Cass. civ., sez. V, ord., 20 maggio 2026 n. 15370


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. BILLI Stefania – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3815/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati …………                                                                                                                                                              -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato                      -controricorrente-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. (Omissis) depositata il 04/07/2022.

E

sul ricorso iscritto al n. 9158/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato………………                                                                                                                                                        -ricorrente-

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,                                                                                                                                -controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria della Lombardia n. 2695/2024, depositata il 16 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

Svolgimento del processo

Proc. n. 3815-2023

Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito della presentazione di denuncia di variazione Docfa per diversa distribuzione degli spazi interni, l’Ufficio validò (atto (OMISSIS)) il classamento relativo a un immobile di proprietà del ricorrente A.A., sito a M in (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), F. 349, part. 15, sub. 750, attribuendo la proposta Categoria A/2, Classe 7, Vani 10,5, Rendita Euro 4.663,61.

Successivamente, nel febbraio 2018, l’Ufficio, in autotutela, rettificò il precedente atto di validazione attribuendo all’immobile la Categoria A/1, Classe 2, Vani 10,5, Rendita Euro 4.717,83.

L’avviso di accertamento fu impugnato dal contribuente e il ricorso accolto per difetto di motivazione. Avverso la decisione di primo grado fu interposto appello, con esito positivo, dall’Agenzia delle Entrate.

Il giudice di merito mosse dal principio secondo cui, in tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio in autotutela, il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi sia intrinseci sia estrinseci della singola unità immobiliare, nonché alla qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, alla qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione.

Fu, quindi, analizzata la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento ossia: “L’unità in oggetto è ubicata in un fabbricato di tipo signorile di 6 piani fuori terra, ubicato in zona centrale, nell’isolato delimitato da via (Omissis) e (Omissis), nelle immediate vicinanze di importanti luoghi di interesse artistico e culturale, del (Omissis) e del (Omissis). La zona è ottimamente servita da mezzi pubblici di superficie e dalla linea metropolitana..”. Fu quindi osservato che “l’abitazione è collocata al piano quarto di un complesso immobiliare oggetto di riqualificazione totale con un elevato standard qualitativo tanto nella parte edilizia quanto in quella impiantistica (efficienza energetica classe A, ecosostenibilità, domotica e sicurezza), occupa una superficie di mq. 267, calcolata ai sensi del dpr. 138/98; dispone di ampi locali con ottimale distribuzione degli ambienti, buona luminosità dovuta alla tripla esposizione, doppio ingresso di cui uno con ascensore con sbarco interno privato, doppio soggiorno e quattro servizi igienici.”

Il riportato contenuto dell’avviso fu quindi ritenuto idoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni del nuovo classamento nonché ” i presupposti di fatto che avevano determinato la rettifica in autotutela del classamento poiché “infatti l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici), della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali -come nel caso di specie- sono state individuate dall’Ufficio in concreto con riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce l’unità immobiliare”.

Il giudice di secondo grado evidenziò che nell’avviso era stato dato atto non solo della microzona in cui l’immobile era ubicato, ma anche che era stato dato valore all’appartamento in sé, nonché al fabbricato che lo comprendeva.

Le eccezioni sollevate da A.A. furono in parte disattese e in parte dichiarate assorbite.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione A.A. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14-4-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

Proc. n. 9158/2025

Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo a IMU per l’anno di imposta 2019 per la somma di Euro 5.330 a titolo di imposta e Euro 1.599 per sanzioni (30%); oltre interessi e accessori; il tutto in relazione alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale sita in Milano, (Omissis) n. 16, iscritta al catasto al Foglio 349, Particella 15, Subalterno 750).

Il contribuente ha impugnato l’avviso rilevando che esso si basa su un avviso di accertamento catastale con cui è stato modificato il classamento dell’immobile da A/2 (esente IMU trattandosi di prima casa) a A/1 immobile signorile (come tale soggetto a IMU anche se prima casa).

A.A. ha osservato che l’avviso di modifica del classamento catastale era stato annullato con sentenza della C.T.P. di Milano (n. 2558/2019 del 12.02-04.06.2019) e, trattandosi di sentenza esecutiva, non poteva che travolgere l’atto impugnato.

Il ricorso è stato respinto e la decisione appellata.

La C.T.R. ha rigettato l’appello osservando la rilevanza di due circostanze. La prima era costituita dal fatto che la sentenza del giudice di primo grado (che aveva annullato la rettifica del classamento catastale) era stata integralmente riformata in grado di appello (sent. n. 2854/4/2022) dalla C.T.R. della Lombardia, che aveva confermato la legittimità del classamento A/1. La seconda circostanza era costituita dal fatto che, nel momento in cui era stato emesso l’avviso di accertamento IMU di cui si discute, la classificazione catastale dell’immobile, per come risultante dalle registrazioni dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale competente, era ancora A/1 (ossia quella come modificata in abitazione signorile), perché non era stata ancora eseguita la sentenza di primo grado.

