Cass. civ., sez. V, ord., 12 gennaio 2026 n. 670
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
Dott. BENATTI Marco – Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17502 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri e Massimo Lotti, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
AZIENDA AGRICOLA A.A. ALL’INSEGNA A.F., in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Teso, come in atti domiciliata
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 753/20 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pubblicata in data 18 dicembre 2020.
Svolgimento del processo
- Con sentenza numero 753/20, pubblicata in data 18 dicembre 2020, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla società V. Spa -incorporante la società A. Spa, che gestiva, negli anni 2010 e 2011, il servizio urbano di raccolta dei rifiuti, tra gli altri, nel Comune di M, provvedendo alla riscossione dei relativi tributi- avverso la sentenza numero 422/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’Azienda Agricola A.A. all’insegna A.F., esercente attività agrituristica ed avente sede legale nel suddetto Comune di Musile di Piave, avverso gli avvisi di accertamento (Omissis), per Euro 5.907,00, notificato in data 30 dicembre 2015, e (Omissis), per Euro 4.331,00, notificato in data 7 gennaio 2016, relativi all’omesso versamento della TIA per gli anni 2010 e 2011.
- La società V. Spa proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.
- L’Azienda Agricola A.A. all’insegna A.F. resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
- La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa.
Motivi della decisione
- Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità del ricorso, per difetto di specificità e per manifesta infondatezza, sollevate dalla controricorrente.
1.1. Il ricorso è rispettoso, infatti, del principio di specificità, in quanto sono adeguatamente rappresentate, in uno al quadro normativo di riferimento, le argomentazioni che, in punto di fatto e di diritto, sorreggono i motivi di gravame addotti a sostegno dell’impugnazione, con l’indicazione di quelle, reputate non condivisibili, sottese alla sentenza impugnata, oggetto di critica dettagliata e circostanziata, con l’enucleazione, congrua, coerente ed appropriata, delle questioni giuridiche da risolvere ai fini della decisione.
Rammentato che esiste un rapporto di complementarità tra il requisito dell’esposizione dei fatti di causa, di cui all’articolo 366, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, e quello dell’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, di cui all’articolo 366, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale funzionale a rendere intellegibili i motivi di ricorso, mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili (cfr. Cass. n. 16618/25), il principio di specificità presuppone -analogamente a quanto è avvenuto nella vicenda in esame- che, per ogni motivo di ricorso, siano precisamente indicate le ragioni sulle quali si fonda, unitamente all’illustrazione degli argomenti che sorreggono la pronuncia gravata e dei motivi che, al contrario, depongono per la fondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 22539/24).
1.2. Non è configurabile, d’altronde, nemmeno la manifesta infondatezza del ricorso, anch’essa evocata dalla controricorrente a sostegno dell’eccezione di inammissibilità, non avendo deciso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, tanto è vero che le ragioni di doglianza articolate dalla società ricorrente -come si avrà modo di dire da qui a poco- si rivelano condivisibili.
- Il ricorso, infatti, è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
- Con il primo motivo di gravame la società ricorrente -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile- denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, inerente alla rideterminazione della superficie imponibile ed alla riclassificazione degli immobili -dalla “categoria 5B (albergo senza ristorante) più categoria 1 (ristorante)” alla “categoria 5A (albergo con ristorante)”- in termini più favorevoli alla contribuente, che costituivano elementi rilevanti per il calcolo della TIA ed erano obiettivamente diversi rispetto a quelli presi in considerazione nelle sentenze numeri 602/14 e 183/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, in relazione alle quali era stato ritenuto -falsamente applicando l’articolo 2909 del codice civile- che fosse intervenuto il giudicato sull’insussistenza dei presupposti richiesti per il versamento del tributo.
- Il motivo è fondato.
