Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02 marzo 2026, n. 4607
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANDIA Ugo – Presidente
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. BENATTI Marco – Consigliere Rel.
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11890/2025 R.G. proposto da:
A.A., B.B., C.C., rappresentate e difese dagli avvocati … (Omissis) e … (Omissis) – ricorrenti –
contro
COMUNE DI CARUGATE rappresentato e difeso dall’avvocato … (Omissis) – controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 805/2025 depositata il 27/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.
Svolgimento del processo
Il Comune di Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nella loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2017 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009.
Le contribuenti impugnarono gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, previa riunione dei ricorsi e con la sentenza n. 3648/23, respinse il gravame. Ritenne in particolare il primo giudice che l’avere la ricorrente Carola iniziato un’attività agricola dopo la modifica della destinazione urbanistica non desse diritto all’esenzione dall’imposta.
Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 805/25) respinse l’appello ritenendo che le ricorrenti non avessero provato l’effettività dell’attività agricola di Carola nell’anno in esame (2017), come accertato dal giudice tributario in altre pronunce relative alle stesse parti e diverse annualità. Ritenendo le ricorrenti onerate alla specifica prova, il giudice d’appello valutò che essa non fosse stata raggiunta, respingendo altresì la censura relativa all’asserito obbligo del Comune di aggiornare il valore dell’area alla luce dell’intrapresa attività agricola nonché richiamando l’accordo transattivo sottoscritto dalle comproprietarie in relazione alle annualità 2009-2001 in cui le stesse avevano accettato la valutazione dell’area come proposta dall’ente locale.
Ricorrono per cassazione le contribuenti con tre motivi di gravame, integrati da successiva memoria.
Resiste il Comune con controricorso, anch’esso seguito da memoria.
Motivi della decisione
- Vanno preliminarmente affrontate le questioni sollevate nel controricorso in relazione alla inammissibilità della produzione documentale delle ricorrenti e del ricorso medesimo in quanto in violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. nonché perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia, preclusa a questa Corte.
1.2. Quanto ai documenti ivi elencati e relativi alla prova dell’attività agricola, che risulterebbero depositati solamente in questa fase e pertanto sarebbero inammissibili, la ritualità della produzione sarà valutata nell’analisi delle specifiche censure ove gli stessi fossero rilevanti.
1.3. Analogamente quanto alla seconda censura d’inammissibilità, che può essere riscontrata solo attraverso l’esame dei singoli motivi atteso che gli stessi sono formalmente proposti sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. non incontrando, almeno esteriormente, il profilo della c.d. “doppia conforme”.
- Con il primo motivo lamentano la violazione degli artt. 2, co. 1 lett b) D.Lgs. 546/92 (rectius 504/92) e art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Sostengono che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il terreno dovrebbe essere considerato ex lege non fabbricabile e pertanto esente dall’imposta. Sostengono che l’iscrizione della ricorrente Carola quale imprenditrice agricola professionale (IAP) dal 2012 sarebbe sufficiente della prova della “persistenza” dell’attività agricola, richiamando un precedente di questa Sezione (n. 30456/24) che avrebbe introdotto una presunzione in tal senso. La qualifica in capo a una delle comproprietarie estenderebbe l’esenzione anche alle altre (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025, Rv. 673802-01).
2.1. Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso ove il Comune sostiene che la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. sia inammissibile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo in quanto sul punto vi è “doppia conforme”, nonché più in generale concretizzandosi in una sollecitazione a questa Corte nella rivalutazione dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
2.2. Quanto al primo profilo, deve convenirsi con le ricorrenti sul fatto che la reiezione dell’esenzione per attività agricola non è stata espressamente respinta per le “stesse ragioni”, come richiesto dal predetto quarto comma, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario che l’attività agricola fosse svolta già al momento in cui era mutata la destinazione urbanistica dell’area, mentre il giudice d’appello ha motivato sulla mancanza di prova di tale attività sulla specifica area.
2.3. Quanto all’ulteriore profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è censurata l’interpretazione che la Corte di merito ha dato delle disposizioni suindicate, vagliando se la pacifica iscrizione nel registro IAP sia condizione sufficiente per l’invocata esenzione, sicché il giudizio demandato a questa Corte è in diritto.
2.4. Nel merito il motivo è infondato.
2.5. In relazione all’anno d’imposta 2017 trova applicazione l’invocato art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nella generale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quelli effettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati o comunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13 citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono.
2.6. Dirimente appare però il fatto che la Corte di merito ha valutato, con giudizio che appare scevro da errori logici o giuridici, che la contribuente non abbia provato i presupposti dell’invocata esenzione e, in particolare, la prova documentale dell’effettiva e attuale coltivazione dei fondi con riguardo all’annualità in esame (2017), stante l’insufficienza o irrilevanza dei documenti prodotti e per le ragioni indicate in motivazione. Ne deriva che, sul punto, viene sollecitato a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove che è estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 1/6/2021, n. 15276, Rv 661628-01).
2.7. La reiezione della censura assorbe anche il profilo sollevato con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., atteso che il fatto storico è stato esaminato e deciso da entrambe le Corti di merito e non sussiste la prospettata omissione.
