Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 1 maggio 2026, n. 122265
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. CANDIA Ugo – Presidente
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere Rel.
Dott. BENATTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24282/2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI POLLICA, rappresentato e difeso dall’avvocato … Ricorrente
contro
A.A. Intimato
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2312/2022 depositata il 04/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere GIANMARCO CALIENNO.
Svolgimento del processo
- Il Comune di Pollica emetteva un avviso di accertamento d’ufficio per omessa denuncia e versamento IMU relativo all’anno 2015, riguardante una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare e un’area destinata a ombrelloni e sedie sdraio.
- Il concessionario A.A. impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo di aver già pagato l’IMU per la stessa annualità e contestando la duplicazione della richiesta, l’illegittimità della rendita catastale attribuita e la tassazione di un’area demaniale priva di diritto reale di godimento.
- La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno rigettava il ricorso, ritenendo legittima la pretesa del Comune e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
- Il contribuente presentava appello alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Napoli – Sezione Staccata di Salerno, ribadendo i motivi di ricorso e contestando la sentenza di primo grado.
- La CTR ha accolto l’appello di A.A., ritenendo che le opere realizzate fossero precarie e amovibili, quindi, non soggette a IMU; inoltre evidenziava che la struttura non poteva essere considerata un fabbricato accatastabile e che il diritto di superficie non era configurabile. Le spese venivano compensate.
- Avverso siffatta pronuncia è insorto in cassazione il Comune di Pollica, affidandosi a due motivi.
- Il contribuente intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo proposto, il Comune di Pollica censura la sentenza di 2 grado per violazione e falsa applicazione art. 3, D.Lgs. 504/1992 così come modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo di cui all’art.360, primo comma, n. 3 cpc., sostenendo che la CTR abbia erroneamente basato la propria decisione sulla presunta precarietà delle opere, ignorando il dato normativo e giurisprudenziale che rende il concessionario demaniale soggetto passivo di IMU, indipendentemente dalla natura delle opere realizzate.
- Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione art. 3, D.Lgs. 504/1992 così come modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, sostenendo che la CTR abbia erroneamente ignorato la normativa e la giurisprudenza consolidata (vedi Cass. 24969/2010, Cass. 9429 /2019 e Cass.18101/2019), che rendono il concessionario demaniale soggetto passivo di IMU indipendentemente dalla configurazione del diritto di superficie.
2.1. I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché strettamente connessi, sono fondati.
2.2. Questa Corte (Cass. n. 10006/2019) ha avuto modo di osservare, in tema di ICI, come la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n. 504 del 1992, l’art. 3, comma 2, avendo esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, abbia reso irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori della concessione, non essendo più necessario accertare se la concessione che attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).
2.3. In particolare con l’ordinanza n. 9429/2019 ha chiarito, per quanto concerne la questione dell’amovibilità e precarietà dei manufatti, che “le strutture realizzate dalla contribuente per offrire servizi balneari, locale bar cabine gazebo pur se accertate come precarie ed amovibili perché costruite con materiale di legno oltre ad avere rilevanza dal punto di vista urbanistico tanto che è stato chiesto il permesso di costruire (circostanza di cui si dà atto nella sentenza) hanno comunque una capacità reddituale che è ciò che rileva ai fini dell’imposizione fiscale (vedi D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40). Tale nozione di unità accatastabile trova conferma nel D.M. de(l) Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale). L’art. 2 prevede infatti “1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.
2.4. In tal senso va, quindi, ribadito il principio secondo cui, la rilevanza, a fini IMU, del possesso delle strutture precarie e rimovibili, comporta la indifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria, dovendosi confermare che, in un’accezione tributaria, ai fini del possesso, quale presupposto i.c.i./i.mu., ciò che conta è la possibilità di costruire e mantenere una struttura, sicché la eventuale rimozione provvisoria di una struttura precaria e amovibile, non escludendo la possibilità della sua ricollocazione, è irrilevante a differenza di una rimozione definitiva sfociata in una variazione catastale (vedi Cass.12638/2024).
2.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata si appalesa errata sia nella parte in cui condiziona il presupposto impositivo all’accertamento in capo al concessionario di un diritto reale di superficie, essendo ciò irrilevante a fronte dell’estensione al concessionario di beni demaniali del presupposto soggettivo passivo dell’imposta in questione ad opera del citato art.18 della L. n.388 del 2000, sia nella parte in cui si intrattiene inutilmente sulla “qualificazione di fabbricato”, sulla sua “amovibilità”, sulla circostanza che la struttura balneare non sarebbe accatastabile “proprio a cagione della sua precarietà” anche dal punto di vista “temporale” senza considerare, appunto, l’ininfluenza di simili argomenti ai fini della decisione della causa.
- Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e, considerato che il giudice di appello ha dato atto espressamente dell’assorbimento degli altri motivi, la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 13 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria l’1 maggio 2026.
MASSIMA: In tema di IMU, a seguito della modifica dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992 operata dall’art. 18 L. n. 388/2000, la soggettività passiva è espressamente estesa ai concessionari di aree demaniali, con conseguente irrilevanza, ai fini dell’imposizione, sia della natura reale od obbligatoria della concessione, sia della configurabilità in capo al concessionario di un diritto di superficie.