4.1. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, infatti, non ha tenuto conto -in tal modo incorrendo in un erroneo accertamento del giudicato esterno, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 17175/20) – del fatto che le sentenze numeri 602/14 e 183/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (aventi ad oggetto annualità diverse rispetto al 2010 ed al 2011) erano state rese anteriormente alle verifiche fatte sul compendio immobiliare ed al suo conseguente riclassamento, in senso più favorevole, peraltro, alla contribuente. Esse, quindi, erano state pronunciate in relazione a presupposti di fatto diversi rispetto a quelli successivamente cristallizzatisi, tanto è vero che era mutata la categoria attribuita ai beni, in relazione all’attività concretamente svolta in -e tramite – essi.
4.2. L’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo, opera solamente quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e non anche quando la controversia sia definita sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga ad elementi variabili, che possono modificarsi nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 5766/21).
Nella vicenda in esame, la variabilità dei presupposti presi in considerazione si è verificata in concreto, giacché la situazione di fatto vagliata nelle due sentenze summenzionate è successivamente mutata, tanto è vero che, in seguito a verifica, sono stati riclassificati i beni, tenuto conto della loro concreta destinazione, per cui non è possibile -contrariamente a quanto è stato fatto in sede di merito – discettare di giudicato esterno, che non può esplicare alcun effetto espansivo in relazione alla controversia qui riguardata.
4.3. Oltre tutto, ponendo l’accento non più sulle attività di sopralluogo e verifica del compendio immobiliare e di accertamento delle sue concrete caratteristiche e destinazione d’uso, con conseguente mutamento della categoria, quali effettuate dall’amministrazione, e soffermandosi, invece, sull’attività ermeneutica dell’autorità giudiziaria adita, non è possibile trascurare che l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione all’interpretazione giuridica della norma tributaria, in quanto tale attività, compiuta dal giudice, non può mai costituire un limite all’operato di un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa al quale si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n. 15215/21 e Cass. n. 8288/22).
L’inquadramento di determinati beni nelle categorie tariffarie presuppone l’interpretazione della disciplina -anche regolamentare- del tributo, con la conseguenza che essa ben può discostarsi dalla valutazione effettuata da un’altra pronuncia resa tra le stesse parti per un’altra annualità, dato che, in tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire un limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, che, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (cfr. Cass. n. 5822/24).
- Con il secondo motivo di gravame la società ricorrente si duole -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile (pur non avendo espressamente richiamato tale norma, desumibile, tuttavia, dal tenore delle ragioni di doglianza articolate)- della violazione dell’articolo 238 del decreto legislativo numero 152 del 2006, dell’articolo 2 del decreto legge numero 201 del 2011, convertito dalla legge numero 214 del 2011, e dell’articolo 2, comma 5, della legge numero 96 del 2006. Contrariamente a quanto era stato evidenziato nella sentenza impugnata, nella parte in cui aveva richiamato le sentenze numeri 602/14 e 183/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, riguardo all’assoggettabilità delle aziende agrituristiche alla disciplina dettata per l’attività agricola, che nulla prevede in materia di tariffe sui rifiuti, la norma istitutiva della TIA stabilisce che è tenuto al suo versamento chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come nel caso di specie, in cui l’attività agrituristica era produttiva di rifiuti assimilabili agli urbani (camere per il pernottamento, sala ristorante, ecc.), che avevano comportato, per il gestore del servizio dei rifiuti, l’asporto, analogamente a quanto avveniva per strutture simili (alberghi, ristoranti, convitti, ecc.). Non era possibile confondere, del resto, i requisiti di ruralità ai fini del trattamento fiscale dei redditi con il trattamento dell’immobile ai fini dei tributi sui rifiuti, mentre, quanto alla categoria attribuita ai beni, mancando nel decreto del Presidente della Repubblica numero 158 del 1999 la specifica categoria “agriturismi”, era stata applicata quella 5A (alberghi con ristorante), perché più aderente all’attività effettivamente svolta.
- Il motivo è fondato.
6.1. Non è permesso, nella prospettiva avuta di mira dalla disciplina dettata in materia di rifiuti, equiparare l’attività agrituristica a quella puramente agricola, ancor più per caldeggiarne l’assoluta insuscettibilità alla tassazione, atteso che, sotto il profilo quantitativo -e qualitativo- dell’attitudine a produrre rifiuti non è assimilabile tout court a quella agricola e neppure a quella meramente domestica, essendo per lo più consimile a quella alberghiera.