- Con il secondo motivo di gravame le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostengono che il Comune, pur non avendo un obbligo effettivo d’aggiornare periodicamente il valore, avrebbe dovuto farlo alla luce della nuova attività sulla stessa esercitata. Argomentano altresì che l’ente locale avrebbe ritenuto l’area edificabile a scopo residenziale quando invece il P.G.C. avrebbe invece escluso tale destinazione, e non avrebbe tenuto conto dei vincoli, costituiti da fasce di rispetto autostradale-Terroviario e stradale, idrico e per le aree boscate. Asseriscono altresì che sia previsto un piano attuativo e che l’incertezza sull’an e sul quando si costruirà la linea della metropolitana interessante l’area dimostra come le proprietarie avrebbero già perso la disponibilità della stessa, venendo meno il presupposto impositivo.
3.1. Il motivo è parzialmente fondato.
3.2. Con esso si censura in pratica la valutazione del Comune secondo cui non vi erano ragioni per rideterminare il valore venale del terreno ai fini IMU. Tuttavia, la Corte di merito, con ragionamento coerente e privo d’errori logici e giuridici, ha argomentato diffusamente sulle ragioni per cui ha ritenuto infondate le censure delle ricorrenti e per contro fondate le tesi del Comune resistente.
3.3. Sotto il primo profilo, che investe l’obbligo di rivalutare l’area, deve ribadirsi come non sussista un obbligo per il Comune in tal senso atteso che, come evidenziato supra, la destinazione delle aree a edificabili esclude l’applicazione della disposizione invocata. La sentenza impugnata ha altresì dato conto (pag. 5) della procedura adottata dall’ente locale per pervenire alla suddetta valutazione nel 2005, confermata da successiva consulenza di parte del 2013 nonché delle ragioni per cui ha ritenuto di aderire a tale valutazione piuttosto che a quella del consulente delle ricorrenti ing. D.D. del 2008.
3.4. È invece fondata la censura relativa al vincolo di cui la Corte di merito ha dato atto evidenziando come, dall’esame dello strumento urbanistico vigente nell’anno d’imposta in esame così come in quello che era attuale al momento della pronuncia, aggiornato al 2020, emergesse la prevista realizzazione di una fermata della metropolitana. Non può infatti ritenersi, come ha fatto la Corte di merito, che tale statuizione costituisca una mera eventualità programmatica, non preclusiva dell’edificazione attraverso un piano attuativo.
A differenza degli altri vincoli prospettati nel ricorso in modo del tutto generico, senza chiarire se le relative questioni fossero state prospettate nel corso del giudizio di merito, quello esaminato dalla Corte territoriale è stato specificamente trattato e accertato ma non può condividersi la valutazione d’irrilevanza per questo procedimento operata dal giudice dell’appello.
La presenza di un vincolo, anche se finalizzato all’esecuzione di un’opera la cui realizzazione è del tutto ipotetica e che non priva l’area della sua edificabilità in assoluto, influisce comunque sul valore venale del terreno sicché d’esso deve comunque tenersi conto al fine impositivo (Cass. Sez. 5, 14/12/2019, n. 33012, Rv. 656460-01).
- Con il terzo motivo le ricorrenti censurano la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ., anche con riferimento agli artt. 2, comma 1, lett b) del D.Lgs. 546/1992 (rectius 504/1992) e 1, co. 13, legge n. 208/2015 in tema di esenzione IMU per terreni iscritti IAP, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamentano che si sia considerato un “giudicato esterno” con riferimento all’accertamento di cui a diverse sentenze, riguardanti le stesse parti in riferimento agli stessi terreni e per diversi anni d’imposta, nonché l’accertamento transattivo cui si è fatto riferimento. Sostengono che non potrebbe farsi riferimento a un giudicato precedente alla norma relativa all’esenzione, entrata in vigore nel 2015.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La sentenza impugnata non ha infatti richiamato alcun giudicato esterno bensì si è riferita al fatto che:
– erano all’epoca intervenute plurime sentenze, in primo e secondo grado, tra le stesse parti e per gli stessi terreni con analoghe censure, tutte favorevoli al Comune;
– una di esse era già passata in giudicato.
Ne deriva che i riferimenti a precedenti pronunce erano finalizzati alle argomentazioni a supporto delle altre valutazioni e non a dedurre la loro vincolatività secondo i principi del giudicato tributario.
4.3. Il giudicato non è invocato neppure con riferimento alla sentenza indicata come definitiva non rilevando, pertanto e a questi fini, il giudicato sul valore dei terreni di cui all’accordo transattivo operato con riferimento alle annualità 2009-2011 cui le stesse parti accennano e benché lo stesso ricorso ammetta come lo stesso accordo sia confluito nella sentenza 1012/16 della Commissione Tributaria Regionale, definitiva per mancata impugnazione. La pronuncia qui gravata si limita a rimarcare come il valore accertato dal Comune sia stato accettato dalle comproprietarie, sia pure in sede transattiva, con riferimento alle predette annualità e come lo stesso corrisponda alle delibere comunali del 2005 e del 2013, pubblicate e ben note alle ricorrenti.
- Il ricorso è pertanto fondato limitatamente al secondo motivo e nei termini in cui è accolto, dovendosi rimettere gli atti alla Corte di merito per gli accertamenti in fatto in ordine al valore del terreno in relazione all’incidenza su di esso da parte del predetto vincolo.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.
MASSIMA: In materia di IMU, l’edificabilità di un terreno non viene esclusa dalla mera presenza di vincoli programmati. Tuttavia, la presenza di vincoli urbanistici specifici – come la pianificazione della realizzazione di infrastrutture pubbliche – deve essere presa in considerazione nella determinazione del valore venale del terreno, anche se la realizzazione dell’opera è ipotetica. Questi vincoli influiscono sull’imponibilità del terreno e sul relativo valore venale ai fini IMU.