Ciò è bastato per “concludere nel senso della piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, nella misura in cui l’ente impositore non ha alcun titolo per provvedere in ambito di classificazione catastale e si limita ad assumere e recepire i relativi dati dalla Banca dati dell’Ufficio territoriale competente dell’AE”.

Quanto alla motivazione, il giudice di merito ha ritenuto che l’atto conteneva “i riferimenti catastali dell’immobile, il richiamo alla determinazione dell’Agenzia del territorio, e ai provvedimenti in materia di classamento catastale di unità immobiliari di proprietà privata, l’indicazione degli atti di aggiornamento catastale”.

Avverso la predetta decisione, A.A. propone ricorso affidato a tre motivi.

Il Comune di Milano resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Preliminarmente deve disporsi la riunione del procedimento recante n. 9158/2025 al procedimento n. 3815/2023 stante l’oggettiva connessione tra le questioni da affrontare.

Invero, “la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi,

quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie” (così Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013).

  1. Con la prima censura formulata nel proc. n. 3815/2023 si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, n. 212, dell’art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, regolamentato dal d.m. n. 37 del 1997, e dell’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L’Ufficio, infatti, con l’avviso di accertamento ha operato una rettifica del classamento già validato basandosi su un “diverso apprezzamento dei medesimi elementi indicati dalla parte” e su un “diverso calcolo delle consistenze indicato dalla parte”.

I Giudici d’appello si sarebbero così, in tesi, posti in aperto contrasto con le disposizioni indicate in rubrica, avendo ritenuto legittimo l’avviso di accertamento prescindendo dalla previa verifica circa la sussistenza di un errore giustificativo dell’emissione di un provvedimento di autotutela.

In sostanza, secondo il ricorrente, poiché nell’intervallo temporale intercorrente tra la validazione e la rettifica non è intercorso alcun mutamento, né avendo riguardo alle caratteristiche dell’appartamento né avendo riguardo alle caratteristiche della microzona cui accede, il collegio giudicante avrebbe dovuto riscontrare l’illegittimo esercizio del potere di autotutela.

2.2. Il motivo è infondato.

L’autotutela nel diritto tributario costituisce un potere dell’Amministrazione finanziaria che trova il suo fondamento nelle stesse norme che giustificano l’esercizio delle potestà attive per l’esazione dei tributi.

Ne deriva che la possibilità del suo esercizio – anche reiterato -permane inalterata per il principio di perennità dell’azione, salvi solo i

limiti derivanti dai termini di decadenza per l’esercizio delle attività di accertamento per i singoli tributi ovvero dall’avvenuto passaggio in giudicato di sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 30051/2024).

La disciplina positiva appare orientata, in prevalenza, a consentire l’emersione delle ipotesi di illegittimità dell’atto impositivo in danno del contribuente; la stessa però non esaurisce gli spazi dell’autotutela tributaria, che si può realizzare anche nelle situazioni in cui l’illegittimità determini un pregiudizio per l’erario, che risultano, in molti casi, speculari e necessariamente implicate in quelle oggetto di specifica considerazione a favore del contribuente (Cass. S.U. cit. ).

Deve quindi muoversi dal presupposto che il potere di autotutela trae il suo fondamento dallo stesso originario potere in base al quale venne emesso l’atto impositivo viziato.

L’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela ha la medesima posizione che ricopriva rispetto al primo atto: la valutazione, in fatto e diritto, in base alla quale l’atto viene annullato, sostituito o modificato (o convalidato) è, quindi, omogenea (ma con un esito diverso) a quella originaria.

Proprio la natura doverosa dell’imposizione fiscale impone che, in sede di riesame per l’autotutela, siano suscettibili di considerazione, per valutarne la coerenza rispetto all’obbligo di legge, tutti gli elementi formali e strutturali che avevano dato origine all’atto impositivo di primo grado.

Ne deriva che, in termini generali, la rinnovata valutazione di conformità dell’atto impositivo ai requisiti formali e sostanziali necessari per la sua adozione (e conservazione) non incontra alcun limite, salvo che non sia espressamente previsto.

Dalla disciplina positiva poi – sia previgente che quella adottata a seguito del D.Lgs. n. 219 del 2023 – non emerge alcuna delimitazione di ordine generale alla tipologia di vizi rilevabili.