La scelta normativa (ed anche regolamentare) di suddividere in diverse categorie le utenze si fonda su una valutazione astratta circa la capacità di queste ultime, a seconda della loro tipologia, di produrre rifiuti. Non a caso, è stato affermato, a tal proposito, che la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, proprio perché presuppone una verifica condotta in astratto, fa salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe e le riduzioni tariffarie previste dalla legge non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente allegare e dimostrare i relativi presupposti (cfr. Cass. n. 16287/24).
6.2. Ovviamente, è compito dell’autorità giudiziaria adita per il merito, al cospetto di tipologie non previste espressamente, verificare quale sia, tra quelle disciplinate dalla normativa che governa la liquidazione della tassa sui rifiuti, la categoria che più si attaglia a quella oggetto di valutazione, di talché, in assenza di una specifica prova in ordine ai volumi ed alla natura dei rifiuti prodotti, non è incoerente una tassazione che tenga conto dell’accertata destinazione d’uso dei beni, in relazione alle attività in essi e tramite essi svolta, che, qualora sia assimilabile a quella alberghiera, è suscettibile di determinare l’applicazione delle relative imposte -pur sempre parametrandole all’effettivo utilizzo degli immobili- perché aventi una più marcata capacità di produrre rifiuti rispetto a quella agricola (cfr. Cass. n. 22130/17, Cass. n. 1963/18, Cass. n. 12979/19 e Cass. n. 4564/23).
Ed, infatti, i rifiuti dell’attività agrituristica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole -coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.- alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l’esenzione perché non urbane (cfr. Cass. n. 4938/24, che richiama, tra l’altro, anche la giurisprudenza amministrativa, quale Cons. Stato n. 1162/19, e, ancora, Cass. n. 20581/25).
- Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, in diversa composizione, la quale, tenendo conto dei principi precedentemente menzionati, dovrà attendere ad un nuovo giudizio, oltre a provvedere al regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; – rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, in diversa composizione, affinché, tenendo conto dei principi enunciati in motivazione, attenda ad un nuovo giudizio, oltre a regolamentare le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento esclude la possibilità di equiparare i rifiuti prodotti dall’attività agrituristica ai rifiuti agricoli, assimilandoli piuttosto ai rifiuti prodotti dall’attività alberghiera.
La scelta normativa e regolamentare di suddividere le utenze in diverse categorie si fonda su una valutazione astratta circa la capacità delle utenze medesime di produrre rifiuti, a seconda della loro tipologia, sul presupposto della loro omogenea potenzialità di rifiuti, e fatta salva la facoltà per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti.
A fronte di tipologie non espressamente previste, è compito del giudice di merito verificare quale sia la categoria che più si attaglia a quella oggetto di valutazione.
Nel caso di specie, i rifiuti dell’attività agrituristica non possono essere considerati quali rifiuti agricoli, al pari di quelli derivanti dalle attività propriamente agricole (quali la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ecc.), poiché l’attività agrituristica produce anche (e prevalentemente) rifiuti di tipo urbano (camere per il pernottamento, sala ristorante, ecc.), come tali assoggettabili alla TIA.
In altri termini, l’attitudine a produrre rifiuti di un’attività agrituristica non è assimilabile tout court a quella agricola e neppure a quella meramente domestica, essendo più simile a quella alberghiera (alberghi, ristoranti, convitti, ecc.). Come quest’ultima, infatti, anche l’attività agrituristica produce rifiuti urbani che richiedono l’asporto da parte del gestore del servizio di raccolta.
Conseguentemente, l’attività agrituristica non può beneficiare dell’esenzione TIA prevista per gli immobili adibiti ad attività agricola.
Trova quindi accoglimento il ricorso per Cassazione proposto dalla società di gestione della raccolta dei rifiuti, con integrale riforma delle due precedenti sentenze di merito favorevoli alla contribuente.