterni (i.e.: mutuo ipotecario) essenzialmente per finalità individuali e speculative, e non già per fare fronte ad esigenze familiari.

Sul piano soggettivo, la conoscenza, da parte del creditore, di tale estraneità  è desumibile dalla circostanza che la documentazione prodotta dalla ricorrente, costituita in massima parte di dati contabili e fiscali, si trovasse senza alcun dubbio nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.

Vengono quindi ritenuti sussistenti entrambi i presupposti (oggettivo e soggettivo) per escludere l’immobile costituito in fondo patrimoniale dalle misure esecutive e/o cautelari dell’Agente della riscossione, con conseguente accoglimento del ricorso della contribuente.