La stessa casistica individuata dall’art. 2 d.m. n. 37 del 1997 e, oggi, dall’art. 10-quater, comma 1, l. n. 212 del 2000 annovera vizi sia formali sia sostanziali. In conclusione, nell’autotutela sostitutiva la “rivalutazione” avviene sempre e comunque ex post rispetto all’atto già adottato, facendo esclusivo riferimento agli elementi che erano presenti quando l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto originario, senza alcuna integrazione: sono gli stessi elementi che avevano dato origine alla pretesa ad essere oggetto di riesame poiché il primo atto ne aveva concretizzato un esito viziato, una illegittimità “originaria”, come tale da eliminare.

Da quanto innanzi sinteticamente riportato risulta evidente l’errore nel quale incorre il ricorrente, atteso che l’autotutela può essere esercitata proprio in presenza della medesima situazione fattuale che, nella specie, aveva determinato la validazione della proposta del contribuente.

Sicché alcuna violazione può sussistere delle norme invocate in caso di esercizio dell’autotutela che si sia realizzato mediante l’emissione di un nuovo avviso di accertamento congruamente motivato circa le ragioni poste a fondamento del nuovo classamento.

Nel caso che ci occupa, il giudice di merito ha peraltro dato diffusamente atto del contenuto dell’avviso e della sua completezza ai fini della comprensione da parte del contribuente delle ragioni della variazione dalla categoria A2 ad A1.

  1. Con la seconda censura, formulata nel citato procedimento, è denunciata la nullità della sentenza per apparenza della relativa motivazione, nella parte in cui ha ritenuto corretta la rettifica operata dall’ufficio, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  2. Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione il motivo

formulato dal ricorrente in via di riproposizione in relazione alla censurata lesione del principio di legittimo affidamento, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, essendo la stessa corredata di una motivazione apparente e/o perplessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La sentenza risulterebbe affetta dal vizio rappresentato poiché ometterebbe del tutto di indicare il percorso logico-giuridico che avrebbe condotto il giudice di merito a ritenere idonea la classificazione dell’Appartamento nella categoria catastale A/1.

3.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato di questa Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Siffatta motivazione si considera – come suol dirsi – non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resoconto dei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, le

ragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avviso era compiutamente motivato e rendeva chiaramente intellegibile al contribuente il percorso del ragionamento del giudice di merito.

Si tratta di una motivazione perfettamente chiara, che rende manifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere i dedotti vizi, dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamente sviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, in realtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa, ipotesi questa non ammissibile in questa sede.

  1. Quanto poi alla paventata violazione del principio del legittimo affidamento, deve osservarsi che la situazione del contribuente tutelabile è quella caratterizzata da “a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Ebbene, in caso di esercizio del potere di autotutela, la mera – ed erronea – valutazione già operata dall’Amministrazione sugli elementi a fondamento dell’atto impositivo, come verificatosi nella specie, non è, in sé, sufficiente a generare un affidamento legittimo, poiché equivale a sostenere che l’affidamento è determinato dalla mera illegittimità dell’atto originario, condizione che, in sé, precluderebbe lo stesso esercizio del potere di autotutela. La stessa Corte di giustizia, del resto, ha chiarito, in materia di tributi armonizzati, che il principio del legittimo affidamento “si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito” (Corte di giustizia, 14 giugno 2017, Santogal M-Comércio e Reparagào de Automóveis, in causa C-26/16, punto 76), ma

“non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione” (Corte di giustizia, 11 aprile 2018, SEB Bankas, in causa C-532/16, punto 50) e, dunque, a maggior ragione, neppure a fronte di una mera errata valutazione dell’Amministrazione.

In secondo luogo, va rilevato che la posizione di interesse del contribuente non trae fondamento dal principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.: l’originaria pretesa impositiva, inferiore a quella dovuta, non può, per il solo fatto che essa era stata recepita in un atto rivelatosi illegittimo, trovare copertura nel principio di capacità contributiva, principio che, al contrario, rafforza la necessità di una rimozione del primo atto e la sua sostituzione in forza del corrispondente dovere, ex artt. 2 e 53 Cost., di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

In conclusione, l’affidamento del contribuente nell’assetto determinato dall’adozione del primo atto non sorge per il solo fatto della sua illegittimità, ovvero per l’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ma resta ancorato ai concreti elementi che contraddistinguono la specifica vicenda, coniugati ad esigenze di certezza e stabilità dei rapporti, e confluisce, nei termini così caratterizzati, nella valutazione che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare alla luce dei principi di imparzialità e buona amministrazione ex art. 97 Cost., in funzione del riesame dell’atto e della sua sostituzione (Cass. S.U. n. 30051/2024).

I motivi sono in conclusione disattesi.

  1. Nel proc. n. 9918/2024, A.A. propone ricorso affidato a tre motivi.

5.1.Con il primo motivo è denunciata l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) poiché la rettifica catastale operata con l’avviso di accertamento catastale era stata annullata dalla

sentenza n. 2558/2019 (depositata il 4 giugno 2019), immediatamente esecutiva. Dunque, era venuto meno il titolo legittimante la pretesa IMU, dovendosi considerare l’Appartamento come classificato in categoria A/2 e non assoggettabile a IMU, unitamente alle relative pertinenze, in forza dell’art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019.

Il primo motivo è infondato.

La rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate in sede di rettifica, sulla cui base l’imposta è stata calcolata, era stata sì annullata ma con sentenza non ancora passata in giudicato.

In proposito va ricordato che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. T, n. 18637/2022).

In particolare, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass., Sez. T, n. 4334/2015).

Tanto è vero che tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del Territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta (Cass., Sez. T, n. 421/2014).

Ad ulteriore conferma di quanto precede, in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato dall’art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell’immobile oggetto di imposizione (Cass., Sez. T, n. 12297/2017).

Non è revocabile in dubbio che, ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione abbia l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. Sez. T, n. 11135/2019). Tuttavia, occorre non confondere l’esecutività provvisoria (immediata) della sentenza in materia catastale ex art. 69 D.Lgs. n. 546 del 1992 con la definitività dell’accertamento, che deriva solo dal giudicato.

In quest’ottica, il contribuente, se da un lato, in forza della sentenza favorevole esecutiva, ha titolo per ottenere l’immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita (anche per eventuali imposizioni future, in pendenza di giudizio), dall’altro lato, non ha anche quello di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo basato sulla rendita originaria; annullamento che discende dalla retroattività appunto insita nel (solo) accertamento passato in giudicato, e non nella esecutività provvisoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, anche all’indomani della riforma dell’art. 69, il giudicato rappresenta runico dato da prendere in considerazione circa la rendita ‘legittimamente’ operante al 1° gennaio dell’annualità di imposta pretesa.

In questi termini va letto il principio secondo cui, in tema di processo tributario, solo le sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell’ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell’art. 49 D.Lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l’inciso “escluso l’articolo 337”, così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile (Cass., Sez. T, n. 12074/2024). In definitiva, la sentenza in tema di rettifica catastale è solo provvisoriamente esecutiva e può essere posta in esecuzione anche in difetto di giudicato (v. abrogazione art. 69-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992), ma lascia impregiudicato il rapporto di imposta (dipendente dall’accertamento della rendita catastale), il cui assetto definitivo deve conseguire dal giudicato. L’efficacia provvisoria della rendita – come risultante dalla sentenza esecutiva – non esclude che solo il giudicato può conformare il dipendente rapporto di imposta. La rettifica catastale medio tempore operata dall’Ufficio, se annullata in sede giudiziale, legittimerebbe il ripristino della rendita preesistente (oggetto di rettifica) che però, in difetto di giudicato, non sarebbe comunque idonea a conformare la pretesa impositiva.

In conclusione, trova applicazione il principio secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l’immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l’annullamento dell’atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato e non nella esecutività provvisoria (Cass. Sez. T, n. 20240/2024).

Nella specie, a seguito del rigetto del ricorso proposto nel procedimento più risalente, n. 3815 del 2023, è divenuto definitivo l’accertamento contenuto nella decisione n. 2852 del 2022 della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, riformando la decisione posta a fondamento della pretesa del ricorrente, ha confermato la classe A/1 dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale.

Il motivo è quindi respinto.

  1. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

La sentenza sarebbe (oltre che illegittima) nulla in quanto il Giudice di appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. -in attesa della definizione della causa.

Il motivo è inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. (Omissis).

  1. In conclusione i ricorsi riuniti sono respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti.

Condanna il ricorrente, nel procedimento n. 3815 del 2023, alla rifusione, a favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Condanna il ricorrente, nel procedimento n. 9158 del 2025, alla rifusione, a favore del controricorrente Comune di Milano, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti, in relazione ad entrambi i procedimenti riuniti, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.


COMMENTO REDAZIONALE – In tema di processo tributario, solo le sentenze di condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive.

In applicazione di tale principio generale, in materia di IMU, il contribuente, in forza della sentenza favorevole esecutiva che rettifica la rendita catastale di un immobile, ha titolo per ottenere l’immediata iscrizione in catasto della rendita provvisoriamente stabilita. Non ha invece diritto all’annullamento dell’atto impositivo basato sulla rendita originaria, che è stata oggetto di rettifica, in quanto tale annullamento può discendere unicamente dalla retroattività insita nell’accertamento passato in giudicato, e non da una sentenza provvisoriamente esecutiva, ma non ancora dotata della stabilità del giudicato.